Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
L'inammissibilità della richiesta del condannato di misure alternative alla detenzione è prevista soltanto per il caso in cui questi ometta la dichiarazione o l'elezione di domicilio e non anche là dove l'omessa comunicazione abbia ad oggetto il mutamento del domicilio dichiarato o eletto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potesse essere considerata inammissibile la richiesta di misure alternative nel caso del condannato che aveva regolarmente dichiarato domicilio, ma quest'ultimo non si era rivelato attuale al momento della notifica, in quanto superato da un decreto di irreperibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2012, n. 48337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48337 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 3230
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 12950/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA LI N. IL 01/02/1977;
avverso il decreto n. 6120/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 09/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 9 dicembre 2011 i Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale SA AL ha chiesto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero in subordine della detenzione domiciliare (artt. 47 o.p., 47 ter o.p., comma 1 bis).
2. Il Presidente ha rilevato che l'istante non aveva dichiarato od eletto domicilio, come richiesto dall'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, non avendo lo stesso provveduto a mutare il domicilio originariamente eletto, risultato non più attuale, essendo stato egli dichiarato irreperibile dal P.M. con decreto del 27 ottobre 2011. 3. Avverso detto provvedimento SA AL propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione incongrua, in quanto esso ricorrente aveva indicato un indirizzo di dimora, peraltro coincidente con l'elezione di domicilio e la valutazione d'inidoneità del domicilio anzidetto non poteva essere collegata ad una sua precedente condizione d'irreperibilità, che non era stata dichiarata con riferimento al procedimento in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da SA AL è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1 n. 15137 del 3/3/2011, Marku, Rv. 249738) è invero orientata nel ritenere che la sanzione di inammissibilità della domanda intesa ad ottenere una misura alternativa alla detenzione, fissata dall'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, è collegata solo ed esclusivamente all'omessa dichiarazione od elezione di domicilio e non con riferimento a tutte le restanti ipotesi, fra le quali è da annoverare quella in esame, nella quale la domanda proposta dal ricorrente è stata ritenuta inammissibile non per essere stata omessa l'elezione di domicilio, ma perché il domicilio eletto non sarebbe stato più attuale, siccome superato da un decreto d'irreperibilità emesso dal P.M. nei suoi confronti il 27 ottobre 2011.
3. Ritiene invero il Collegio che, in detta ipotesi, l'istanza proposta dal ricorrente non poteva essere ritenuta inammissibile, avendo egli pur sempre provveduto ad eleggere domicilio e che alla fattispecie in esame debba essere piuttosto applicata la norma contenuta nell'ultima alinea del citato art. 677 c.p.p., comma 2 bis, che fa salva l'applicazione della normativa prevista dall'art. 161 cod. proc. pen., comma 4.
4. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012