Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
In tema di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la tradiva erogazione delle provvidenze economiche agli aventi diritto, nel regime del d.P.R. 21 Settembre 1994, n. 698 (vigente anteriormente alla disciplina di cui all'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. n. 112 del 1998, che ha disposto l'accentramento delle relative operazioni presso le Regioni o presso l'INPS, ribadendo peraltro il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici agli invalidi), comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi legali, in relazione alla cui decorrenza deve, in chiave di interpretazione adeguatrice, ritenersi operante il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 per i crediti verso gli enti pubblici. Ed infatti, l'applicazione della norma specifica dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412, il quale prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - ma la disposizione è applicabile altresì alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno - sono tenuti a corrispondere gli interessi sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, comporterebbe, nel caso delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili - in relazione alla cui erogazione, nel procedimento disciplinato dal citato d.P.R. n. 698 del 1994, lo "spatium deliberandi" consta di una doppia fase di nove mesi per l'accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni mediche U.S.L., e di sei mesi per la concessione del beneficio da parte del Ministero dell'Interno (oltre a due mesi di eventuale sospensione per ciascuna delle due fasi), cui va aggiunto il tempo, non regolato da un limite massimo, perché la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi dalle commissioni mediche alle prefetture - uno scostamento dal criterio di bilanciamento (indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 in tema di interessi sui crediti previdenziali) tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTEZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLETTI MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 407/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 30/07/97 R.G.N. 225/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato FOSCHIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 25.2.1997 il Pretore di Pisa, accogliendo il ricorso proposto in data 24.7.1996, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere a IL TI la pensione di invalidità civile a decorrere dal 1.1.1995 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali. Proponeva appello il Ministero chiedendo che la decorrenza della pensione venisse fissata dalla data della visita peritale (28.10.1996), conformemente alle risultanze della CTU eseguita nel giudizio di primo grado, e che gli interessi venissero corrisposti, a norma del DPR 21.9.1994 n. 698, dal primo giorno del mese successivo al periodo di 15 mesi dalla domanda.
Il Tribunale di Firenze con la sentenza qui impugnata, respingeva l'appello osservando in primo luogo che il CTU nominato in primo grado aveva riconosciuto alla TI una invalidità del 100%, così confermando le conclusioni cui era giunta in sede amministrativa la Commissione medica di prima istanza;
rilevando, in secondo luogo, che l'art. 5 del DPR 21.9.1994 n. 698 obbliga l'ente erogatore a corrispondere gli interessi legali secondo le norme previste dal codice civile, sicché la statuizione pretorile "interessi nella misura di legge" andava intesa nel senso che gli interessi erano dovuti dal 121^ giorno successivo alla domanda. Avverso questa sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e si sostiene che la decorrenza del diritto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa è previsto soltanto per l'indennità di accompagnamento dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980, mentre una siffatta decorrenza non è prevista dalla legge n. 118 del 1971 per le provvidenze assistenziali da quest'ultima istituite. Si rileva, altresì, che il Tribunale ha aderito acriticamente e immotivatamente alle conclusioni del CTU di primo grado senza considerare che la Commissione medica periferica del Tesoro aveva ridotto al 67% l'inabilità dell'assistita. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 1224 primo comma cod. civ., dell'art. 3 primo comma e dell'art. 5 secondo comma del DPR 21.9.1994 n. 698 e si sostiene che la norma fissata dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 - in forza della quale in caso di colpevole ritardo dell'Amministrazione gli interessi decorrono dal 121^ giorno dalla presentazione della domanda amministrativa - non è più applicabile in materia assistenziale dopo l'introduzione del DPR n. 698 del 1994 che, per il procedimento di accertamento delle minorazioni e di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche, ha stabilito termini più lunghi fissandoli complessivamente in 15 mesi, sicché è a questo termine più lungo che bisogna aver riguardo per fissare la decorrenza degli accessori. Il primo profilo del primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto vengono introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità temi di censura non proposti al giudice di appello. È giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la possibilità di prospettare nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che, costituendo un autonomo e diverso sistema difensivo, non svolto e non discusso nelle precedenti fasi di merito, comportino indagini e valutazioni non compiute dai giudici di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 9882 del 1998, Cass. n. 6356 del 1996, Cass. n. 3737 del 1999). Il secondo profilo del primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale, infatti, ha dato compiuta ragione del rigetto