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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16270 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit. del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Giustino D'Onofrio, nel senso dell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16270 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 09/02/2022, la Corte di appello di Venezia - rideterminata in melius la pena principale e sostituita la stessa con la pena pecuniaria della specie corrispondente e applicato il beneficio della non menzione - ha, nel resto, confermato la sentenza del 25/05/2021 con la quale il Tribunale di Belluno aveva dichiarato SQ OL, responsabile del reato continuato di accesso abusivo a un sistema informatico (perché, quale ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso il nucleo ispettorato del lavoro ed essendo abilitato all'accesso alle banche dati delle forze di polizia esclusivamente per esigenze di polizia giudiziaria, con abuso di poteri inerenti al suo servizio, accedeva reiteratamente da un computer abilitato attraverso la propria utenza abilitata, effettuando abusivamente interrogazioni sui nominativi di soggetti che rivestivano la carica di persona offesa e di testi nel procedimento che vedeva OL imputato del reato di minacce) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione SQ OL, attraverso il difensore Avv. Giustino D'Onofrio, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla non corretta valutazione della condotta di cui all'art. 615-ter cod. pen. Erroneamente la sentenza impugnata ritiene la condotta dell'imputato illecita in quanto l'accesso alla banca dati sarebbe stato eseguito al di fuori dei compiti e delle mansioni dell'imputato e rappresentando esso uno sviamento di potere finalizzato al perseguimento di finalità diverse da quelle che il gestore del servizio aveva attribuito all'agente, in quanto la banca dati SDI (sistema d'indagine interforze) è strumento il cui utilizzo rientra nella quotidianità e nella prassi dello svolgimento di tutte le attività di polizia, mentre il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (NIL) svolge un'attività che si concretizza nell'azione di vigilanza, effettuando visite ispettive di iniziativa, mirate alla verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro del personale presente all'atto dell'accesso. La condotta in esame riguarda la liceità di un controllo di sintesi nella banca dati SDI eseguito dal comandante del NIL circa i nominativi di persone in stato di contrasto perché denuncianti un presunto illecito da lui commesso comunque avvenuto in servizio e per motivi di servizio, al fine di escludere le loro ipotetiche attività dalle programmazioni ispettive rientranti nel suo specifico compito. Integra una falsa interpretazione della legge l'affermazione, che non risponde neppure a un vaglio sul dolo, secondo cui 2 l'azione commessa fosse corrispondente a finalità di ordine personale, anche perché nessuna prova veniva fornita circa un uso distorto o diverso da quello strettamente d'ufficio delle informazioni assunte con l'accesso. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al ruolo e alle funzioni dell'imputato. La sentenza impugnata distorce il ruolo e le attribuzioni dell'imputato, confondendo sia la caratteristica specifica, sia il ruolo dell'imputato. La vicenda prende le mosse da una visura camerale eseguita sull'autocarrozzerie "Da Rold", nella cui compagine sociale vi è AD AV, interessata quale testimone al processo a carico dell'imputato (conclusosi con un'assoluzione perché il fatto non costituisce reato), che avviò la ricerca allo SDI sui nominativi interessati al processo a suo carico al fine di evitare, sempre nell'esercizio del suo potere discrezionale di individuare gli obiettivi da verificare, di incappare in qualche società o in qualche luogo di lavoro ove i soggetti menzionati avessero qualche cointeressenza, in linea con l'art. 5 del Regolamento deontologico del ispettori, il quale fa obbligo di consultazione delle Banche dati prima di un'eventuale attività ispettiva. La Corte di appello non ha considerato che la selezione degli obiettivi è attività quotidiana e rispondente a criteri discrezionali, laddove la comunicazione dell'incompatibilità poteva aver luogo solo se si fosse trattato di indagine delegata dall'A.G. e il soggetto da verificare fosse quello da essa determinato, mentre nel caso in questione OL, in un'ottica di controllo delle autocarrozzerie della provincia, era libero di selezionarne una o più a sua discrezione e scegliere, per ragioni di opportunità, di escludere quella ove vi fossero ragioni di inopportunità. