Sentenza 9 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 6432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6432 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,6432/01 LA CORTI Oggetto Cocazine SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18 65/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere- Cron.14396 Dott. Giuliano IUCENTINI Consigliere 0.2325 Consigliere Rep Dott. Francesco TRIFONE Ud. 21/12/00 FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario CORTE SUPPERA DIC 042 ONE UFFICIO COPIC ha pronunciato la seguente Richieste copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti sul ricorso proposto da: 9 MAG, 2001 SILVESTRI PROPOSTE MODA SNC, in persona del suo legale IL CANCELL E rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell'avvocato ONGARO FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA TONETTO GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ES EP, in proprio nonchè quale unico erede della sorella ES RI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE C. PRETORIO 25, presso lo studio 2000 dell' avvocato MESIANO VINCENZO, che li difende 2125 unitamen te all'avvocato SERRENTINO PIETRO, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 2387/97 del Tribunale di VENEZIA, sez.sec. civile emessa il20/5/97, depositata il 06/11/97; RG.2584/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA e US TE, locatori di un immobile ad uso commerciale, sito in Jesolo Lido, intimavano sfrat- to per morosità alla società conduttrice Silvestri Pro- poste Moda in nome collettivo, per il mancato pagamento scaduti nell'anno 1993, pari a lire dei canoni 6.933.934, e contestualmente la citavano davanti al pretore di Venezia San Donà di Piave, per la convali- - da, chiedendo altresì l'ingiunzione di pagamento della somma indicata, con gli interessi e le spese. Nell'udienza del 19 agosto 1993 il procuratore de- gli attori dava atto che la morosità era stata sanata nelle more, dopo la notifica dell'intimazione. Compari- vano altresì due socie della società intimata, che esi- bivano contabili bancarie relative al versamento dei canoni scaduti e in scadenza al 15 agosto 1993. Il pretore, con ordinanza del 20 agosto 1993, ri- gettava la richiesta di convalida dello sfratto e di- sponeva la prosecuzione del giudizio col rito ordina- rio. Con sentenza del 29 dicembre 1994 il pretore acco- glieva la domanda di risoluzione del contratto. Osser- vava che non si era verificata la sanatoria della moro- sità ai sensi dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392, posto che la società intimata aveva soltanto provveduto a pagare i canoni insoluti, ma non anche gli interessi e le spese, offrendo la corresponsione dei M primi solo in corso di giudizio e non alla prima udien- za;
che inoltre l'inadempimento si era protratto per un tempo rilevante né poteva essere ritenuto, nelle date circostanze, di lieve entità. Condannava infine la SO- cietà convenuta al pagamento degli interessi sui canoni tardivamente pagati e compensava le spese di lite. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 6 novem- bre 1997, il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello della società. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, la s.n.c. Silvestri Proposte Moda. Resiste con controricorso TE US, anche quale 3 unico erede della sorella MA, deceduta nelle more del giudizio. Il resistente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione di nor- me di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 Є 5 C.p.c.), la ricorrente sostiene che la procedura di sfratto intrapresa dai locatori era inammissibile, giacchè a quella data, e sia pure con una sentenza non ancora passata in giudicato, resa dal pretore in separato giudizio, il contratto "de quo" era in stato dichiarato cessato alla scadenza del 30 aprile 1992; la qual cosa precludeva l'azione di risoluzione per inadempimento proposta nelle forme dell'intimazione quest'ultima di sfratto per morosità, tanto più che concerneva 1' anno 1993, successivo all'accertata sca- denza contrattuale. Il motivo è infondato. Il Tribunale, esaminando e rigettando l'identica eccezione sollevata col primo motivo di appello, osser- va che, non essendo stato allegato il passaggio in giu- dicato della sentenza n. 46 del 1994, dichiarativa del- la scadenza al 30 aprile 1992, ed essendo stato il rap- porto locativo di fatto ancora in ✓ corso alla data dell'intimazione di sfratto, nessuna preclusione sussi- steva alla proposizione della domanda di risoluzione, ben potendo i lccatori munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, sulla base di una diversa prospettazione del rapporto e di una diversa "causa petendi”. Rileva il Collegio che, dopo