CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2023, n. 10376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10376 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 02-04-2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
letta la memoria trasmessa dall'avvocato Andrea Cianci, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10376 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 giugno 2016, il Tribunale di Torino condannava IO AN alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato continuato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, mentre, quanto alle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità 2006 e 2007, il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione. Con la medesima sentenza veniva altresì ordinata la confisca per equivalente dei beni e dei valori appartenenti all'imputato fino alla concorrenza di 24.252,50 euro, somma pari all'importo delle imposte non versate a partire dal 2008. Con sentenza del 2 aprile 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, limitatamente agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, e confermava nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, AN, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione rispetto alla ritenuta operatività della confisca per equivalente a fronte della intervenuta estinzione del reato rispetto alle annualità 2008, 2009 e 2010, essendo la Corte di appello venuta meno all'onere di spiegare per quale ragione a tal fine sarebbe sufficiente il fatto che il reato risulti integrato in ogni sua componente. Con il secondo motivo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 1 comma 143 della legge n. 244 del 2017, 322 ter cod. proc. pen. e 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che, in presenza di una causa estintiva del reato quale la prescrizione, non poteva essere applicata la confisca per equivalente, che presuppone una sentenza di condanna, non essendo applicabile alla materia penai-tributaria l'art. 578 bis cod. proc. pen., norma che ha natura eccezionale, a fronte della regola generale che, nel caso di prescrizione del reato, impedisce al giudice che ne dichiari l'estinzione di applicare o confermare la confisca. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione della sentenza, sia rispetto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 comma 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, sia nella parte in cui non ha affrontato il tema dell'impossibilità di disporre la confisca per equivalente laddove l'imposta evasa risulti già corrisposta. La Corte di appello, in particolare, non avrebbe chiarito il motivo per il quale i modelli F24 prodotti dalla difesa con riferimento agli anni 2010 e 2011, corrispondenti ai rispettivi piani di ammortamento a seguito di specifici atti di adesione, non sarebbero idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento del debito tributario. 2 - 1: Con il quarto e il quinto motivo, esposti congiuntamente, la difesa contesta la quantificazione dell'importo della confisca, osservando che la Corte di appello ha mancato di dare risposta alla censura difensiva, con cui è stato eccepito che il giudice di primo grado, nel pronunciare condanna in relazione alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, aveva determinato l'importo della confisca per equivalente sommando gli importi indicati nelle fatture per le operazioni inesistenti, mentre in realtà andava verificato l'impatto in sede dichiarativa delle fatture per operazioni inesistenti sul piano dell'indebita evasione di imposta in ordine a ciascun periodo, ciò al fine di determinare l'effettivo risparmio di spesa che integra il profitto del reato contestato. 3. Con memoria trasmessa il 20 aprile 2022, il difensore di TE ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendosi che, come affermato anche da questa Sezione della Corte con la sentenza n. 12236 del 2022, la disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, ma, ove sia disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578 bis, atteso il suo carattere afflittivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono meritevoli di accoglimento i primi due motivi riferiti alla statuizione della confisca, nei limiti e con le conseguenze che saranno di seguito esposte, mentre il ricorso è inammissibile nel resto. 1. Occorre innanzitutto premettere che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non è oggetto di censure, per cui, tenuto conto delle parziali declaratorie di estinzione per prescrizione operate sia in primo grado (annualità 2006 e 2007) che in secondo grado (annualità 2008, 2009 e 2010), deve essere ritenuto definitivamente cristallizzato il giudizio di colpevolezza di AN rispetto al reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alla fraudolenta dichiarazione dei redditi riguardante l'anno di imposta 2011. Ciò posto, deve osservarsi che il primo giudice ha disposto la confisca per equivalente del profitto del reato, per un importo corrispondente alle imposte non versate a far tempo dal 2008, ovvero per 24.252,50 euro, escludendo correttamente dal computo le imposte riferite agli anni 2006-2007, rispetto ai quali era intervenuta la declaratoria di parziale prescrizione del reato de quo. La Corte di appello, invece, pur dichiarando la prescrizione del reato rispetto alle annualità 2008, 2009 e 2010, non ha ridotto l'importo della confisca del profitto del reato, eliminando dalla somma totale gli importi evasi negli anni prescritti, "atteso che il reato risulta integrato in ogni sua componente a seguito della ricostruzione fattuale operata in sentenza" (così pag. 6 della pronuncia gravata). 