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 615-ter cod. pen. nell'interpretazione per cui l'accesso sarebbe consentito solo per attività di polizia giudiziaria, senza che tale previsione rientri nella norma, tanto più che l'interrogazione di sintesi allo SDI è stata eseguita in servizio e per motivi di servizio, senza alcuna utilità personale e al cospetto di persone di interesse info/operativo, sicché la condotta risulta sia esente da sviamento del potere conferito all'agente, sia in linea con le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l'accesso. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., avendo erroneamente la sentenza impugnata ritenuto inammissibile il motivo di appello riguardante il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti riconosciute. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto, pur riconoscendo fondato il motivo di appello, la sentenza impugnata non ha operato l'eliminazione dell'aumento di pena. 3 2.6. Il sesto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre, per il ricorrente, l'Avv. Giustino D'Onofrio ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo alla sussistenza del reato ex art. 615-ter cod. pen., non meritano accoglimento. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con specifico riferimento al reato, contestato al ricorrente, di cui all'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen., integra la relativa fattispecie la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, che ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi a un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere). I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, rilevando che l'imputato aveva avuto accesso alla banca dati SDI (con la causale "accertamenti di PG"), in due occasioni, laddove aveva invece verificato i nominativi di tre persone: la prima era la persona offesa di un procedimento per il quale pochi giorni prima aveva ricevuto il decreto che dispone il giudizio, mentre gli altri due erano testi d'accusa nel medesimo procedimento. 2.1. Il primo motivo reitera la tesi difensiva secondo cui, in estrema sintesi, l'accesso era finalizzato ad escludere da possibili attività ispettive i soggetti 4 coinvolti nel procedimento, sicché non rispondeva a finalità personali;
in precedenza, infatti, tra i possibili obiettivi dell'attività ispettiva vi era una carrozzeria di cui risultava socia AD ET, uno dei due testi a carico nel procedimento che vedeva OL imputato. La Corte distrettuale ha diffusamente esaminato il punto, rilevando che, una volta visionata la visura relativa alla carrozzeria, che lui stesso affermava di aver scelto per l'ispezione sulla base della discrezionalità caratterizzante il suo ruolo, decidendo quindi di sottoporre a verifica, in tutta la provincia di Belluno e dopo aver saputo della pendenza del giudizio a suo carico, proprio una ditta confinante con quella presso la quale si erano svolti i fatti oggetto del procedimento di cui era venuto a conoscenza, ha immediatamente appreso che uno dei soci era uno dei testimoni a suo carico. A quel punto, osserva il giudice di appello, non vi era alcuna ragione per provvedere a ulteriori approfondimenti, non essendo necessaria alcuna ulteriore informazione per dichiarare la propria incompatibilità alla prosecuzione dell'attività ispettiva, laddove l'imputato non solo non ha formalmente fatto valere i motivi di incompatibilità (risultando speciosa l'affermazione in merito all'inesistenza di un superiore gerarchico, smentita dalla circostanza che OL era stato convocato dal Comandante del Gruppo NIL di Milano per riferire del procedimento e nulla aveva fatto valere in quella sede), ma si è addentrato nella consultazione dei nominativi della persona offesa e dei testi, con una causale priva di alcun concreto riferimento a una specifica pre- istruttoria in corso e utilizzando l'indicazione dell'oggetto quale "accertamenti di PG" in realtà priva di alcuna correlazione con qualsiasi indagine in corso e tanto meno delegata a OL. Le doglianze articolate con il primo motivo non inficiano la tenuta logico- argomentativa della motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente svolge una serie di considerazioni di carattere generale sulla banca dati SDI e sul nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro (NIL), ma nessuna rivela fratture o salti logici del discorso giustificativo della sentenza impugnata. L'insistito riferimento alla finalità di evitare di inserire nella programmazione delle ispezioni ditte di pertinenza dei tre soggetti coinvolti nel processo non si confronta con il duplice rilievo del giudice di appello circa la scelta della ditta confinante con quella ove si svolsero i (primi) fatti e circa l'assoluta assenza di una specifica pre-istruttoria in corso e di attività di indagini (in particolare, delegate a OL) da parte dell'autorità giudiziaria. 