Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7749 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA07749 /03 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 17707/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 12-102 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 10/12/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ISITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I INPDAP DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona DIPENDENTI del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI presso lo 11, studio dell'avvocato DINO VALENZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NF RG, ER LE DOMENICO, MARISTELLA, AT PAOLA;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 827/99 del Tribunale di SAVONA, 5324 -1- depositata il 27/09/99 R.G.N. 2046/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato VALENZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Savona confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 15 maggio 1997, che aveva accolto le domande proposte Da CO GA ed altri contro l'INPDAP, per ottenere interessi legali - in dipendenza del pagamento dell'indennità premio di servizio (in data 9 dicembre 1994) oltre il termine di centoventi giorni dalla data (31 dicembre 1993) del collocamento a riposo rispettivo - ritenendo irrilevante la circostanza che le amministrazioni e gli enti di provenienza del personale (quale, nella specie, l'IAD) erano tenuti (ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lg. n. 479 del 1994) a versare all'INPDAD – entro centoventi giorni dalla data del 31 dicembre 1993 indennità e/o trattamenti di fine servizio, - maturati da ciascun dipendente alla stessa data, e che l'INPDAP doveva provvedere al pagamento entro i centoventi giorni successivi. Avverso la sentenza d'appello AD propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Gli intimati non si sono costituiti nel presente giudizio di cassazione. Motivi della decisione. denunciando (ai sensi dell'art.360, n.3,1.Con l'unico motivo di ricorso c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (decreto legislativo n. 479 del 1994) censura la sentenza impugnata per averlo condannato a corrispondere in teressi legali - in dipendenza del pagamento (in data 9 dicembre 1994) di indennità premio di servizio, maturate (alla data del 31 dicembre 1993) da personale proveniente dal soppresso IAD - sebbene fosse tenuto al pagamento entro il termine (di centoventi giorni), decorrente dalla data in cui l'ente di provenienza gli versi indennità e/o trattamenti di fine servizio, maturati da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1993. Il ricorso é fondato.
2.Invero la disposizione invocata (art. 6, comma 5, d.lg. n. 479 del 1994) sancisce testualmente: "Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno all'INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. I'INPDAP provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l'importo dell'indennità di anzianità corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l'eventuale eccedenza rispetto all'intero importo versato.". Ne risulta, quindi, che l'INPDAP - subentrato "ex lege", a far tempo dal 1° gennaio 1994, nei rapporti giuridici (anche) di lavoro dei soppressi enti previdenziali (quale, nella specie, l'IAD) é, bensì, obbligato a - corrispondere indennità e/o i trattamenti di fine servizio, maturati da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1993, ma deve ricevere dall'ente di provenienza - a titolo di provvista - quanto maturato alla stessa data, entro il termine previsto contestualmente (centoventi giorni dal 1° gennaio 1994), dal quale soltanto decorre il termine ulteriore (parimenti di centoventi giorni) per il pagamento da parte dell'INPDAP, con la conseguenza che l'Istituto stesso é tenuto a corrispondere interessi moratori - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.3160/2002, 15334/2001) - soltanto per i pagamenti effettuati dopo il decorso di duecentoquaranta giorni dal 1° gennaio 1994, ossia dopo il 31 agosto del 1994. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure dell'Istituto ricorrente.
3.Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello designato in dispositivo perché proceda al roesame della -- www -controversia uniformandosiai principi di diritto enunciati e provveda, - contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, comma 3°, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Cote d'appello di Genova, anche per il regolamento delle spese di questo it giudizio decassazione. sideciso in Roma, il 10 dicembre 2002 Il Presidente مععلل م Consigliereestensore خصصت لا I le de l a IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 17 MAG. 2003 2 Eselle Aoggi, GLANCELLIERE