Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
In virtù della previsione di cui all'art. 168, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1 L. n. 128 del 2001, è legittima la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in sede esecutiva, qualora esso sia stato concesso in violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - per il quale detto beneficio non può essere concesso più di una volta, salva l'ipotesi prevista dalla legge - a condizione che la sentenza che abbia illegittimamente concesso il beneficio per la terza volta sia divenuta irrevocabile successivamente all'entrata in vigore della novella legislativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2005, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1336
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 002196/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV SA N. IL 20/04/1983;
avverso ORDINANZA del 14/12/2004 TRIB. MINORENNI di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Iannelli M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
A mezzo dei propri difensori, OV AB ricorre avverso l'ordinanza 14.12.2004 del Tribunale dei Minorenni di Venezia nell'incidente di esecuzione proposto dalla stessa OV, nella parte in cui, ritenuta raggiunta la prova di identificazione in costei della persona che ha commesso i reati di cui alle Sentenze 31.7.2000 (irrevocabile il 5.10.2000) del Tribunale di Sassari a carico di KR UC, 9.6.2001 (irrevocabile il 3.10.2001) del Tribunale di Savona a carico di SI SA e 26.2.2002 (revocabile il 27.6.2002) del Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola a carico di OV IA, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con le medesime. La ricorrente deduce che dette sentenze, perché pronunciate nei confronti di distinti soggetti, non potevano essere prese in considerazione ("non possono produrre nessuna reviviscenza") e che, comunque, l'ordinanza dovrebbe essere annullata per la inapplicabilità della novella n. 128/2001 ai fatti commessi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo rilievo, infatti, l'impugnata ordinanza ha acquisito come dato incensurabile in fatto (sulla base dei precedenti dattiloscopici) che tutte le sentenze interessate dal beneficio della sospensione condizionale della pena hanno riguardato la stessa persona fisica, cioè la OV, che di tale beneficio ha provvisoriamente fruito rilasciando false generalità; i nominativi KR UC, SI SA e OV IA, cui le sentenze si riferiscono, sono il frutto di tali false dichiarazioni, e dunque a pieno titolo sono state investite dal provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena.
Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la revoca del beneficio concesso con sentenza 31.7.2000 risulta legittimamente disposta ai sensi dell'art. 169 c.p., comma 1, n.
1 - avendo l'imputata commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della stessa (5.10.2000) due reati (furto in data 8.6.2001 e tentato furto in data 14.2.2001) per i quali ha riportato condanna a pena detentiva con le sentenze 9.6.2001 del Tribunale di Savona e 11.12.2001 della Corte di Appello di Venezia (irrevocabile il 8.2.2002); quanto, poi, alla revoca del beneficio concesso con le sentenze 19.10.2000 e 20.4.2000, risulta correttamente applicato l'art. 168 c.p., u.c., quale novellato dalla L. 26 marzo 2001 n. 128. Tale norma - che prevede la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164 c.p. comma 4 in presenza di cause ostative - ha ampliato l'ambito di operatività dell'istituto della revoca di cui all'art. 168 cod. pen., estendendone l'obbligatorietà anche ai casi nei quali la sospensione condizionale sia stata disposta in violazione dell'art. 164 c.p. u.c.; e tale disciplina trova applicazione - in base ai principi che regolano i rapporti tra leggi succedutesi nel tempo - allorché la sentenza che abbia illegittimamente concesso il beneficio per la terza volta sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della novella (v.:
Cass. Sez. 3^, 4.3.2004 n. 16515, PG in proc. Manzoni;
Cass. Sez. 1^, 24.6.2003 n. 29421, El Raja;
Cass. Sez. 3^, 11.4.2003 n. 29288, Angelo).
Nella specie, risultando entrambe le sentenze passate in giudicato in date (rispettivamente, 3.10.2001 e 27.6.2002) successive alla entrata in vigore della novella legislativa vige dunque la regola della immediata operatività dello ius superveniens (anche se meno favorevole al reo), sicché il beneficio già concesso in violazione del divieto è stato legittimamente revocato in sede esecutiva. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
senza carico delle spese del procedimento alla ricorrente, minorenne all'epoca di commissione dei fatti interessati dal provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2006