Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 1
Integra esclusivamente l'illecito amministrativo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter, comma secondo, cod. pen., la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione - proposta al fine di ottenere il contributo relativo al cosiddetto bonus bebè, previsto dall'art. 1 legge n. 266 del 2005 - attesti falsamente di possedere la cittadinanza italiana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione del contributo in questione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, dovendosi ritenere il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa, assorbe il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2013, n. 34563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34563 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/06/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1050
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 1516/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia;
avverso la sentenza 10 aprile 2012 di non luogo a procedere del G.U.P. presso il Tribunale di Crema, pronunciata nei confronti di BA Osama, nato il giorno 3 gennaio 1972 a El Dakahlia (Egitto);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva dell'imputato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Geraci Vincenzo che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di non luogo a procedere 10 aprile 2012, del G.U.P. presso il Tribunale di Crema, pronunciata nei confronti di BA Osama, in ordine al reato di cui all'art. 316 ter c.p., così riqualificato il fatto contestato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
L'originaria accusa concerneva due imputazioni: la prima (capo A) ex art. 640 bis c.p. e la seconda (capo B) ex art. 495 c.p., art. 61 c.p., n. 2. 2. Il Procuratore generale, con un unico motivo di impugnazione, prospetta erronea applicazione degli artt. 84, 316 ter e 495 c.p., prendendo preliminarmente atto della corretta derubricazione dell'originario addebito ex art. 640 bis c.p. sub A) nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. e, dato l'ammontare della somma indebitamente percepita (Euro 1.000 del cosiddetto bonus bebè), anche all'ulteriore "declassamento" del fatto a mero illecito amministrativo ai sensi del capoverso del citato art. 316 ter.. Il ricorrente contesta invece in diritto il ritenuto assorbimento nel capo A, così diversamente qualificato, dell'addebito ex art. 495 c.p., art. 61 c.p., n. 2 sub B, consistito nell'avere il prevenuto falsamente attestato d'essere cittadino italiano, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata al fine di ottenere l'erogazione del contributo de quo.
3. Rileva il ricorrente che il G.U.P. di Crema è pervenuto sulla scorta del noto e consolidato insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. Sez. Un. 19.4.2007, Carchivi;
Sez. 6, 31.5.2007, Piga ed altre), secondo cui "il reato di cui all'art. 316 ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483, in quanto l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483 c.p., ovvero l'uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione ... e ciò pure quando occorra avere riguardo alla previsione dell'art. 316 ter, comma 2, non superandosi i livelli quantitativi dell'indebitamente percepito posti dalla legge come spartiacque tra il fatto di mera rilevanza amministrativa e quello di rilevanza penale". Osserva peraltro la parte pubblica:
a) che nella specie, non è stato contestato al capo B il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p., bensì, correttamente (trattandosi di falsità avente ad oggetto "non tanto fatti, secondo il paradigma dell'art. 483 c.p., quanto qualità personali del dichiarante rilevanti ai sensi dell'art. 495 c.p.", quale è lo status di cittadino italiano: v. Cass. Sez. 5, 4.12.2007, Durastanti;
Sez. 5, 16.1.2001, Cerretani), il diverso reato di cui all'art. 495 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2;
b) che la Suprema Corte, con la richiamata pronunzia delle Sezione Unite Carchivi, ha altresì precisato che "solo i delitti di cui all'art. 483 c.p. e all'art. 489 c.p. rimangono assorbiti ai sensi dell'art. 84 c.p. nel delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., il quale concorre invece con gli altri delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni";
c) che nulla di diverso è dato ricavare dalle pronunzie successive (evocate anch'esse dal G.U.P. a supporto del proprio assunto) tutte incentrate, sotto il profilo che qui interessa, esclusivamente sul rapporto tra la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. ed il reato di falso previsto dall'art. 483 c.p. bensì correttamente (trattandosi di falsità aventi ad oggetto non tanto fatti, secondo il paradigma dell'art. 483 c.p., quanto qualità personali del dichiarante rilevanti ai sensi dell'art. 495 c.p.", quale è lo status di cittadino italiano: v. Cass. Sez. 5, 4.12.2007, Durastanti;
Sez. 5, 16.1.2001, Cerretani) il reato di cui all'art. 495 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2;
d) che, pertanto, la violazione dell'art. 316 ter c.p. non poteva assorbire il contestato delitto di falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che l'assunto del Procuratore generale non sia fondato.
2. Il reato in questione è un reato a struttura complessa che si articola, necessariamente, in due funzionali ed intersecate condotte, nelle quali la qualità personale del dichiarante, data dall'affermato ma inesistente possesso della cittadinanza italiana, integra un elemento essenziale per la configurazione del ritenuto delitto ex art. 316 ter c.p., nel senso che la falsa affermazione di essere cittadino italiano (contenuta nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al fine di ottenere l'erogazione del contributo di Euro 1.000, previsto dalla legge finanziaria, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 331) costituisce, per lo straniero,
illegittimo beneficiario del contributo assistenziale ("bonus bebè"), la modalità tipica di consumazione dell'illecito de quo. Da ciò l'assorbimento del delitto di falso, dato dalla violazione dei disposti dell'art. 495 c.p., nello schema dogmatico del delitto ex art. 316 ter c.p., nei termini fatti propri dal G.U.P. presso il Tribunale di Crema, a nulla rilevando, nell'economia della violazione, che attiene ad indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, la distinzione operata dal ricorrente tra 2falsità su fatti" e "falsità su qualità personali".
3. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013