la cessazione del rap- porto locativo, la situazione che si determina tra le parti, quando il conduttore sua in mora nella restitu- zione, non è equiparabile a un rapporto contrattuale, poiché, al contrario, presuppone che il contratto sia cessato, col verir meno dei rispettivi obblighi e di- ritti delle parti. E' vero dunque che, per palese incompatibilità lo- gica e giuridica, non sono concepibili inadempimenti successivi alla cessazione, sulla base dei quali possa chiedersi la risoluzione di un contratto non più esi- stente (mentre, al contrario, ben è ammissibile che un contratto, pur dichiarato cessato, sia poi risolto per inadempimenti anteriori alla cessazione). E' tuttavia decisivo osservare, nella fattispecie, come ha già fatto il Tribunale, che soltanto un giudi- cato sulla cessazione del contratto, per scadenza, alla data del 30 aprile 1992 avrebbe potuto precludere (o meglio rendere infondata nel merito, per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dell'oggetto, costituito da 5 un contratto locatizio suscettivo di essere inadempiuto e risolto), il presente procedimento di convalida di sfratto per morosità, il quale altro non è che una for- ma particolare del giudizio di risoluzione del contrat- to locativo per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 C.C.; ma l'intervento di un tale giudicato non è stato mai dedotto, nemmeno nel presente ricorso, onde nulla impediva che la domanda di risoluzione avesse libero corso e nel merito se ne dichiarasse la fondatezza. In altri termini, essendo mancato un definitivo ac- certamento della cessazione al 30 aprile 1992, il man- 坊 cato pagamento dei canoni del 1993 rappresenta l'inadempimento di un contratto ancora esistente e vin- colante tra le parti, pertanto passibile di risoluzio- ne. Col secondo motivo, rubricato come il primo, la ri- corrente reitera l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di sfratto. Se è vero argomenta che la comparizione, all'udienza del 19 agosto 1993, dei rappresentanti della società ha sanato il vizio della notifica, come ritenuto dal Tribunale, è pur vero che tale sanatoria non può aver avuto efficacia retro- attiva, e pertanto il pagamento, avvenuto prima di quell'udienza, doveva essere limitato ai canoni scaduti 6 e non doveva comprendere anche gli interessi e le spese legali, come previsto dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, il quale presuppone che al momento dell'udienza, e comunque dopo la regolare notifica dell'intimazione, nulla sia stato ancora pagato al 10- catore. Se la notifica della citazione fosse stata irrego- lare, non sarebbe stato necessario alla ricorrente, al- la prima udienza davanti al pretore, chiedere il termi- ne ai sensi dell'art. 55 cit., dato che il pagamento era già intervenuto, il che imponeva al pretore di emettere un provvedimento di estinzione. Il pagamento dei canoni eseguito prima dell'udienza, ancorchè dopo l'irregolare intimazione di sfratto per morosità, va dunque equiparato al pagamento eseguito prima della no- tifica di una regolare intimazione;
e pertanto il man- cato pagamento degli interessi e delle spese di proce- dura non poteva costituire motivo di convalida dello sfratto per morosità, in quanto la conduttrice non ave- va fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 55, la sola che imponeva il pagamento di quegli accessori. Anche questo motivo è infondato. Sul punto la sentenza impugnata, nel rigettare le analoghe censure mosse col secondo motivo del gravame, rileva che nell'udienza di convalida del 19.8.1993 com- parvero personalmente i rappresentanti della società intimata, accettando pienamente il contraddittorio ed esibendo (come da verbale, nulla risultando dalle pro- duzioni di causa) ricevute bancarie recanti la data del 13.8., "così sanando ogni eventuale irregolarità della notifica dell'atto di intimazione (per vero anch'esso non prodotto in giudizio)". Appare dunque "indiscutibile che il versamento dei canoni (...) fu senz'altro successivo alla notifica dell'intimazione, non essendo stato dimostrato dalla parte intimata, come suo esclusivo onere, l'accredito a favore dei locatori in data anteriore: circostanza del resto non certo ve- rosimile, avuto riguardo ai tempi usualmente occorrenti т per l'espletamento di siffatte operazioni bancarie (co- me noto)". Di qui, ad avviso del giudice "a quo", le inevita- bili conseguenze dovute all'adempimento tardivo, stante la regola posta dall'art. 1453 u.c. C.C. e la mancata attivazione della speciale sanatoria della morosità prevista dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978. Orbene, non può tacere il Collegio che la ricorren- te denuncia indifferentemente una "irregolarità” o una "nullità" o