Sentenza 19 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO005 7 9 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 6932/99 Consigliere Cron. 1591 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 27/09/01 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA DONATO GIUSEPPINA, VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE, che la rappresenta e difende D'OTTAVIO unitamente all'avvocato PREITI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, F. Prosperi Valenti 3632 rappresentato e difeso dag avavvocato CERIONI VINCENZO, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 19/11/98 R.G.N. 507/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega VALENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 novembre 1998 il Tribunale di Vibo Valentia, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 24 febbraio 1995, rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice agricola ON PP per ottenere dall'Inps l'indennità di maternità. Affermava il Tribunale che, pur essendo regolare l'iscrizione negli elenchi, non vi erano però le prove della prestazione di rapporto di lavoro subordinato, poiché emergeva dal verbale ispettivo, le cui risultanze hanno valore indiziante vincibili da rigorose prove testimoniali assunte in giudizio, che il presunto datore di lavoro, era amico dell'assicurata one l'aveva lasciata fruire di un piccolo orto per produzione familiare, come h confermato dalla stessa interessata;
che le deposizioni testimoniali assai generiche e compiacenti, per cui l'assicurata si recava nel piccolo orto sempre da sola e riceveva una paga giornaliera di lire 45.000 -50.000,non erano idonee a smentire i contrari riscontri del verbale ispettivo, perché contraddette in fatto dalle stesse asserzioni dell'assicurata. per cassazione Avverso detta sentenza la ON propone ricorso affidato a tre motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia difetto di motivazione perché la sentenza, essendo stata redatta su un modulo predisposto non era aderente al caso deciso, perché dopo avere dato atto che il presunto datore di lavoro era 1 amico dell'assicurata, aveva poi mantenuto nel testo una frase che si riferiva al rapporto di lavoro in agricoltura tra consanguinei, di talché diveniva incomprensibile il procedimento logico seguito dal giudice di merito. Con il secondo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione perché il datore di lavoro aveva confermato lo svolgimento del rapporto e la misura 2 della paga giornaliera, ed il Tribunale aveva ritenuto le deposizioni testimoniali generiche e compiacenti, nonché in contraddizione con le stesse affermazioni dell'interessata, senza però riportare queste ultime e quindi procedere ad un congruo raffronto. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 5 comma sesto della legge n. 638 del 1983 e difetto di motivazione per avere omesso di valutare il certificato della sezione circoscrizionale per l'impiego in agricoltura in cui veniva attestato il compimento delle prescritte giornate lavorative per gli anni 1991 e 1992 nonché l'analoga certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il ricorso non merita accoglimento. Le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 26 ottobre 2000 n. 1133, resa per dirimere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che < Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra } attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.>> Avverso la sentenza che si è sostanzialmente attenuta a questi principi, non sono state proposte valide censure. Si rileva infatti che, ancorché nel modulo non sia stata cancellata la parte relativa al rapporto in agricoltura tra consanguinei, la svista, circoscritta e chiaramente riconoscibile, non vale a rendere equivoche le argomentazioni del W Tribunale, che ha escluso l'esistenza della subordinazione perché nel verbale ispettivo risultava che il presunto datore di lavoro, amico della ricorrente, aveva dichiarato di averle lasciato fruire di un piccolo orto per produzione familiare e dette dichiarazioni erano state confermate dall'interessata; né rileva il fatto che le dichiarazioni di costei non siano state espressamente riportate, una volta ritenute di conferma di quanto da altri dichiarato. Il Tribunale ha poi ritenuto che detti elementi non fossero efficacemente contraddetti dalle prove testimoniali esperite, giacché i testi si erano limitati a dichiarare genericamente di avere visto la lavoratrice nel piccolo orto e che riceveva una paga giornaliera. Si tratta di valutazione in fatto priva di illogicità, che non può essere sindacata in questa sede. A fronte della mancata prova sull'esistenza della subordinazione, nessuna rilevanza possono poi assumere le certificazioni degli uffici del lavoro, che, come già rilevato dalla citata sentenza delle Sezioni unite, hanno efficacia di prova fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del 4 contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. ProCici in carenza di controricorso-
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE : IL PRESIDENTE;
Толга ве гига Vincenzo Miles Hille ☐ ག ཟིངས ;