Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
La regola, stabilita dall'art. 669 comma 8, prima parte cod. proc. pen., per cui, se nei confronti della stessa persona sono state pronunciate per il medesimo fatto una sentenza di proscioglimento e una decisione di condanna, il giudice ordina l'esecuzione della prima, non trova applicazione qualora la prima di identifichi in una sentenza di non luogo a procedere, prevalendo, in tal caso, il disposto del comma 9 dello stesso articolo che privilegia, anziché la decisione più favorevole, quella dotata del carattere dell'irrevocabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2002, n. 39337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39337 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 23/10/2002
1. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3162
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 013980/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO PA N. IL 16/04/1954;
avverso ORDINANZA del 08/03/2002 TRIBUNALE di LOCRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. F. M. Iacoviello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 8.3.2002, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta presentata nell'interesse di AL MO al fine di ottenere, a norma dell'art. 669 c.p.p., la revoca della sentenza di condanna pronunciata il 17.3.1994 dal Pretore di Caulonia, sul presupposto che, per i medesimi fatti, era stata emessa il 15.6.1992 sentenza di non luogo a procedere dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il difensore del condannato interponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 669 c.p.p. e 648 c.p., sul rilievo che il giudice dell'esecuzione aveva disatteso il principio per cui, in caso di pluralità di decisioni di proscioglimento e di condanna, deve disporsi la revoca della sentenza di condanna.
Il ricorso non ha fondamento.
L'art. 669, comma 9, c.p.p. regola l'ipotesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, stabilendo che "se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto".
A fronte dell'inequivoca portata della disposizione, è chiaro che la "ratio" della norma deve essere individuata nell'intento di privilegiare l'esecuzione della sentenza dotata del carattere dell'irrevocabilità, con una evidente deviazione dalla regola, enunciata dall'ottavo comma del medesimo art. 669, della prevalenza della decisione più favorevole.
In applicazione di tale principio, nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che, poiché la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., in qualunque fase pronunciata, è equiparata ad una sentenza di condanna, nella quale è insita l'irrevocabilità a norma dell'art. 648 c.p.p. e la cui specifica efficacia di giudicato è regolata dagli art. 651 seg. c.p.p., agli effetti dell'esecuzione, nell'ipotesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, disciplinata dall'art. 669 c.p.p., il giudice deve ordinare l'esecuzione di tale sentenza, quando riguarda lo stesso fatto per il quale è intervenuta sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., secondo il dettato del 9^ comma dell'art. 669 cit., non essendo quest'ultima decisione munita del requisito dell'irrevocabilità (Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 1993, Andreetta). Pertanto, essendo privo di fondamento, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2002