Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP MA IU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, PILERIO SPADAFORA, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 262/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 15/06/00 R.G.N. 388/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al pretore di Bari, CI AR SE chiedeva che l'Inps fosse condannato al pagamento dell'indennità di maternità, oltre gli accessori, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in relazione al parto avvenuto il 6 aprile 1992.
Costituendosi in giudizio, l'Inps opponeva la mancanza di prova in relazione alla prestazione richiesta, deducendo l'inesistenza del rapporto di lavoro da parte della ricorrente.
Il pretore di Bari accoglieva la domanda con sentenza del 2 giugno 1999, contro la quale l'Inps proponeva appello, per l'inesistenza del rapporto di lavoro di cui la lavoratrice doveva dare la prova, non essendo sufficiente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, da cui peraltro era stata cancellata per gli anni 1989, 1990 e 1991.
Costituitasi la controparte, che chiedeva il rigetto dell'appello, la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 18 maggio 2000, in accoglimento del gravame rigettava la domanda.
Avverso la sentenza la CI ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo.
L'Inps ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di altre disposizioni di legge, nonché vizi della motivazione, sostenendo che il tribunale ha errato nel rigettare la domanda, avendo l'attrice fondato la sua domanda solo sulla iscrizione negli elenchi anagrafici, che, viceversa, hanno valore di accertamento costitutivo e di prova sulla esistenza del rapporto di lavoro e, quindi del diritto alla prestazione.
Il ricorso è fondato.
Premesso che nell'anno 1992, di cui si discute in relazione alla data del parto, la lavoratrice era iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e che la successiva definitiva cancellazione per gli anni precedenti è irrilevante, va detto che nella materia è intervenuta una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, quella n. 1133 del 2000, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto che il diritto alle prestazioni previdenziali nella fattispecie complessa esaminata, è costituita dallo svolgimento di lavoro subordinato a titolo oneroso e che quando l'ente previdenziale contesta l'esistenza di tale rapporto, il giudice non può decidere la causa in base al solo riscontro della iscrizione, dovendo pervenire alla decisione della controversia mediante il prudente apprezzamento di tutti gli elementi processuali.
Dalla sentenza delle Sezioni unite citate, emerge però che la contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato non si deve esaurire in formule di stile, dato che la sentenza fa riferimento ad una prova contraria, possibile anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, mentre nel caso di specie l'Inps si è limitato ad opporre una negazione alla affermazione della lavoratrice, mentre in presenza della suddetta iscrizione, era acquisito in causa un elemento probatorio a favore della sussistenza del lavoro agricolo, cui eventualmente possono aggiungersi altri mezzi istruttori.
Va inoltre precisato che nel ricorso in esame la ricorrente sostiene di aver formulato prova per testi con capitoli ben specificati concernenti le mansioni espletate, la retribuzione percepita e le modalità dei lavori espletati.
Per la verità queste affermazioni contrastano con quanto emerge dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha ritenuta inammissibile la prova per tardività, essendo stata dedotta solo in appello, mentre viceversa andava articolata in primo grado perché l'Inps aveva contestato con la memoria di costituzione la sussistenza di un valido rapporto di lavoro, ma si è già detto che tale contestazione era del tutto generica, così come generica rimane anche nell'attuale controricorso, mentre sin dal primo grado di positivo vi era solo l'iscrizione di cui si è parlato e la presunzione "iuris tantum" alla stessa ricollegata. Ne segue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi esposti, cassata, e la causa rimessa ad altro giudice, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la liquidazione per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte d' appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004