Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare rinvii il procedimento ad altra udienza in attesa di una decisione della Corte di cassazione sulla ordinanza del tribunale del riesame - pronunciata in sede di appello, ex art. 310 c.p.p. - relativa alla applicazione di una misura interdittiva. Siffatto provvedimento, pur essendo viziato nella sua motivazione, che sottintende la pregiudizialità(inesistente) di una decisione su di un ricorso incidentale in materia di "status libertatis", e pur essendo espressione di un cattivo uso (per ragioni di mera opportunità) di un potere discrezionale che appartiene al giudice, non si pone al di fuori dell'ordinamento perché le cause di rinvio dell'udienza preliminare di cui all'art. 422 c.p.p. non sono tassative.
Commentario • 1
- 1. Figlio naturale: resta il cognome materno se il riconoscimento del padre è tardivoAccesso limitatoLuca Bardaro · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/1998, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 15.10.98
Dott. Francesco Romano - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 3101
Dott. Ugo Luigi Scelfo - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla - Consigliere N. 12812/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di AS TI, TR RI, NA IO, SC OM, EL OL;
avverso l'ordinanza 5.2.1998 del gip presso il Tribunale di Bari, Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza,
FATTO E DIRITTO
Il gip presso il Tribunale di Bari all'udienza preliminare del 5.2.1998 disposta a seguito di precedente ordinanza (6.11.1997) - che rinviava ogni decisione in attesa della pronuncia della Suprema Corte sul ricorso proposto avverso ordinanza del Tribunale del riesame in sede di appello circa la legittimità della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici disposta nei confronti di AS TI ed altri imputati - rinnovava il provvedimento di rinvio ad altra udienza (13.7.1998) in attesa della decisione della Suprema Corte.
Ricorre il P.M. presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza di rinvio dell'udienza ribadendo i motivi a sostegno del precedente ricorso, dolendosi della abnormità di un provvedimento su di una pregiudizialità non prevista dalla legge, che finisce con il sospendere "sine die" l'iter processuale.
Il P.G., con requisitoria scritta, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per abnormità della stessa. È fuor di dubbio che avverso l'ordinanza di rinvio dell'udienza preliminare non è previsto dall'ordinamento alcuno specifico mezzo di impugnazione. L'unico mezzo di gravame eventualmente esperibile è pertanto quello previsto dall'art. 620, lett. d), c.p.p. per abnormità del provvedimento.
Ad avviso di questa Corte il provvedimento impugnato, per quanto viziato nella sua motivazione che sottintende la pregiudizialità della decisione della Corte di cassazione su di un ricorso incidentale in materia di status libertatis degli indagati, non appare abnorme.
Non esiste, infatti, una norma che imponga al gup, una volta terminata la discussione, di procedere necessariamente alla deliberazione. Al contrario, la possibilità che l'udienza preliminare non si esaurisca con la discussione delle parti e che il giudice fissi altra udienza (anche oltre la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari), per procedere ad adempimenti di natura probatoria, è stabilita espressamente dall'art. 422 c.p.p. È pur vero che l'ipotesi del rinvio in attesa di una decisione incidentale di altro organo giudiziario non è prevista, ma le cause di rinvio di cui all'art. 422 c.p.p. non sono tassative e consentono al gup un margine di discrezionalità. Questa discrezionalità è stata certamente male usata dal giudice a quo, che si è fondato soprattutto su di un criterio di opportunità, invero assai dubbia poiché in tal modo si dilatano inutilmente i tempi di chiusura delle indagini preliminari. Tuttavia non essendo il provvedimento di rinvio dell'udienza preliminare, in quanto tale, vietato dalla legge si deve rilevare che il potere discrezionale del giudice è stato esercitato al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ma non al di là di ogni ragionevole limite, non essendo stati pregiudicati ne' i diritti della difesa, ne' l'esercizio dell'azione penale, ne' l'iter processuale. Il provvedimento incide esclusivamente sui tempi del procedimento, dilatandoli inutilmente. D'altra parte non ogni violazione di legge costituisce abnormità poiché, se ciò fosse vero, la categoria si dilaterebbe a tal punto da consentire una serie innumerevole di gravami, con innegabile intralcio per la speditezza dei procedimenti.
Nè si può affermare, come sostiene il ricorrente, che si tratti di una sospensione del processo sine die, in quanto il rinvio è condizionato all'esito di una pronuncia (della Corte di cassazione) che deve essere emessa entro un lasso ragionevole di tempo. Si tratta, in ultima analisi, di una irregolarità del provvedimento, dovuta ad un cattivo uso del potere discrezionale, che non raggiunge la soglia della abnormità.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998