Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2006, n. 21095
CASS
Sentenza 27 aprile 2006

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L'applicazione ai procedimenti in corso, secondo le previsioni della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. n. 46 del 2006, del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotto dalla citata legge che ha in materia novellato le norme del codice di rito, comporta, nel caso in cui il giudizio di cassazione abbia ad oggetto una sentenza di condanna emessa in grado di appello su impugnazione del pubblico ministero ed in riforma di una sentenza di proscioglimento, che la sentenza sia annullata con rinvio al giudice di appello perché provveda agli adempimenti previsti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. n. 46 del 2006, ed in particolare alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ed alla notifica del relativo provvedimento per dare modo alla parte impugnante di eventualmente proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2006, n. 21095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21095
    Data del deposito : 27 aprile 2006

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