Sentenza 4 ottobre 2002
Massime • 1
L'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione "prima dell'apertura del dibattimento" che figura negli artt. 162 e 162-bis cod. pen. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione. (Nella specie, la domanda di oblazione era stata presentata "in limine" del giudizio dinanzi alla Corte d'appello, investita di gravame avverso sentenza di condanna emessa dal g.i.p. con rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2002, n. 40694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40694 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/10/2002
1. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1875
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 6443/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT OV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 20.12.2001 dalla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Sebastiano Rizzo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Mario Pistolese che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.12.2001 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 23.3.2000 dal GIP del locale Tribunale, con la quale ET OV era stato condannato alla pena di mesi 2 di arresto, quale responsabile del reato di cui all'art. 51 co. 1 D. Leg.vo 22/97, per aver effettuato, tramite autisti della propria ditta, il trasporto di rifiuti senza la prescritta autorizzazione poiché viaggiavano con formulari riguardanti imballaggi di plastica a seguito del cambio di formulario che avveniva nei locali della ditta Doria Servizi.
Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione ed ha dedotto il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'affermata sua responsabilità, sostenendo che egli non era a conoscenza del cambio di formulario.
Ha poi dedotto che la Corte di Appello, nel ritenere tardiva, a norma di quanto disposto dall'art. 162 bis c.p., la domanda di oblazione da lui presentata in primo grado, non aveva considerato che il giudizio dinanzi al GIP si era svolto col rito abbreviato.
Infine ha lamentato la carenza di motivazione relativamente alla pena detentiva a lui inflitta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso è infondato poiché la sentenza afferma che il ET era a conoscenza delle modalità con le quali i rifiuti venivano trasformati mettendo in evidenza quanto al riguardo dichiarato dagli autisti addetti al trasporto. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
Ed invero, nel caso in cui l'imputato abbia chiesto il giudizio abbreviato, non può successivamente avanzare domanda di dolazione poiché il termine "prima dell'apertura del dibattimento" fissato dall'art. 162 e dell'art. 162 bis c.p. va inteso che la domanda di dolazione deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, sia che esso venga celebrato col rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione del giudizio abbreviato, nel procedimento di oblazione, così come non è consentita la trasformazione del giudizio abbreviato in patteggiamento (Cass. S.U. 23.12.94 n. 12752). Nel caso in esame risulta agli atti che all'udienza del 27-2-2001 dinanzi al GIP il ET chiese che si procedesse con il rito abbreviato e non formulò alcuna domanda di dolazione. Una tale richiesta fu presentata nella successiva udienza del 9.3.2001 e quindi tardivamente, non essendo stato rispettato il termine fissato dall'art. 162 bis c.p.. In ordine all'ultimo motivo del ricorso è da osservare che la Corte di Appello ha ritenuto congrua la pena detentiva inflitta dal primo giudice confermando la natura dolosa della condotta illecita attribuita al ET.
Ne consegue che il ricorso va rigettato poiché infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2002