Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8778 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
0 8778 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9775/00 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron. 24038 Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - 1786 Rep. Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 25/03/2002 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 1 sul ricorso proposto da: dal Sig.. per diritti €3.10 BANCO DI SICILIA SPA, in persona del Direttore della 1.1.8 GIU. 2002 IL CANCELLIERE Sede di Palermo Ovest, pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, preson l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LI GRECI, giusta procure in calce al ricorso;
B CANCELLERIA ricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA TECNOCOOP SRL, in persona del Curatore Antonio Coppola, elettivamente domiciliata 2002 in ROMA VIA C. CORVISIERI 46, presso l'avvocato 675 DOMENICO CAVALI ERE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO TORRE, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1183/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 23/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dichiarato il fallimento della Società Cooperativa Tecnocoop, s. r.1. (sent. 24-25 settembre 1990), con atto di citazione notificato il 19 maggio 1994 la curatela fallimentare convenne in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo la re- voca, ai sensi dell'art. 67, comma primo n.2, о in su- bordine, dell'art. 67, comma secondo, 1. fall., dei due atti pubblici stipulati per notar Di IO coi quali la società cooperativa già esposta nei confronti dell'istituto bancario, aveva concesso alla banca pro- cura irrevocabile a titolo gratuito per la riscossione di propri crediti;
atti dei quali il primo, in data 12 settembre 1989, avente ad oggetto le somme spettanti 2 alla predetta cooperativa per lavori eseguiti per conto dell'ENEL zona di Termini Imerese e della Meriodionale Grandi Costruzioni s.p.a. con sede in Siracusa;
il se- condo, in data 12 gennaio 1990, relative alle somme spettanti in dipendenza di lavori eseguiti per conto della ICESET, della Sud Scavi e della Inteco, con sede in Siracusa. Chiese, inoltre la revoca dei pagamenti conseguiti dal Banco di Napoli in forza di detti manda- لا ti, e la condanna dell'istituto di credito al pagamento di complessive lire 114.907.799, oltre agli interessi e alla rivalutazione. Il Banco di Roma si costituì, rilevò che alla Tec- nocoop era stata concessa un'apertura di credito con facoltà di affidamento, negò la funzione solutoria del- le rimesse, e chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale, con sentenza depositata il 7 novembre 1997, accolse la pretesa del fallimento e condannò l'istituto convenuto al pagamento della somma richie- sta, con gli accessori. La Corte territoriale, adita in sede di impugnazio- dal soccombente, confermò la decisione del Tribuna- ne le, osservando: che mancava la prova che i conti della società Tecnocoop fossero assistiti da fido, non essendo stata dimostrata la conclusione del relativo contratto;
Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 3 che il primo dei due mandati aveva natura soluto- ria, dagli estratti conto risultando che la Tecnocoop, alla data della relativa stipula, era debitrice per scopertura di conto corrente per lire 45.426.731; - che la stessa natura aveva il mandato del 12 gen- naio 1990, essendosi a quella data la situazione della società ulteriormente appesantita, in quanto il 30 di- cembre essa presentava un saldo passivo di lire 92.440.000; che, costituendo il mandato all'incasso un mezzo anomalo di pagamento, le rimesse effettuate in conto corrente in forza dei mandati stessi, erano revocabili;
che il fallimento aveva anche dimostrato la scientia decoctionis, risultando l'andamento del conto corrente sempre in rosso;
