Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT E A N IC O I L Z B A OPOL554 1 /01 R L T E S E SUPREMA DI CASSAZIONE I D G O E R T R A 7 A D ' 1 L 3 E L 9 T E 1 N Oggetto D - 5 E I - 3 S S E N E SEZIONE PRIMA CIVILE " E G G S E I L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G.N. 238/99 LOSAVIO Consigliere Cron..12088 Dott. Giovanni Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 09/01/01 CELENTANO - ConsigliereDott. Walter CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 6000 per diritti L. in persona del sindaco prib 13 APR. 2001 COMUNE DI CIVITAVECCHIA, IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO A., giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MOCCI MORENO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato OTTAVI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MOCCI MAURO, $2001 giusta delega in calce al controricorso;
· 23 controricorrente -1- 1 3
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI CIVITAVECCHIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 515/97 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 25/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PA che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, l'assorbimento del terzo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22.11.1995 opposizione avanti al OR CC proponeva avverso la cartella Pretore di Civitavecchia esattoriale n. 678020 con cui era stato richiesto il pagamento di somme per violazioni al Codice della Strada. Si costituiva il Comune di Civitavecchia, mentre rimanevano contumaci il Servizio Riscossioni Tributi (SE.RI.T.) e la Prefettura di Roma. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 6-25.11.1997 accoglieva l'opposizione, condannando il Comune ed il SE.RI.T. al pagamento delle spese processuali. Premesso che la cartella esattoriale, quale amministrativo, deve contenere i requisiti atto necessari per il raggiungimento dello scopo, specie allorchè, come nel caso in esame, sostituisce l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, e che quindi devono risultare evidenti l'ente ○ l'organo che le indicazioni idonee perl'ha emessa e l'individuazione della violazione, rilevava il Pretore che tali elementi non erano desumibili né dalla cartella né dalla documentazione prodotta dal Comune, non corrispondendo gli avvisi di accertamento agli estremi riportati nella cartella. Osservava altresì che anche gli avvisi delle violazioni, qualora fossero quelli prodotti, sarebbero nulli per assoluta mancanza della sottoscrizione sugli stessi. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso OR CC. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C., della Legge n.122 del 1989 e dell'art.18 della Legge 689/81 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché mancanza e/o erroneità della motivazione. Sostiene che il Pretore, nonostante fosse stata sollevata un'espressa eccezione al riguardo, abbia omesso di considerare la tardività del ricorso nella parte relativa alla dedotta mancanza di notifica della violazione, decorrendo il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo verbale effettuata alcuni anni prima. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C. e del D.P.R. n. 39 del 1993 nonché insufficiente motivazione. Sostiene che erroneamente il Pretore ha ritenuto che dalla cartella esattoriale non fosse possibile risalire alle violazioni per le quali si chiedeva il pagamento, risultando invece il contrario da una corretta lettura degli atti e non potendo in ogni caso il Pretore rilevare violazioni od omissioni non dedotte. Deduce altresì che il Pretore non la mancanza di poteva rilevare d'ufficio sottoscrizione nell'atto di accertamento e che comunque trovava applicazione il D.P.R. n.39 del 1993 in base al quale, nel caso di emissioni di moduli, stampati e formulari, non è necessaria la sottoscrizione del soggetto agente, ma sufficiente la indicazione a stampa delle sue generalità. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 115 C.P.C. e della Legge n.39 del 1993 nonché mancanza di motivazione. Lamenta che il Pretore, nel rilevare la nullità della cartella esattoriale, non abbia tenuto conto che non è un atto del Comune né abbia valutato la richiesta di essere manlevato dal SE.RI.T. che aveva chiamato in giudizio. Prioritario è l'esame del secondo motivo di ricorso il quale, prospettando il vizio di 5 ultrapetizione in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza per aver esaminato violazioni ed omissioni che non sarebbero state dedotte, impone la lettura dell'atto di opposizione per verificare la fondatezza e comunque per definire l'ambito d'intervanto del Pretore. Orbene risulta dall'atto di opposizione che il ricorrente in quella sede aveva dedotto: che la cartella esattoriale era priva di sottoscrizione 0 di altro che ne attestasse la provenienza;
che non gli era stato mai notificato il verbale od altro titolo relativo alla violazione al Codice della Strada cui si riferisce la cartella;
