Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
L'applicazione ai procedimenti in corso, secondo le previsioni della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. n. 46 del 2006, del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotto dalla citata legge che ha in materia novellato le norme del codice di rito, comporta, nel caso in cui il giudizio di cassazione abbia ad oggetto una sentenza di condanna emessa in grado di appello su impugnazione del pubblico ministero ed in riforma di una sentenza di proscioglimento, che la sentenza sia annullata con rinvio al giudice di appello perché provveda agli adempimenti previsti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. n. 46 del 2006, ed in particolare alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ed alla notifica del relativo provvedimento per dare modo alla parte impugnante di eventualmente proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2006, n. 21095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21095 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/04/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 427
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 029847/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL CO, N. IL 17/03/1959;
avverso SENTENZA del 05/04/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa TAVASSI MARINA ANNA;
udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. GALASSO AURELIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con dichiarazione di inammissibilità dell'appello e trasmissione degli atti al P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.6.1997 del Pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, LL NC, imputato del reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., veniva assolto per non aver commesso il fatto.
Sull'impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 5.4.2004, depositata il 13.4.2004, in riforma della sentenza del Pretore, dichiarava LL NC responsabile del reato di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. (in relazione ad un modulo per assegno in verità compilato per L. 8 milioni e consegnato dal LL in pagamento di merce fornita da RA BR), così modificata l'imputazione originaria e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Con ricorso depositato il 7.6.2004 il difensore di fiducia di LL NC, l'Avv. CATALANO BIAGIO MAURIZIO del Foro di Comiso (RG), impugnava la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate. Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 1 e la mancata applicazione degli artt. 213, 214 c.p.p. Assume il difensore che la Corte d'Appello avrebbe fondato l'affermazione di reità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dallo stesso alla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini, non tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 1, la Corte non avrebbe potuto adoperare tali affermazioni contro la persona che le aveva rese. Afferma che si sarebbe dovuto adoperare lo strumento processuale previsto dall'art. 213 c.p.p., procedendo alla formale identificazione del LL. Conclude pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata.
Va rilevato che con L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, è stato introdotto il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento;
la novella dell'art. 593 c.p.p. stabilisce, infatti, che possano essere appellate dal P.M. e dall'imputato esclusivamente le sentenze di condanna, ad eccezione delle sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, a fronte di prove nuove sopravvenute.
Il principio, che a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge (9 marzo 2006), deve trovare quindi applicazione al caso di specie con la conseguenza che, in particolare secondo la previsione della L. n. 46 del 2006, art.10, comma 2, l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero (e tale è l'ipotesi di specie) prima dell'entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile;
entro 45 giorni dalla notifica di tale provvedimento può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado (terzo comma). La disposizione di cui al secondo comma, sopra riportata si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (quarto comma).
L'operatività di tali disposizioni nel caso di specie comporta quindi, ad avviso di questo collegio, che si debba provvedere all'annullamento della sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di condanna disposta in appello a seguito di impugnazione del P.M. Sembra poi necessario disporre il rinvio alla Corte d'appello di Ancona per gli adempimenti di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, essendo quello del rinvio al giudice emittente lo strumento che appare più consono al meccanismo voluto dal legislatore con le disposizioni di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, commi 2 e 3.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona per gli adempimenti di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006