- che non esistevano le condizioni per la compensa- zione invocata, in quanto il fallimento non era debito- re della banca per la somma insinuata allo stato passi- vo. Avverso questa sentenza il Banco di Sicilia ha pro- posto ricorso per cassazione sulla base di tre artico- lati motivi. Col primo motivo lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta sussistenza dei fidi concessi alla fallita cooperativa, Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 4 rilevabile anche dall'esame degli estratti dei conti correnti prodotti dalla curatela nel giudizio di primo grado. Lamenta, inoltre, che la Corte d'appello non ab- bia disposto (né abbia motivato sul mancato accoglimen- to della istanza) la c.t.u., richiesta dal Banco di Si- cilia per accertare la sussistenza, la data di conces- sione dei fidi, il relativo ammontare e la quantità utilizzata dalla cooperativa durante il rapporto di conto corrente, pur avendo l'appellante depositato gli dei conti correnti estratti analitici n. 2110.410.5921.27 e autenticati en.2110.450.0121.19 certificati conformi alle scritturazioni contabili del Banco di Sicilia, e l'atto del 12 settembre 1989 col quale la banca aveva concessO alla Tecnocoop un fido ل د (cod. 3231/0) di lire 100.000.000 a fronte di crediti maturandi nei confronti di ENEL e Meridionali Grandi Costruzioni, ed un ulteriore fido (cod. 3366/0) di lire 100.000.000 a fronte di crediti maturati nei confronti degli stessi enti, assistiti da procura irrevocabile all'incasso. Deduce, infine, che il giudice relatore avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione quei fatti, dedotti dal convenuto in revocatoria, che rien- travano nella sua comune esperienza per averne avuto conoscenza diretta nel giudizio di opposizione allo stato passivo e ancor prima nella procedura fallimenta- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 5 re in funzione di giudice delegato. Col secondo motivo denuncia violazione della legge bancaria 7 marzo 1938 n. 141, vigente all'epoca della stipulazione dei contratti di conto corrente e della concessione del fido. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello affermando che non era stata provata la conclusione del contratto di apertura di credito, in quanto era stata prodotta la sola delibera di conces - sione del fido - non avrebbe considerato che a norma (previgente) legge bancaria non era necessaria della l'adozione di forme particolari, i contratti creditizi potendosi perfezionare anche verbalmente. La statuizio- ne si sarebbe posta anche in contrasto con altra sen- tenza resa dalla stessa Corte, che aveva disposto l'ammissione al passivo del fallimento Tecnocoop del credito del Banco di Sicilia. Deduce, inoltre, la vio- lazione degli artt.2709 e 2710 c.c., non avendo la sen- tenza impugnata considerato la delibera del 10 ottobre 1989 di concessione del fido di lire 200.000.000 e la successiva delibera del 23 ottobre 1989 di aumento del- la linea di credito a lire 225.000.0000, entrambe con- formi alle pagine 114337, 115501 e 116000 del libro fi- di del Banco di Sicilia, autenticate e non contestate, documenti facenti piena prova tra imprenditori. Il ri- corrente lamenta, infine, che la Corte di merito abbia Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 6 ritenuto mancante la prova della conclusione del con- tratto di apertura di credito, pur in assenza di una specifica contestazione. Col terzo motivo censura l'argomentazione (l'andamento del conto sempre in rosso) in base alla quale la Corte d'appello ha stabilito la sussistenza della scientia decoctionis del Banco di Sicilia, nel presupposto che l'istituto non avesse provato l'apertura di credito. Col quarto motivo, denunciando la violazione degli artt. 1241, 1853, c.c. e dell'art.56 1.fall., deduce che negando il diritto di compensare la corte d'appello - 127.464.172, risultante dagli il credito di lire estratti autentici di conto corrente, nei confronti della Tecnocoop, per il quale era pendente giudizio definito con sentenza n. 1025/99 che lo aveva ammesso al passivo del fallimento Tecncoop non avrebbe consi- derato che è consentita la compensazione tra banca e correntista relativamente ai saldi attivi e passivi di più conti e rapporti. La curatela fallimentare ha resistito con controri- corso. Il ricorrente ha depositato memorie. Motivi della decisione 1. Il primo motivo, nella parte in cui si denuncia- no omessa pronuncia e omessa motivazione in ordine alla Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 7 specifica censura dedotta dal Banco di Roma circa 1'avvenuta concessione di fidi da parte dell'istituto di credito a favore della cooperativa, e la sua rileva- bilità dall'esame degli atti processuali, è fondato al- la stregua (e nei limiti) delle considerazioni seguen- ti.
