Sentenza 24 marzo 1998
Massime • 1
L'ambito di operatività dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, nella parte riguardante i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua, comprende tutte le porzioni di territorio interessate da attività di trasformazione di natura edificatoria e ricadenti nella fascia di protezione paesaggistica prevista per le acque fluenti espressamente menzionate, e che siano incluse in elenchi provinciali attraverso la complessa procedura regolamentare di cui all'art. 1 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, che ha approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/1998, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 24/3/1998
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N. 1091
3. Dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Franco Novarese Consigliere N. 46722/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Crotone avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 22.11.1997 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal p.m. avverso il decreto emesso dal GIP presso la Pretura circondariale di Crotone in data 31.10.1997 con cui è stata rigettata l'istanza di sequestro preventivo di un manufatto edilizio plurifamiliare di cui alla concessione n. 80/nc del Comune di Crotone (lottizzazione San Giorgio) con riferimento al procedimento a carico di IS ON, SS LV, MA ON e LU IO, imputati dei reati di cui all'art. I sexies legge n. 43 1/1985; art. 20 lett. e) legge n. 47/1985; 734 cod. pen.;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva di IS ON;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.C., dr. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 22.11.1997 il Tribunale di Crotone rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Crotone avverso il provvedimento con cui il GIP presso la Pretura aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un manufatto edilizio plurifamiliare di cui alla concessione n. 80/nc del Comune di Crotone con riferimento al procedimento a carico di IS ON, SS LV, MA ON e LU IO, imputati dei reati in epigrafe indicati per avere edificato entro i 135 dalla sponda del torrente Falcosa senza avere preventivamente ottenuto dalla Giunta Regionale il prescritto nulla osta paesaggistico e per avere distrutto o alterato la bellezza naturale dei luoghi.
Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Crotone denunciando erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale:
1. poiché l'edificazione entro i 150 metri dalle sponde dei "fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. sulle acque. . .", è soggetta al vincolo paesaggistico che vige per tutti i corsi d'acqua pubblici, indipendentemente dall'iscrizione, in forza. del dettato normativo di cui alla legge n.36/1994, la quale ha conferito il carattere della pubblicità a tutte le acque superficiali e sotterranee;
2. perché, alla stregua del tenore letterale dell'art. 1 della legge n. 431/1985, per l'operatività del vincolo, non occorre che i fiumi ed i torrenti (come, nella specie, il torrente Falcosa) siano iscritti negli elenchi, essendo l'iscrizione richiesta soltanto per i corsi d'acqua che, per la loro ridotta portata, noti possono considerarsi ne' fiumi riè torrenti, ma che, per una scelta della PA, sono stati classificati come pubblici.
Chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Il ricorso è infondato.
Dispone l'art. 1 della lego 8 agosto 1985 n. 431 che "sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 . . . . c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico, . . . . approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argine per una fascia di 150 metri ciascuna . . . . . . .". L'ambito di operatività della norma, per quello che interessa il caso in esame, comprende, quindi, tutte le porzioni di territorio interessate da attività di trasformazione di natura edificatoria e ricadenti nella fascia di protezione paesaggistica prevista per le acque fluenti espressamente menzionate (i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua) che siano inclusi in elenchi provinciali attraverso la complessa procedura regolamentare di cui all'art. 1 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 che ha approvato il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
Secondo tale norma "sono pubbliche tutte le acque . . . le quali . . . . abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblica generale interesse.
Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto . . . . , su proposta del ministro dei lavori pubblici, previa la procedura (la esperirsi nei modi indicati nel regolamento. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali".
La chiarezza del dettato normativo, che impiega l'espressione "corsi d'acqua" come termine: di chiusura per comprendere nella regolamentazione le acque fluenti diverse dai fiumi e dai torrenti, esclude qualsiasi dubbio interpretativo circa l'imprescindibilità del presupposto dell'iscrizione degli elenchi per la classificazione delle acque come pubbliche.
La disciplina introdotta con la legge 5 gennaio 1994 n. 36, che contiene disposizioni in materia di risorse idriche previa affermazione del principio che "tutte le acque superficiali e sotterranee . . . sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà", non ha inciso sulla preesistente normativa in tenia di classificazione delle acque pubbliche sulla base al presupposto dell'iscrizione negli elenchi provinciali perché:
1. non ha previsto la sua abrogazione;
2. è finalizzata alla tutela ed alla gestione ottimale delle risorse idriche;
3. non fa alcun riferimento alla tutela paesaggistica per ampliarne la portata, sicché deve escludersi che il vincolo vigente per le acque fluenti specificate nell'art. 1 della c.d. legge Galasso possa operare anche per le acque pubbliche non iscritte negli elenchi provinciali di cui al R.D. n. 1775/1933. Non merita, pertanto, censura la decisione del Tribunale che ha escluso la ricorrenza del vincolo paesaggistico per il manufatto costruito a meno di 150 metri del torrente Falcosa, ritenendo, con congrua motivazione, che lo stesso non fosse incluso nell'elenco provinciale delle acque pubbliche e che lo stesso non potesse considerarsi compreso nel vallone Lampainara di cui al n. 290 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catanzaro, riferendosi tale specifica indicazione ad un torrente , denominato Lampainara all'epoca in cui l'elenco è stato redatto, mentre oggi la denominazione Lampanaro riguarda una località in cui scorrono vari corsi d'acqua, alcuni dei quali sono iscritti, a differenza del torrente Falcosa, nell'elenco sopraindicato.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 23 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 1998