3 4 Orbene, pur senza esplicitarlo, i giudici di secondo grado hanno applicato la previsione di cui all'art. 578 bis cod. proc. peli., secondo cui, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240- bis del codice penale e da altre disposizioni di legge (come appunto l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000) o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Circa la possibilità di applicare l'art. 578 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.6, comma 4, del d. Igs. n. 21 del 2018 (di attuazione della delega per la riserva di codice) anche ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore, si è aperto un dibattito giurisprudenziale che ha trovato un suo recente componimento con l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte;
in particolare, con la sentenza n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, è stato affermato il principio secondo cui la disposizione dell'art. 578 bis cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale, ed è pertanto inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, del d. Igs. n. 21 del 2018, che ha appunto introdotto la suddetta disposizione. Ciò comporta, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del profitto del reato, non potendo la stessa ritenersi applicabile rispetto alle annualità per cui è stata dichiarata la prescrizione in appello (2008, 2009 e. 2010), da ciò scaturendo la necessità di rideterminare l'importo finale della misura ablatoria consentita, che è solo quella riferita alle annualità successive al 2010 (la contestazione proietta invero la sua estensione temporale fino al 31 dicembre 2012, riportando anche una fattura, la numero 211, recante la data del 30 dicembre 2012, per cui la determinazione del profitto dovrà tenere conto anche di tale parte di condotta). 2. I restanti motivi di impugnazione sono invece inammissibili. • 2.1. Quanto al terzo motivo, deve infatti osservarsi che, con accertamento fattuale non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, la Corte di appello ha ragionevolmente escluso, nell'ottica dell'operatività della causa di non punibilità ex art. 13 comma 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, la rilevanza della documentazione prodotta dalla difesa (atti di adesione riferiti agli anni 2010 e 2011 e modelli F24), non risultando comprovata l'estinzione del debito tributario sotteso ai fatti di causa, non essendo stato prodotto l'atto di quietanza finale e non evincendosi comunque dai modelli F24 acquisiti l'avvenuto pagamento degli importi rateizzati secondo il piano di ammortamento. Con l'odierno ricorso, la difesa sollecita al riguardo (anche rispetto al tema dell'eventuale riduzione 4 dell'importo della confisca), un diverso apprezzamento di merito, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, e ciò a maggior ragione ove si consideri che nel ricorso non si chiarisce perché sarebbe erronea la valutazione compiuta dalla Corte di appello circa la valenza probatoria dei documenti contabili prodotti, la cui allegazione materiale, in assenza di puntuali spiegazioni circa la loro effettiva pertinenza rispetto ai fatti di causa, non può ritenersi in sé esaustiva. Di qui la manifesta infondatezza della censura difensiva. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto agli ultimi due motivi. Sul punto deve infatti rilevarsi che, nell'atto di appello, la questione circa i criteri di computo della confisca del profitto del reato non era stata dedotta in termini adeguatamente specifici, né il tema della eventuale rideterminazione dell'importo della misura ablatoria secondo canoni differenti da quelli utilizzati dal Tribunale era stato sviluppato nelle conclusioni scritte trasmesse dalla difesa alla Corte di appello il 26 marzo 2021, in vista dell'udienza "cartolare" del 2 aprile 2021. Ciò spiega il silenzio argomentativo della sentenza sul punto e rende altresì inammissibile la doglianza proposta in questa sede con il quarto e il quinto motivo, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non formalmente devolute alla sua cognizione. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, per la rideterminazione dell'importo della misura, secondo i criteri prima esposti (ovvero espungendo dal relativo computo le annualità dichiarate prescritte). Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alla residua annualità 2011.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 22/12/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