2. La Corte d'appello ha motivato il proprio deci- sum sulla base di due argomentazioni. Da un lato, ha Osservato che il duplice mandato all'incasso conferito dalla società Tecnocoop al Banco di Sicilia per la ri- scossione dei crediti che la società aveva nei confron- ti dell'Enel e della Meridionale Grandi Costruzioni (mandato del 12 settembre 1989), e nei confronti della ICESET, della Sud Scavi e della INTECO (mandato del 12 gennaio 1990) era stato utilizzato per ripianare (o ri- durre) la esposizione debitoria che la Tecnocoop pre- sentava verso il Banco di Sicilia, risultando essa già alla data della stipula del primo mandato debitrice per scopertura di c./c. per lire 45.436.731, e alla data del secondo mandato, esposta al 30 dicembre con un sal- do passivo di lire 92.440.000. Dall'altro, ha rilevato che non era stata dimostrata la conclusione di un rap- porto di fido tra la banca e la Tecnocoop, in quanto, anche se era stata prodotta la delibera di concessione, mancava la specifica richiesta di un fido da parte del Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 8 rappresentante della società.
3. Così argomentando, la Corte di merito non ha, tuttavia, considerato che, secondo le specifiche dedu- zioni della banca appellante, dalla copiosa documenta- zione prodotta (dal fallimento) in primo grado e (dall'istituto di credito) in quella fase del giudizio (in particolare, dagli estratti analitici dei conti correnti n. 2110.410.5921.27 e n. 2110.450.0121.19, au- tenticati e certificati conformi dal notaio Dioguardi alle scritturazioni contabili del Banco;
oltre che da- gli atti in data 12 settembre 1989 di concessione alla cooperativa di un fido di lire 100.000.000 a fronte di crediti maturati e un ulteriore fido di lire 100.000.000 per crediti maturandi, dalla successiva de- libera del 23 ottobre 1989 di aumento delle linee di credito fino a lire 225.000.000, etc.), risultava evi- dente l'avvenuta utilizzazione da parte della Tecnocoop dei fidi ad essa concessi, e che (secondo la stessa banca appellante) le somme riscosse in base alle procu- re all'incasso ad essa conferite dalla cooperativa, avevano la funzione di ripristinare la provvista, il relativo saldo passivo essendo rimasto sempre nei limi- ti del fido concesso.
4. La Corte, affermando che nella fattispecie, mal- grado la concessione dell'affidamento, non poteva rite- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 9 nersi provata la conclusione di un contratto di fido per la mancanza della richiesta da parte del rappresen- tante della società, ha, dunque, trascurato l'esame delle risultanze processuali alla luce dei rilievi for- mulati dall'appellante; omissione tanto più ingiusti- ficata, quando si consideri che nel sistema previgente (applicabile nella specie ratione temporis) per l'adozione dei contratti creditizi non erano neppure previste forme particolari.
5. Restano assorbite le altre censure dello stesso motivo, nonché gli ulteriori motivi.
6. In conclusione, va accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e vanno dichiarato assorbi- ti gli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte di ap- pello di Palermo. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso. Dichiara assorbiti gli altri moti- vi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di cassazione. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 10 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima Sezione civile il 25 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Vincenzo Proto пити на (DEPOSITATA IN CANCELLERÍA IL CANCELLIERE 18670.2002 plarie Di Nuoro Man Di NuzZO Oggl, 109T12),11 456T 30,99 тот. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrutan 2.7 2 4 40556 10 (euro CENTO p. Sarvizi (Dott.ssa Ma DI FILIPPO) Responsabil enzio At Gludiziari Dr. M. HAPTICHINA Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9775 00) 11