del corrispondente motivo di appello, ritenendo congrua la motivazione della sentenza del Pretore, che ha accertato l'insorgenza del diritto al 30.12.1994, data di presentazione della domanda amministrativa, in quanto già la Commissione medica di prima istanza aveva riconosciuto alla TI una invalidità del 100%, confermata dalla CTU eseguita nel giudizio di primo grado. I giudici di appello hanno infatti ritenuto che, avendo la malattia da cui la periziata era affetta un andamento ciclico, con periodi di regressione alternati a periodi di riacutizzazione, non potevano ritenersi decisivi in senso contrario, nè i risultati della Commissione medica periferica del Ministero del Tesoro, che aveva riscontrato all'assistita una invalidità del 67%, nè l'indicazione del 20.10.1996 come data di raggiungimento dell'invalidità al 100%, fissata dal CTU, in quanto la gravità della malattia ed il suo andamento cronico facevano ragionevolmente supporre il raggiungimento della soglia di indennizzabilità (pur con periodi di momentanea regressione) già al momento della domanda. Queste valutazioni del Tribunale, concretandosi in apprezzamenti di merito, sono censurabili in cassazione solo per vizi di motivazione. Nella specie, però, l'Amministrazione non ha indicato quali sono le lacune o i vizi logici che inficiano le argomentazioni con le quali il giudice di appello ha sorretto la decisione e le censure si risolvono in definitiva nella mera prospettazione di una interpretazione, delle risultanze di fatto acquisite, diversa da quella fornita dal Tribunale, come tale inammissibile in questa sede. Parimenti infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Osserva la Corte che prima dell'entrata in vigore del DPR 10.6.1994 n. 698, invocato dal Ministero, la giurisprudenza di legittimità,
richiamando la sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, per le prestazioni assistenziali, ai fini della decorrenza degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria, già faceva riferimento al termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 come "spatium deliberandi" per l'ente debitore.
Nel procedimento - disciplinato dal DPR n. 698/1994 tale "spatium deliberandi" è stato incrementato con la previsione di una doppia fase, una prima di nove mesi avanti alle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità, ed una seconda di 180 giorni avanti alle Prefetture per la erogazione delle provvidenze economiche - dopo la trasmissione (in termini non prefissati) della documentazione dalle Commissioni sanitarie alle Prefetture competenti - con la previsione altresì della possibilità di un sospensione di due mesi per ciascuna fase. Va rilevato però che detti termini operano nel solo caso in cui la prima fase (diretta all'accertamento del requisito sanitario) si chiuda con esito favorevole per l'interessato.
Ove invece l'accertamento sanitario sia sfavorevole all'interessato o manchi del tutto nel termine di nove mesi, quest'ultimo può sia domandare in giudizio (nei confronti del Ministero del Tesoro) una pronuncia di accertamento del suo stato di invalidità, sia chiedere direttamente la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della prestazione assistenziale (cfr. Sez. Un. n. 483 del 2000, Cass. n. 529 del 2000). In questo secondo caso non è prevista alcuno
"spatium deliberandi" perché il Ministero dell'Interno provveda;
ne' avrebbe senso fissare un termine, perché, mancando l'accertamento in via amministrativa del requisito sanitario, la prestazione non potrebbe essere erogata e la pretesa dell'interessato può avere soddisfazione soltanto in giudizio.
Occorre allora chiedersi se lo "spatium deliberandi" previsto dal DPR n. 698/1994 per l'amministrazione pubblica sia idoneo a sovrapporsi al criterio generale dei 120 giorni dalla domanda, indicato nella menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, ovvero se rappresenti soltanto la disciplina della modulazione temporale dell'attività dell'Amministrazione, ossia un termine interno non idoneo ad incidere sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione sulla prestazione assistenziale richiesta. Per la soluzione del problema sopra indicato occorre considerare che, se non è intervenuto l'accertamento dello stato di invalidità o se l'accertamento è stato negativo per l'interessato, non essendovi alcun termine perché il Ministero dell'Interno provveda, non può che trovare applicazione il criterio residuale dei 120 giorni dalla domanda.
Peraltro, anche se è intervenuto l'accertamento sanitario, va rilevato che al Ministero dell'Interno è assegnato per provvedere un termine che ha una durata massima non prefissata (ma oscillante tra un minimo ed un massimo indeterminato, dipendente dall'attività della stessa parte debitrice) e particolarmente prolungata se sommata al termine della prima fase amministrativa.
A giudizio del Collegio ciò rivela l'inidoneità di un siffatto termine a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori, ed induce a ritenere operante anche in questo caso, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio residuale dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del "dies a quo" della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta.
Ne consegue che il complessivo termine sopra esaminato (di nove mesi della prima fase amministrativa e di 180 giorni della seconda fase, incrementati dall'eventuale periodo di sospensione, nonché dal tempo necessario per la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle Prefetture) deve ritenersi un termine interno che scandisce l'attività dell'Amministrazione, ma che non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre ex lege dal mese successivo alla domanda di presentazione della domanda di accertamento sanitario.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001