Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1601
CASS
Sentenza 27 aprile 1998

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Concorre nel reato di vendita di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, l'intermediario tra acquirente e venditore, anche se si limita a indicare all'acquirente il nome del possibile venditore della sostanza, dovendosi ravvisare in tale condotta la consapevolezza di concorrere nella cessione a terzi dello stupefacente.

In tema di usura, quando tra le stesse persone le dazioni di denaro successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono l'esecuzione della iniziale promessa, ma del rinnovo del patto usurario con la rifissazione del capitale in diverso importo e dei conseguenti interessi, trattandosi della conclusione di patti successivi, anche se occasionalmente promananti dalla scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato continuato di usura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1601
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1601
    Data del deposito : 27 aprile 1998

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