Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9255 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
O T A 0 I T 1 R . S IE 1 1 O N L A . L R T E T R D S A E O 8 IN NOM9255 /01 N C 9 I O - I R 3 S PUBBLICA A - L C 8 U P L A S E E E : D S IA E espulsione 0 R 4 E T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . . A M straniero SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N.2536/00 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 21339 Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 11/05/0:. Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UL RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Mancinelli 18, presso IC CO e rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv.ti Pierino Gemelli ed Ernesto Mazzei del Foro di Catanzaro - ricorrente.-
contro
Prefetto di Grosseto
- intimato -
avverso il decreto del Pretore di Grosseto n. 799 cron. in data 27.4.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.5.2001 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 2.10.98 - notificato in pari data - il Prefetto di Grosseto espelleva dal territorio nazionale JR RI, cittadino macedone, perché, entrato in Italia il 1249 2001 1 10.7.98, non aveva regolarizzato la sua posizione ai sensi e nei termini dell'art. 5 comma 2 L. 40/98 (richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale). Con ricorso 6.10.98 l'JR si opponeva alla espulsione innanzi al Pretore di Grosseto ed il Giudice adito, sentita l'Autorità opposta, rigettava il ricorso con decreto 27.4.99 affermando, in motivazione, che la violazione del termine previsto per la presentazione della richiesta di soggiomo era indubbia, che le ragioni addotte non costituivano esimente, non denotando esse l'ipotesi di forza maggiore od errore scusabile, che infatti l'opponente avrebbe pur sempre potuto reperire chi di dovere e rappresentare la sua condizione specifica. Avverso il decreto, notificato dall'Ufficio al procuratore domiciliatario il 7.5.99, l'JR ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 30.11.99 al Prefetto di Grosseto presso la sua sede ed ivi articolando tre motivi. L'intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I proposto ricorso per cassazione è certamente ammissibile. Il regime impugnatorio dei decreti pretorili resi sulla opposizione alla espulsione prefettizia sino all'11.5.99 era, come questa Corte ha avuto modo di rammentare, quello del reclamo del decreto ai sensi degli artt. 737-739 c.p.c. (Cass. 1082/99): ma con l'art. 4 del D.Leg. 13.4.99 n. 113 (che ha introdotto l'art. 13 bis nel T.U. 286/98) si è -inteso statuire la non reclamabilità del provvedimento e la sua - notoriamente contenuta nel D.Leg. immediata ricorribilità per cassazione. La norma in discorso pubblicato sulla G.U. 27.4.99 n. 97 – è dunque entrata in vigore, al termine della - ordinaria vacatio, il 12.5.99, con la conseguenza - già rammentata in subiecta materia da questa Corte (Cass. 5244/00) - per la quale essa ben può applicarsi, a regolare l'impugnazione proponibile, le volte in cui il termine per l'esperimento del 2 pregresso rimedio non fosse già scaduto. Pertanto, comunicato all'JR il decreto in data 7.5.99 ed ancora in corso il termine di dieci giorni per reclamare innanzi al Tribunale, lo jus superveniens di natura processuale (12.5.99) ben ha potuto nella specie trovare applicazione e consentire la proposizione del ricorso in sede di legittimità nel termine annuale concesso. Venendo, quindi, all'esame dei tre motivi – la cui stretta connessione consente la- loro illustrazione e valutazione contestuale - si osserva che con il primo mezzo si denunzia violazione dell'art. 5 comma 2 L. 40/98 per avere il Pretore ritenuto perentorio il termine di 8 giorni non avvedendosi della sua evidente sanabilità, nel mentre con il secondo motivo si censura l'art. 11 della legge 40/98 per avere il primo giudice ricollegato la espulsione all'inadempimento dell'obbligo de quo, а senza farsi carico dell'esame delle condizioni e ragioni, all'attualità, dell'espellendo; con il terzo mezzo, infine, si censura il vizio di motivazione che affliggerebbe il decreto nella mancata valutazione delle testè ricordate condizioni. Tutte e tre le censure non appaiono fondate. L'art. 5 comma 2 e l'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg. 286/98 (ripetitivi delle previsioni della legge 40/98) delineano, a carico dello straniero che si sia introdotto nello Stato, un onere procedimentale preciso: quello di munirsi - entro breve, non prorogabile, ma ragionevole termine - del titolo per il soggiorno. La mancata richiesta, nel predetto termine, del permesso in questione comporta la espulsione dal territorio nazionale salvo che lo straniero possa addurre e ragionevolmente comprovare una causa di forza maggiore che costituisca giustificazione della inosservanza di tale onere. Orbene, il Giudice del merito, non solo ha fatto di tali principii corretta applicazione ma ha anche dato, della giustificazione addotta dall'JR (essere arrivato in Italia e 3 non aver reperito aperta la sede legale dell'Impresa presso la quale, come stagionale, avrebbe dovuto lavorare), una valutazione negativa - sinteticamente ma comprensibilmente argomentata - in termini di riconducibilità alla ipotesi legale di forza maggiore. Ebbene, le odierne censure dell'JR attingono solo i profili di merito di tale valutazione, mancando di denunziare le omissioni o le contraddizioni della valutazione stessa ed invocando, a sostegno, un precedente arresto di questa Corte (6374/99) non pertinente nel caso sottoposto, perché adottato su ipotesi di mancato rinnovo tempestivo di permesso di soggiorno. Respinto il ricorso, non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione o difesa dell'intimato.
PQM
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso Così deciso in Roma l'11 maggio 2001 Cons.est. il Presidente були по سل Somuenico Missalap 0 I 1 R . E 1 I 1 N Ceper A . 7 LUG. O R T T T R A S T A O O E S L 8 C N L I 9 O R E I - A S D 3 - L C 6 U A P L S E E E S : D E IA P 0 R S 4 E T . A L M 4 T