Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2002, n. 40694
CASS
Sentenza 4 ottobre 2002

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L'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione "prima dell'apertura del dibattimento" che figura negli artt. 162 e 162-bis cod. pen. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione. (Nella specie, la domanda di oblazione era stata presentata "in limine" del giudizio dinanzi alla Corte d'appello, investita di gravame avverso sentenza di condanna emessa dal g.i.p. con rito abbreviato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2002, n. 40694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40694
    Data del deposito : 4 ottobre 2002

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