Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 19073/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR0 4 4 7 8 / 03 2002 oggetto: lavoro Crou3152 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Presidente Rel Paolino Dell'Anno 1. Dottor Antonio Lamorgese Consigliere 2. Dottor Raffaele Foglia Consigliere 3. Dottor 4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere 5. Dottor Giovanni Giacalone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Poste Italia- ne, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Po 25/b presso lo studio dell'ay- vocato Roberto Pessi, che, unitamente all'avvocato Luigi Fiorillo, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
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contro
CC GO, elettivamente domiciliato in Roma in via Rodi 32 1 presso lo studio dell'avvocato Martino Chiocci, rappresenta- to e difeso, giusta delega a margine del controricorso, da- gli avvocati Giancarlo Baldinelli e Mario Monacelli;
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Perugia in data 8 febbraio 2001, depositata il 14 marzo 2001, numero 32, r.g. 380/2000; Udita la relazione svolta nell'udienza del 18 febbraio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Giovanni Centile, per delega dell'avvoca- to Pessi, e Giancarlo Baldinelli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
; Svolgimento del processo: Con la sentenza sopra indicata, in accoglimento della impu- gnazione proposta da CC GO avverso la pronuncia di pri- mo grado, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato ille- gittimo il licenziamento intimato dalla società Poste Ita- liane al CC, del quale ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della società al risarci- mento dei danni dallo stesso subiti. In punto di fatto si era verificato che il CC, dipendente della società, tratto in arresto il giorno 26 aprile 1996, era stato rin- viato al giudizio del tribunale di Perugia, per rispondere del delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prosti- tuzione, con decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia del 12 novembre successivo. Dopo 2 una iniziale sospensione temporanea dal servizio, adottata con provvedimento del 14 giugno 1996, la società lo licenzio per giusta causa con lettera del 4 settembre 1998 non prece- duta da formale contestazione. Il CC, assolto dal tribu- nale, con sentenza del 19 gennaio 1999, dal reato di sfrut- tamento e condannato per quello di favoreggiamento, impugnò il licenziamento con ricorso in data 11 maggio 1999 che fu rigettato dal tribunale con sentenza del 16 novembre succes- sivo. Nelle more del giudizio di secondo grado, il CC venne prosciolto anche dal residuo reato contestatogli. A sostegno della sua decisione, la Corte d'appello ha rile- vato: 1) il licenziamento doveva considerarsi, anche ai sen- si delle previsioni contrattuali, come determinato da ragio- ni disciplinari, e ciò nonostante la formale diversa quali- ficazione del provvedimento facente richiamo alla presenza di una giusta causa secondo il disposto dell'articolo 2119 del codice civile, conseguendone la illegittimità per la nancata preventiva contestazione degli addebiti;
2) in ogni caso anche la giusta causa era nella specie assente, essendo intervenuta la risoluzione unilaterale del rapporto in data in cui il lavoratore era esclusivamente assoggettato a pro- cedimento penale ma la sua responsabilità non era stata an- cora accertata;
3) dalla intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento totale doveva farsi conseguire la infonda- tezza dei motivi posti a fondamento del provvedimento. La società chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un motivo. Il CC resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 2119 del co- dice civile, 12 e 14 delle disposizioni di attuazione dello la società ricorrente deduce che erroneamente il stesso - giudice di merito ha concluso che il licenziamento dovesse qualificarsi come di natura disciplinare, trascurando di considerare che i fatti e i comportamenti addebitati al la- voratore eranc estranei alla attività aziendale e quindi non configuravano violazioni o inadempimenti contrattuali, unici presi in considerazione dalle norme del contratto collettivo di lavoro richiamate nella sentenza del giudice del secondo grado. L'impugnazione è inammissibile. Deve infatti osservarsi che, come sopra accennato, la Corte d'appello di Perugia ha ritenuto che "anche se, in ipotesi, si volesse accedere alla tesi sostenuta dalle Poste" cioè - che, nella specio dovesse escludersi la natura disciplinare del provvedimento e quindi non fosse necessaria, per la sua validità, la preventiva contestazione degli addebiti pur - tuttavia esso doveva considerarsi ugualmente illegittimo per assenza di una giusta causa che lo avesse assistito. Si tratta evidentemente di una ratio decidendi completamente autonoma e alternativa rispetto a quella principale, contro la cui logicità e giuridica esattezza nessuna critica viene svolta dalla società ricorrente. Ne deriva che deve trovare applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza 4 di questa Corte, per il quale, nel caso in cui la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, cia- scuna delle quali sia logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni de- termina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso nor. inciderebbe sulla ratio deci- dendi non censurata, e ciò perchè la sentenza impugnata re- sterebbe pur sempre fondata su di essa (per tutte, Cass., 23 aprile 2002, n. 5902; Cass., 23 marzo 2002, n. 4199). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso deve conse- guire la condanna della sua proponente alle spese del giudi- zio la cui misura viene fissata nel dispositivo. P. C. M. La Curte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la so- cietà Poste Italiane a rimborsare a CC GO le spese del giudizio che liquida in euro 20 oltre euro duemila per ono- rari difensivi. Così deciso in Roma il 18 novembre 2002. Il presidente estensore Vailin. M u Gum. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N 533 Depositate in Canceteria oggi, 3 2093 ELLIERE 5