Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2003, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 64603 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ITALIAN AMATERIA REPUBBLICA TRIBUTARIA 35 8 6 / 03 IN NO DEL PO O ITALIAN REM D LA CORTE $ SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 12304/99 R.G.N.1229 99 Dott. Alfio Presidente Finocchiaro Consigliere Monaci Dott. Stefano Consigliere Cron. 8177 Dott. Vittorio Glauco Ebner Merone Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 22-5-02 Ruggiero Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: S EN TENZA * 9 AGO. 2002 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è CORTE SUPREM domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; CA" ricorrente 64603
contro
IM VI, residente a [...];- difesa dall'am. Massimo CaRosi del fors d' :-nappresentate L'Aquila led elett, dom. in Roma, Viale delle Littà d'd'Europa, so prello le studio del dott. Sergio VER I-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila n.134/V/98 dec.18-12-98. 2308 1 Udita la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero. Svolgimento del processo La signora IM dapprima con istanza di rimborso in via amministrativa e poi in via di impugnazione avversO il silenzio rifiuto della Direzione delle Entrate dell'Abruzzo- Sez. diRegionale L'Aquila formatosi su detta istanza invocava l'applicazione dell'IRPEF e dell'ILOR sul reddito catastale e non Su quello locativo, quale proprietaria di immobile di interesse storico ed artistico, in base all'art. 11 co.2° L.30-12- 91, n.413. La Commissione Tributaria di primo grado di n.103/01/97 accoglieva il L'Aquila con sentenza ricorso. La Direzione Regionale proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila con sentenza n.134/V/98 del 18-12-98 rigettava l'appello. Il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione notificato in data 8-6-99. Con l'unico motivo di doglianza veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.33,34,129 co.2°,134 D.P.R. 23-12-86, n.917,11 co.2° L.30-12-91, n.413 e 2 12 delle Preleggi, in relazione all'art.360 П1..3 c.p.c.. La controparte si costituiva con controricorso. Con istanza del 23-2-2002 la Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'art.375 c.p.c., chiedeva che questa Corte, in camera di consiglio, rigetti il ricorso,per essere infondato, con le conseguenze di manifestamente legge. Motivi della decisione La presente controversia deve essere definita con sentenza in camera di consiglio,ai sensi dell'art.375 nuovo testo c.p.c.. In effetti,il ricorso risultato manifestamente destituito di fondamento. ormai consolidato di Secondo un orientamento - dal quale non ci si intende questa Corte discostare, in quanto pienamente condiviso l'art.11 co.2° L. n. 413/91 deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe di estimo della zona,a prescindere dalla locazione a canone superiore 3 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 (Cass. Civ. Sez. I,n.5740/1999). N. 131 TAB. ALL. B- N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Per le ragioni sinteticamente delineate l'esaminato ricorso va disatteso. Sussistono giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 22-5-2002. Il Relatore Il President Dott. Francesco Ruggiero Dott. fram CANCELLIERE C LD AN OL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi MA AN