letta la memoria trasmessa dall'avvocato Andrea Cianci, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10376 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 giugno 2016, il Tribunale di Torino condannava IO AN alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato continuato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, mentre, quanto alle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità 2006 e 2007, il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione. Con la medesima sentenza veniva altresì ordinata la confisca per equivalente dei beni e dei valori appartenenti all'imputato fino alla concorrenza di 24.252,50 euro, somma pari all'importo delle imposte non versate a partire dal 2008. Con sentenza del 2 aprile 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, limitatamente agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, e confermava nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, AN, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione rispetto alla ritenuta operatività della confisca per equivalente a fronte della intervenuta estinzione del reato rispetto alle annualità 2008, 2009 e 2010, essendo la Corte di appello venuta meno all'onere di spiegare per quale ragione a tal fine sarebbe sufficiente il fatto che il reato risulti integrato in ogni sua componente. Con il secondo motivo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 1 comma 143 della legge n. 244 del 2017, 322 ter cod. proc. pen. e 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che, in presenza di una causa estintiva del reato quale la prescrizione, non poteva essere applicata la confisca per equivalente, che presuppone una sentenza di condanna, non essendo applicabile alla materia penai-tributaria l'art. 578 bis cod. proc. pen., norma che ha natura eccezionale, a fronte della regola generale che, nel caso di prescrizione del reato, impedisce al giudice che ne dichiari l'estinzione di applicare o confermare la confisca. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione della sentenza, sia rispetto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 comma 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, sia nella parte in cui non ha affrontato il tema dell'impossibilità di disporre la confisca per equivalente laddove l'imposta evasa risulti già corrisposta. La Corte di appello, in particolare, non avrebbe chiarito il motivo per il quale i modelli F24 prodotti dalla difesa con riferimento agli anni 2010 e 2011, corrispondenti ai rispettivi piani di ammortamento a seguito di specifici atti di adesione, non sarebbero idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento del debito tributario. 2 - 1: Con il quarto e il quinto motivo, esposti congiuntamente, la difesa contesta la quantificazione dell'importo della confisca, osservando che la Corte di appello ha mancato di dare risposta alla censura difensiva, con cui è stato eccepito che il giudice di primo grado, nel pronunciare condanna in relazione alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, aveva determinato l'importo della confisca per equivalente sommando gli importi indicati nelle fatture per le operazioni inesistenti, mentre in realtà andava verificato l'impatto in sede dichiarativa delle fatture per operazioni inesistenti sul piano dell'indebita evasione di imposta in ordine a ciascun periodo, ciò al fine di determinare l'effettivo risparmio di spesa che integra il profitto del reato contestato. 3. Con memoria trasmessa il 20 aprile 2022, il difensore di TE ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendosi che, come affermato anche da questa Sezione della Corte con la sentenza n. 12236 del 2022, la disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, ma, ove sia disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578 bis, atteso il suo carattere afflittivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono meritevoli di accoglimento i primi due motivi riferiti alla statuizione della confisca, nei limiti e con le conseguenze che saranno di seguito esposte, mentre il ricorso è inammissibile nel resto. 1. Occorre innanzitutto premettere che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non è oggetto di censure, per cui, tenuto conto delle parziali declaratorie di estinzione per prescrizione operate sia in primo grado (annualità 2006 e 2007) che in secondo grado (annualità 2008, 2009 e 2010), deve essere ritenuto definitivamente cristallizzato il giudizio di colpevolezza di AN rispetto al reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alla fraudolenta dichiarazione dei redditi riguardante l'anno di imposta 2011. Ciò posto, deve osservarsi che il primo giudice ha disposto la confisca per equivalente del profitto del reato, per un importo corrispondente alle imposte non versate a far tempo dal 2008, ovvero per 24.252,50 euro, escludendo correttamente dal computo le imposte riferite agli anni 2006-2007, rispetto ai quali era intervenuta la declaratoria di parziale prescrizione del reato de quo. La Corte di appello, invece, pur dichiarando la prescrizione del reato rispetto alle annualità 2008, 2009 e 2010, non ha ridotto l'importo della confisca del profitto del reato, eliminando dalla somma totale gli importi evasi negli anni prescritti, "atteso che il reato risulta integrato in ogni sua componente a seguito della ricostruzione fattuale operata in sentenza" (così pag. 6 della pronuncia gravata). 