che comunque la sanzione inflitta doveva ritenersi prescritta. Il Pretore non ha esaminato alcuno di tali motivi, rilevando d'ufficio a sostegno della dichiarata nullità della cartella la mancanza in essa degli elementi necessari per il raggiungimento dello scopo, attesa l'impossibilità di risalire al titolo che ha dato causa alla sua emissione, nonché la mancanza di sottoscrizione dei verbali di accertamento dell'infrazione. E' evidente quindi l'inosservanza da parte del primo giudice dell'art. 112 C.P.C. al cui rispetto egli era tenuto, non rientrando le rilevate nullità : fra quelle rilevabili d'ufficio né risultando che la Pubblica Amministrazione abbia accettato il contraddittorio (vedi al riguardo Sez.Un. 19.4.1990 n.3271). L'omessa pronuncia del Pretore in ordine ai motivi di ricorso preclude però a questa Corte di provvedere ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C. sui motivi dedotti, postulandosi a tal fine che il qiudice di merito abbia espressO i propri apprezzamenti con la decisione e comportando invece la cassazione dell'impugnata sentenza la necessità di una pronuncia su questioni non esaminate (in tal senso Cass. 2629/96). Nel giudizio di rinvio dovranno quindi essere esaminati gli specifici motivi dedotti con il ricorso introduttivo con l'avvertenza che essi si atteggiano diversamente sotto il profilo processuale in relazione al loro contenuto e con la conseguente necessità di verificare per ciascuno di essi, anche se introdotti tutti con un unico atto, la loro corretta proposizione in giudizio e cioè se ne ricorrano i requisiti di forma e se ne siano stati rispettati i termini. In particolare, per quanto riguarda la mancata sottoscrizione della cartella, essendo stato fatto valere sostanzialmente, nella prospettazione data, un difetto di forma dell'atto, la relativa deduzione si configura più propriamente come opposizione agli atti esecutivi (da ultimo Sez.Un. 1122/00), con la consequenza che dovrà esserne verificata pregiudizialmente la tempestività in relazione al termine di decadenza di cinque giorni previsto dall'art. 617 comma 1 C.P.C. decorrente dalla notifica della cartella medesima e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo. . Relativamente alla deduzione circa la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione di altro titolo, essa si alla sanzioneconfigura come opposizione amministrativa regolata dalla Legge 689/81, da ritenersi consentita anche in occasione della notifica della cartella esattoriale al fine di rendere possibile il recupero del momento di -garanzia ove sia mancata la precedente notifica - assicurato dalla legge con la opponibilità avverso il verbale di accertamento od avverso l'ordinanza- ingiunzione (per tutte Sez.Un. 190/92; 12107/95). 8 Quanto infine alla dedotta prescrizione, sostenendosi in tal caso il venir meno del titolo, la relativa richiesta si configura come opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. (Sez. Un. 491/00; 1122/00). Ovviamente ciò non consente di dichiarare in questa sede l'inammissibilità del ricorso in esame relativamente a tale punto per non essere stato proposto appello, come si richiede in presenza di una decisione di primo grado emessa in sede di opposizione all'esecuzione. L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va operata infatti in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso data dal giudice nello stesso provvedimento (in tal senso Cass. 1914/92) e pertanto, non avendo il Pretore attribuito tale qualificazione alla specifica censura sul punto in esame, peraltro nemmeno esaminata, ma avendo espresso la propria decisione nell'ambito della particolare procedura di cui alla Legge 689/81, correttamente è stato proposto ricorso per cassazione. Va infine osservato che il giudice di rinvio deve essere individuato nel Tribunale di Civitavecchia cui vanno rimessi gli atti, al quale deve ritenersi trasferita la competenza a sequito della soppressione dell'Ufficio del Pretore operata con D.Lgs. 19.2.1998 n.51 e che dovrà disporre anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Né a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lg. 30.12.1999 n.507 che ha attribuito al ad giudice di pace la competenza nei giudizi di opposizione di cui alla Legge n.689/81 eccezione di alcune materie, non rientranti però non avendo tale disposizione nel caso in esame efficacia retroattiva in mancanza di norme transitorie in tal senso ed ostandovi l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte (562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza 10 impugnata e rinvia anche per la spese al Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica. Roma, 9.1.2001 Mgo River ti Il Presidente Il Consigliere est. CORTE SUPREMA DICASSAZIONE CANCELLER Prima drea Bianchi Depositato n acelleria 13 APR 2001 IL CANCELLIERE E A L N L O E I D Z A * 9 R 7 . 1 T T 3 S I R . G A N ' E L 7 R L 6 E 9 A D 1 D - I 5 - E S 3 T N N E E E S G S I G E A E " L 11