Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 2
Concorre nel reato di vendita di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, l'intermediario tra acquirente e venditore, anche se si limita a indicare all'acquirente il nome del possibile venditore della sostanza, dovendosi ravvisare in tale condotta la consapevolezza di concorrere nella cessione a terzi dello stupefacente.
In tema di usura, quando tra le stesse persone le dazioni di denaro successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono l'esecuzione della iniziale promessa, ma del rinnovo del patto usurario con la rifissazione del capitale in diverso importo e dei conseguenti interessi, trattandosi della conclusione di patti successivi, anche se occasionalmente promananti dalla scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato continuato di usura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27/04/1998
1 - Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Tito Garribba Consigliere N.1601
3 - Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Eugenio Amari Consigliere N.6582/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ON AN, nato a [...] il 1^ maggio 1947, avverso l'ordinanza emessa in data 3 novembre 1997 del Tribunale del riesame di Roma. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giovanni Aricò del Foro di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 10 ottobre 1997 il GIP presso il Tribunale di Roma applicò la custodia cautelare in carcere ad AN ON, indagato per usura in danno di OL IN e di SA RU, commessi rispettivamente in Ciampino dal 1991-92 all'aprile 1997 ed in Roma tra il 1992 e l'aprile 1997; per illecita detenzione di cocaina e spaccio a OL IN e per attività di intermediazione finalizzata alla cessione di stupefacente, avvenuti in Roma tra il 1992 e l'aprile 1997.
Secondo il GIP i gravi indizi di colpevolezza emergevano quanto all'usura dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali si evincevano delle attività di recupero crediti da parte del ON e dei coindagati IO SE, FO DI EN e AN IN, e dalle dichiarazioni accusatorie dei debitori vittime dell'usura, OL IN SA ed AL RU;
quanto agli stupefacenti dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali si era appreso che il IN era assuntore di droga e che il ON era persona in grado di procurare "roba a lire 90.000" presso persona abitante in Montesacro a lui collegata;
dalle dichiarazioni di OL IN, che ha riferito di aver comprato droga dal ON;
dalle dichiarazioni di CL LL che aveva accompagnato il IN dal ON per l'acquisto dello stupefacente. Il GIP individuò le esigenze cautelari in quelle di cui alle lettere "a" e "c" dell'art. 274 c.p.p., per la gravità dei fatti ed i precedenti penali oltre che per essere risultato, in base ad una nota dei Carabinieri, che il ON, tornato una prima volta in libertà, aveva avvicinato i propri accusatori per indurli a ritrattare.
Il Tribunale del riesame ha confermato l'impugnato provvedimento, con ordinanza in data 3 novembre 1997, contro la quale il ON ha proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per il mancato rispetto del termine di giorni 5 stabilito dall'art.128 c.p.p. per il deposito del provvedimento emesso dal Tribunale
all'esito dell'udienza camerale.
Il ricorrente deduce che impone l'effetto caducatorio di cui al 10^ comma dell'art. 309 c.p.c. la ratio stessa del procedimento incidentale de libertate, improntato, per le sue precipue finalità, ad essere definito in tempi particolarmente brevi, ratio che uscirebbe completamente mortificata dalla possibilità non altrimenti sanzionata di procrastinare senza alcun limite il completamento, mediante il deposito della motivazione, del suddetto procedimento incidentale.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge penale e travisamento del fatto per quanto riguarda il reato di usura.
Sostiene che l'usura configura un delitto istantaneo con effetti eventualmente permanenti, perfezionantesi al momento della stipulazione del patto usurario e cioè col raggiungimento del consenso tra l'agente e la vittima e che le successive richieste, tese ad ottenere l'interesse od il vantaggio pattuito, costituiscono semplice svolgimento di un'attività finalizzata alla realizzazione dell'illecito lucro, e non hanno alcuna rilevanza in ordine alla consumazione del delitto.
Siccome le risultanze processuali (dichiarazioni rese dal IN e dai due RU;
documenti prodotti dalla difesa all'udienza del 3.1.1997 inerenti i rapporti tra esso ON ed AL RU) comprovano che tutti gli accordi relativi al prestito erano databili al 1991 od al massimo nei primissimi mesi del 1992, e non essendovi agli atti alcun elemento che consenta di individuare "ulteriori costanti ed attuali rifissazioni degli interessi e del capitale", il reato di usura doveva intendersi estinto per prescrizione, oppure, quanto meno, doveva ritenersi come reato che non consentiva, per la entità della pena prevista all'epoca della consumazione, risalente al 1991 o nei primissimi mesi del 1992, l'adozione di alcuna misura cautelare.
Con un terzo motivo il ricorrente lamenta, quanto al reato riguardante gli stupefacenti, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi.
Preliminarmente il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni del IN (il quale aveva dichiarato di aver comprato droga dal ON), in quanto il IN doveva considerarsi un imputato di reato connesso, avendolo il teste RU CL indicato come proprio fornitore di cocaina. E le sue dichiarazioni erano inutilizzabili anche se fatte prima che egli assumesse la veste di imputato, dato che le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti furono fatte dal RU in epoca successiva.
Tolte in tal modo le dichiarazioni del IN, rimanevano a carico di esso ricorrente soltanto le dichiarazioni di CL RU, teste de relato, del tutto inconsistenti, avendo egli precisato di non aver mai assistito ad alcuno scambio di droga tra ON e IN.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che non erano state valutate le condotte nella loro esatta collocazione temporale, trattandosi nella ipotesi deteriore di tre o quattro episodi di cessione di cocaina databili tra il 92 ed il 93.