3 4 Orbene, pur senza esplicitarlo, i giudici di secondo grado hanno applicato la previsione di cui all'art. 578 bis cod. proc. peli., secondo cui, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240- bis del codice penale e da altre disposizioni di legge (come appunto l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000) o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Circa la possibilità di applicare l'art. 578 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.6, comma 4, del d. Igs. n. 21 del 2018 (di attuazione della delega per la riserva di codice) anche ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore, si è aperto un dibattito giurisprudenziale che ha trovato un suo recente componimento con l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte;
in particolare, con la sentenza n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, è stato affermato il principio secondo cui la disposizione dell'art. 578 bis cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale, ed è pertanto inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, del d. Igs. n. 21 del 2018, che ha appunto introdotto la suddetta disposizione. Ciò comporta, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del profitto del reato, non potendo la stessa ritenersi applicabile rispetto alle annualità per cui è stata dichiarata la prescrizione in appello (2008, 2009 e. 2010), da ciò scaturendo la necessità di rideterminare l'importo finale della misura ablatoria consentita, che è solo quella riferita alle annualità successive al 2010 (la contestazione proietta invero la sua estensione temporale fino al 31 dicembre 2012, riportando anche una fattura, la numero 211, recante la data del 30 dicembre 2012, per cui la determinazione del profitto dovrà tenere conto anche di tale parte di condotta). 2. I restanti motivi di impugnazione sono invece inammissibili. • 2.1. Quanto al terzo motivo, deve infatti osservarsi che, con accertamento fattuale non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, la Corte di appello ha ragionevolmente escluso, nell'ottica dell'operatività della causa di non punibilità ex art. 13 comma 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, la rilevanza della documentazione prodotta dalla difesa (atti di adesione riferiti agli anni 2010 e 2011 e modelli F24), non risultando comprovata l'estinzione del debito tributario sotteso ai fatti di causa, non essendo stato prodotto l'atto di quietanza finale e non evincendosi comunque dai modelli F24 acquisiti l'avvenuto pagamento degli importi rateizzati secondo il piano di ammortamento. Con l'odierno ricorso, la difesa sollecita al riguardo (anche rispetto al tema dell'eventuale riduzione 4 dell'importo della confisca), un diverso apprezzamento di merito, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, e ciò a maggior ragione ove si consideri che nel ricorso non si chiarisce perché sarebbe erronea la valutazione compiuta dalla Corte di appello circa la valenza probatoria dei documenti contabili prodotti, la cui allegazione materiale, in assenza di puntuali spiegazioni circa la loro effettiva pertinenza rispetto ai fatti di causa, non può ritenersi in sé esaustiva. Di qui la manifesta infondatezza della censura difensiva. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto agli ultimi due motivi. Sul punto deve infatti rilevarsi che, nell'atto di appello, la questione circa i criteri di computo della confisca del profitto del reato non era stata dedotta in termini adeguatamente specifici, né il tema della eventuale rideterminazione dell'importo della misura ablatoria secondo canoni differenti da quelli utilizzati dal Tribunale era stato sviluppato nelle conclusioni scritte trasmesse dalla difesa alla Corte di appello il 26 marzo 2021, in vista dell'udienza "cartolare" del 2 aprile 2021. Ciò spiega il silenzio argomentativo della sentenza sul punto e rende altresì inammissibile la doglianza proposta in questa sede con il quarto e il quinto motivo, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non formalmente devolute alla sua cognizione. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, per la rideterminazione dell'importo della misura, secondo i criteri prima esposti (ovvero espungendo dal relativo computo le annualità dichiarate prescritte). Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alla residua annualità 2011.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 22/12/2022