Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/1998, n. 3101
CASS
Sentenza 15 ottobre 1998

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Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare rinvii il procedimento ad altra udienza in attesa di una decisione della Corte di cassazione sulla ordinanza del tribunale del riesame - pronunciata in sede di appello, ex art. 310 c.p.p. - relativa alla applicazione di una misura interdittiva. Siffatto provvedimento, pur essendo viziato nella sua motivazione, che sottintende la pregiudizialità(inesistente) di una decisione su di un ricorso incidentale in materia di "status libertatis", e pur essendo espressione di un cattivo uso (per ragioni di mera opportunità) di un potere discrezionale che appartiene al giudice, non si pone al di fuori dell'ordinamento perché le cause di rinvio dell'udienza preliminare di cui all'art. 422 c.p.p. non sono tassative.

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  • 1Figlio naturale: resta il cognome materno se il riconoscimento del padre è tardivoAccesso limitato
    Luca Bardaro · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/1998, n. 3101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3101
Data del deposito : 15 ottobre 1998

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