Nè in proposito apportavano alcunché di concreto le intercettazioni telefoniche, delle quali mancava in motivazione la doverosa valutazione. Il Tribunale, infatti, si era riportato per relationem alla motivazione del provvedimento impositivo la misura, che a sua volta richiamava tre intercettazioni: le prime due tra SE IO ed un certo UI non identificabile per AN ON ed afferenti ad un preteso perdurare dello stato di assuntore di stupefacente del IN;
la terza intercorsa tra il SE ed FO DI EN, indicanti l'AN come in grado di procurare stupefacente a lire 90.000 presso persona abitante in Montesacro a lui collegata, senza che di detta telefonata venisse fatta la necessaria valutazione, mancante nel provvedimento del GIP come nell'ordinanza impugnata del Tribunale, in ordine alla identificazione di detto AN nella persona di esso ricorrente. Detta pretesa attività di intermediazione doveva, d'altro canto, considerarsi priva di valore antigiuridico, non essendo seguita da una successiva ed effettiva cessione di stupefacente. Il ricorrente lamenta, infine, mancanza di motivazione in termini di concretezza in ordine alle prospettate esigenze cautelari. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
1 - Il 10^ comma dell'art. 309 del c.p.p., che sanziona con la perdita dell'efficacia della misura coercitiva, il mancato rispetto del termine perentorio (10 giorni dal ricevimento degli atti) nella decisione o deliberazione (i due termini sono sinonimi) del riesame, ontologicamente diversa dal dispositivo e dalla motivazione, non costituisce anche una deroga alla norma generale che prevede un fisiologico distacco temporale tra la decisione e la stesura della relativa motivazione sottintesa all'obbligo stesso della motivazione sottointesa all'obbligo stesso della motivazione imposto al giudice oltre che da norme di rito anche dalla Costituzione al 1^ comma dell'art. 111 per i provvedimenti giurisdizionali in genere ed al 2^ comma dell'art. 13 in particolare per i provvedimenti riguardanti la libertà personale (cfr Sez. Un. N. 7 del 3.7.96, MONI, RV 205256). Per evitare il richiamato effetto caducatorio occorre che la decisione sia nel termine previsto quanto meno constatabile all'esterno e come tale immodificabile ed all'uopo è necessario e nello stesso tempo sufficiente il deposito nel termine del solo dispositivo, che della decisione costituisce la sintesi. Ne deriva che ai fini. Di evitare la richiamata decadenza di cui al 10^ comma dell'art. 309 c.p.p. è necessario, ma sufficiente, il deposito del solo dispositivo, che della decisione costituisce la sintesi e che ha la funzione di renderla rilevante e constatabile all'esterno, conferendole giuridica esistenza, rimanendo salva la possibilità per il giudice di stendere la motivazione nel termine ordinatorio di giorni 5 dalla deliberazione ex art. 128 c.p.p. Trattandosi quest'ultimo di termine non perentorio, il mancato rispetto non comporta la decadenza della misura coercitiva.
2 - In tema di usura, quando tra le stesse persone le dazioni di denaro successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono l'esecuzione della iniziale promessa, ma, come accertato dal Tribunale, del rinnovo del patto usurario con la rifissazione del capitale con diverso importo e dei conseguenti interessi, trattandosi della conclusione di patti successivi, anche se occasionalmente promananti dalla scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato continuato di usura. Nella specie il Tribunale ha in fatto accertato in base alle dichiarazioni rilasciate dalla parte offesa, la sussistenza di gravi indizi di "ulteriori costanti ed attuali rifissazioni degli interessi e del capitale" e pertanto, versandosi in tema di reato di usura continuato non può trovare ingresso la prescrizione, che opera dall'ultima condotta, che risale all'aprile 1997, mentre per lo stesso motivo, per la pena ai fini dell'emissione della misura custodiale va fatto riferimento a quella stabilita dalla novella del 1996.
Per quanto riguarda i fatti relativi alla cessione di stupefacente ed all'attività di intermediazione, anche non considerando le dichiarazioni accusatorie del IN, la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza resiste al lume di quanto dichiarato dal RU, il quale, secondo il Tribunale non è un teste de relato, avendo specificato modalità e caratteristiche dell'attività di rifornimento di cocaina eseguita dal suo parente ON in favore del suo datore di lavoro IN, che riceveva sostanza drogante presso un esercizio di bar situato in campino, presso il quale il ON veniva accompagnato proprio dal RU, dopo che questi aveva fissato il relativo appuntamento. Nè il Tribunale ha mancato di valutare le intercettazioni telefoniche, avendo riportato la motivazione del Gip quanto meno in ordine alla stato di assuntore di droga del IN, circostanza questa che avvalora quanto dichiarato dal RU. Per quanto riguarda la rilevanza della intermediazione, concorre nello spaccio anche chi fa da intermediario tra acquirente e venditore anche se si limita ad indicare all'acquirente il nome del possibile venditore di stupefacente, dovendosi ravvisare in tale condotta la consapevolezza di concorrere nella cessione a terzi della sostanza.
Per quanto riguarda le esigenze cautelari, la motivazione, integrata con quella dell'ordinanza impositiva, è adeguata e sufficiente, basandosi su elementi concreti quali i gravissimi e numerosi precedenti penali, la capacità di intermediazione (essere in grado di fornire roba appena gli venisse chiesta, indirizzando il richiedente al detentore della stessa), l'avere l'indagato una volta tornato il libertà a seguito dell'ordinanza emessa il 23.9.97 dalla Sezione per il riesame del Tribunale di Roma, avvicinato i suoi accusatori, cercando di indurli a ritrattare le loro dichiarazioni. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1998