addirittura una “inesistenza" della notifi- ca dell'intimazione di sfratto, senza mai precisare, in dettaglio, il vizio in questione, che pur tuttavia non 8 doveva essere tanto grave, se di fatto non impedì alla società conduttrice di comparire, a mezzo dei legali rappresentanti, nella prima udienza, e in seguito di costituirsi ritualmente in giudizio. Ciò basterebbe per una sanzione di genericità della censura, tale da esonerare questa Corte da ogni accer- tamento diretto sugli atti (che comunque sarebbe desti- nato all'insuccesso, giacchè l'intimazione non si rin- viene né in originale né in copia, come già non la rin- venne il Tribunale). Seppure si volesse, in ogni modo, ammettere che il vizio consistesse nell'essere stata eseguita la notifica non presso la sede di Cittadella bensì nel negozio di Jesolo, a mani di una dipendente т (come ritenuto dal Tribunale, evidentemente sulla base della sola prospettazione del motivo di appello), re- sterebbe confermata l'esistenza di una semplice nullità sanabile, e di fatto sanata con la costituzione della società intimata, posto che in tal caso la notifica sa- rebbe stata sì eseguita in un luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma avente tuttavia una precisa relazione con la società destinataria. Così stando le cose, la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento del- lo scopo della notificazione, ne ha sanato il vizio (eventuale) con effetto retroattivo, ossia "ex tunc". 9 Viene perciò a cadere il presupposto stesso del ra- gionamento della ricorrente, dovendo il pagamento dei (soli) canoni scaduti, in forza di tale effetto retroat- tivo, essere collocato, come già statuito dal Tribuna- le, in un momento successivo alla notifica, con tutte le conseguenze, del pari rilevate dal giudice di meri- to, in ordine alla tardività del pur parziale adempi- mento. E' il caso di soggiungere che inconferente ed inu- tile, ai fini della presente decisione, si palesa ogni richiamo alla procedura di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978, dalla quale non è possibile trarre ar- gomento alcuno, stante la sua inapplicabilità ai con- m tratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso di- verso da quello abitativo (Cass. S.U. 28 aprile 1999 n. 272). Col terzo mezzo, rubricato come i precedenti, la ricorrente ribadisce che non può essere pronunciata la risoluzione per un preteso inadempimento di un contrat- to locativo per fatti posteriori alla sua scadenza. Ri- leva inoltre come il Tribunale non abbia considerato che il pagamento dei canoni è avvenuto prima dell'udienza di convalida dello sfratto per morosità e senza che fosse richiesta la procedura speciale di sa- natoria;
quindi con un semplice ritardo, non sufficien- 10 te a giustificare la risoluzione, per ottenere la qua- le, peraltro, la controparte doveva avviare un ordina- rio giudizio di cognizione e non già il procedimento di sfratto, che il pretore, accertato il pagamento delle mensilità scadute, doveva dichiarare estinto. Proprio questo pagamento, conclude la ricorrente, bastava ad escludere che il ritardo e l'inadempimento fossero tanto gravi da far luogo alla risoluzione del rapporto locativo. Anche questo terzo motivo merita la sorte del ri- getto. M A parte le questioni, qui riproposte, sulla risol- vibilità del contratto locativo, alle quale si è già data risposta, dovendosi solo sottolineare l'assoluta irrilevanza della distinzione, ora introdotta, tra giu- dizio ordinario di risoluzione e procedimento speciale di fratto per morosità; il motivo in esame si risolve in una sterile confutazione degli argomenti esposti dal giudice di appello, con motivazione logicamente e giu- ridicamente corretta, a sostegno della non scarsa im- portanza dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 C.c., ravvisata nella rilevanza del ritardo e nella non occasionale bensì abituale inosservanza, da parte della conduttrice, de propri obblighi contrattuali. Al rigetto del ricorso consegue, а carico della 11 soccombente, l'onere delle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- a rimborsare al resistente le spese del presente te 273.000... giudizio, liquidate in lire. oltre a lire 3.000.000 per oncrario. Così deciso a Roma, addì 21 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Доба FericanDawin kaly IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 60000 310000 Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 9 MAG 2001 IL CANCELLIERE E R P Giovanni Giambattista U S E T R I O E N L O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in da OTT 20014 an 48445 versate £. 310.000 al n. trecentodiecimila (lire p. Dirigente Arch (Dott.ssa MA G D IPPO) Responsabile Servis i Giudiziari (DCM. RACHLANI) 12