Sentenza 10 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6791 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 10/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6791 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13030/2012 R.G. proposto da: D.C.A., rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Piero Conti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Nicolai n. 16. – Ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN00255/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
benefici per pensions' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ments anticipato Presidente DELL'ANNODott. Paolino R.G.N. 16509/98 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO 20071/98 ../02. BATTIMIELLO Consigliere Cron. Dott. Bruno Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 29/09/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 611 S ENTENZA Richiesta COR RE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legalper diritti IRITECNA 10 GEN 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 61/63, presso lo EL studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IB IO;
intimato e sul 2° ricorso n° 20071/98 proposto da: IB IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2000 3935 F.GIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato DE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale PESSI TI CORRADO, che rappresenta e difende al Sig. per diritti MENZIONE EZIO, giusta delega unitamente all'avvocato 1 31 GEN 2001 IL CANCELLIERE in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente e ricorrente incidentale UFFICIO COPIE nonchè
contro
Rilasciata copla legale al Sig. MCMZIONE LIQUIDAZIONE, in persona del legale IRITECNA SPA IN per diritti L. 5 FEB/2001 pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante IL CANCELLIERE in ROMA VIA BRUXELLES 61/63, rappresentato e difeso dall'avvocato PESSI ROBERTO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - la sentenza д. 515/98 del Tribunale di avverso LIVORNO, depositata il 25/06/98 R.G.N. 307/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato LOLLINI per DE TI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, e rigetto dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO gennaio 1989 n. 5, al fine di Il d.l. rimediare alla crisi dell'industria siderurgica, attribui ai lavoratori dipendenti dalle imprese a ultracinquantenni e conpartecipazione statale, anzianità contributiva superiore a centoottanta mensilità, il diritto al pensionamento anticipato, con efficacia fino al 31 dicembre 1991 e con un numero massimo di lavoratori ammessi al beneficio e il in ciascuno degli anni compresi fra il 1989 1991. Il d.l. 1° aprile 1989 n. 120 apportava alcune modifiche, concedendo tra l'altro il diritto ad una somma pari all'indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento. Questo decreto veniva convertito con 1 15 maggio 1989 n. 181. Come risulta dalla lettura degli atti del presente processo e in particolare del ricorso per cassazione proposto dalla società Iritecna, il 31 n2 maggio 1990 l'Associazione sindacale Intersid, la s.p.a. Ilva ed alcune associazioni sindacali dei lavoratori del territorio di Piombino convenivano che ogni lavoratore che avesse ottenuto il prepensionamento avrebbe avuto diritto ad un complemento di incentivazione all'esodo, ad una 3 aggianta al trattamento di cassa integrazione guadagni speciale e ad una somma pari alla suddetta indennità di preavviso. IO ER presentava la domanda di prepensionamento, che però veniva respinta dalla datrice di lavoro s.p.a. Ilva per essere stato già raggiunto il suddetto numero massimo. Sopravveniva la legge 23 luglio 1991 n. 223, che riformava i prepensionamenti nel settore della siderurgica e con lettera del dicembre 1991 la società, ritenendo ormai inefficaci le precedenti domande, invitava i dipendenti a presentare nuove istanze di prepensionamento ai sensi della legge n. 223 del 1991 cit., alle quali non sarebbero però seguiti i benefici previsti nell'accordo del 1990. presentava nuova istanza nelIl ER dicembre 1991 ed otteneva il pensionamento anticipato. Eglio adivam però il Pretore di Piombino, chiedendo un'indennità di prepensionamento dovuta per "prassi aziendale costituente uso negoziale". Costituitasi la società, la quale negava la prassi aziendale e diceva essere condizionato ogni beneficio pattizio di prepensionamento all'appli- cazione del d.l. n. 120 del 1989, il Pretore rigettava il ricorso con decisione del 5 luglio 1996, che però veniva riformata con sentenza 25 giugno 1998 dal Tribunale di Livorno. Questo riteneva la persistente efficacia dell'accordo del 1990 e perciò il diritto dei lavoratori ai benefici ivi previsti. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.p.a. Iritecna in liquidazione, succeduta all'Ilva, ed in via incidentale l'intimato. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. IR ricorrente incidentale ha m depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., sostenendo la nullità della sentenza impugnata per la quasi mancanza dell'esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione. La censura è fondata. La mancanza della detta esposizione, prescritta dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., о la sua 5 concisione eccessiva, non producono la nullità della sentenza quando i riferimenti di fatto contenuti nella parte motiva permettano la ricostruzione delle questioni di fatto e di diritto risolte dal giudice e, di la conseguenza, comprensione delle ragioni che sorreggono il dispositivo. La comprensibilità di tali ragioni a sua volta rende possibile il controllo della sentenza in sede di impugnazione. Quando, per contro, non siano identificabili le questioni formulate dalle parti о sollevate d'ufficio dal giudice e, quindi, non sia palese la ratio decidendi, la sentenza - seppure non inesistente perché contenente l'indicazione del collegio giudicate, delle parti, dei difensori e realtà degli altri dati corrispondenti alla processuale, compreso il dispositivo è tuttavia- nulla per inidoneità alla produzione del minimo di certezza giuridica richiesto, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 111, primo comma, Cost. (cfr. Cass. 19 gennaio 1993 n. 636, 8 marzo 1993 n. 2754, 26 febbraio 1994 1965, 3 marzo 1999 n. n. 1771). Nel caso di specie, trattandosi dell'efficacia, persistente o meno, di un accordo collettivo, lo "svolgimento del processo", contenuto nella sentenza qui impugnata e narrato in poco più di tre righe, non contiene il minimo cenno ad esso;
né il suo contenuto, le norme di legge che lo giustificavano con riferimento alle concrete circostanze e le precise ragioni che inducevano ad escluderne la caducazione, ossia a ritenerne la persistente efficacia, vengono illustrate nei "motivi della decisione". La lettura del ricorso per cassazione, diligentemente redatto, rende comprensibili le doglianze del ricorrente, che risultano più chiare, poi, dalla lettura della incidentali, memoria presentata dai ricorrenti messa a raffronto con le sentenze ivi allegate e rese dallo stesso Tribunale in fattispecie asseritamente analoghe, ma non è certa la riferibilità di quelle doglianze alle ragioni, non espresse, che hanno portato il collegio di merito alla decisione della presente controversia. L'accoglimento del motivo di ricorso sufficiente alla cassazione dell'intera sentenza e perciò assorbe ogni altra censura. La Corte d'appello, giudice di rinvio, provvederà anche in ordine alle spese di questa fase processuale. 7
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi nonché il ricorso incidentale;
d'appello cassa con rinvio alla Corte di Firenze, anche per le spese. Così deciso in Roma il 29 settembre 2000. Il Presidente: Pulin. 1 Il Cons. estensore: reduico Rigelli IL COLLABORATORE DI EL Depositata in Cancelleria Oggi, 10 GEN. 2001 CA IL COLLABORATORE EL . O C * I D A 0 , S 3 1 S 3 O . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S I L E L 3 P D E S 7 - A D I 8 T I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I I D G E A A , G D O E O E T L R T T T I S N A I R E I L G S D L E E E R O D 80 0