2.2. Il secondo motivo fa leva sugli ampi poteri di cui avrebbe goduto IN nella scelta delle imprese da ispezionare, ma la deduzione non si misura con il dato dell'inutilità - una volta verificata la posizione di AV - di proseguire gli accertamenti nei confronti dei due altri soggetti coinvolti nel processo. Quanto al prospettato legame tra comunicazione dell'incompatibilità e 5 attività delegata dall'autorità giudiziaria, la deduzione priva di consistenza le ulteriori deduzioni circa la finalità sottese all'esame delle posizioni della persona offesa e del secondo teste nel procedimento di cui IN ebbe notizia qualche giorno prima dei fatti per i quali si procede. Complessivamente valutato, il secondo motivo, all'evidenza, non risulta in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.3. Anche il terzo motivo non coglie nel segno. Al di là dell'accessibilità allo SDI solo per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria o anche per altre finalità istituzionali, centrale, nell'argomentazione del giudice di appello, è il rilievo dello sviamento del potere di accesso allo SDI da parte di OL, che vi entrò adducendo (inesistenti) "accertamenti di PG": non è dunque l'astratta accessibilità alla banca dati a venire in rilievo, ma la concreta - e distorta - utilizzazione che IN fece delle sue facoltà di accesso. 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ora, a fronte della sentenza di primo grado, che richiamava plurimi dati a sostegno dell'esito in termini di equivalenza del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee (tra i quali, l'importanza della banca dati interrogata), gli atti di appello non si confrontavano con tali dati, risultando, quindi, del tutto aspecifici, come correttamente rilevato dal giudice di appello. 4. Il quinto motivo non è fondato. Il Giudice di appello ha riconosciuto il carattere unitario del secondo episodio, che vide la consultazione dei tre nominativi, e, individuato tale episodio come la violazione più grave, ha previsto per essa la pena di mesi 2 di reclusione, aumentata di giorni 10 di reclusione per la continuazione, così giungendosi a una pena finale, poi convertita, di mesi 2 e giorni 10 di reclusione, senz'altro più mite di quella irrogata in primo grado (mesi 3 di reclusione). Ne consegue che, in assenza di qualsiasi profilo di contrasto con il divieto di I \_ 6 reformatio in peius, il giudice di appello ha modificato la struttura del reato continuato, individuando una diversa violazione più grave e motivando l'entità dell'aumento di pena. Il ricorso non mette correttamente a fuoco la portata della decisione e, in particolare, trascura di considerare la modifica intervenuta con riguardo all'individuazione della violazione più grave, il che rende la doglianza priva di fondamento. 5. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello ha giustificato la conferma del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiamando non solo la ripetizione della condotta abusiva, sulla quale il ricorrente concentra la sua critica, ma anche il ruolo apicale svolto da OL in seno all'ufficio, sul quale l'impugnazione non articola specifiche censure, il che rende ragione dell'inammissibilità del motivo. 6. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit. del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Giustino D'Onofrio, nel senso dell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16270 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 09/02/2022, la Corte di appello di Venezia - rideterminata in melius la pena principale e sostituita la stessa con la pena pecuniaria della specie corrispondente e applicato il beneficio della non menzione - ha, nel resto, confermato la sentenza del 25/05/2021 con la quale il Tribunale di Belluno aveva dichiarato SQ OL, responsabile del reato continuato di accesso abusivo a un sistema informatico (perché, quale ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso il nucleo ispettorato del lavoro ed essendo abilitato all'accesso alle banche dati delle forze di polizia esclusivamente per esigenze di polizia giudiziaria, con abuso di poteri inerenti al suo servizio, accedeva reiteratamente da un computer abilitato attraverso la propria utenza abilitata, effettuando abusivamente interrogazioni sui nominativi di soggetti che rivestivano la carica di persona offesa e di testi nel procedimento che vedeva OL imputato del reato di minacce) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione SQ OL, attraverso il difensore Avv. Giustino D'Onofrio, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla non corretta valutazione della condotta di cui all'art. 615-ter cod. pen. Erroneamente la sentenza impugnata ritiene la condotta dell'imputato illecita in quanto l'accesso alla banca dati sarebbe stato eseguito al di fuori dei compiti e delle mansioni dell'imputato e rappresentando esso uno sviamento di potere finalizzato al perseguimento di finalità diverse da quelle che il gestore del servizio aveva attribuito all'agente, in quanto la banca dati SDI (sistema d'indagine interforze) è strumento il cui utilizzo rientra nella quotidianità e nella prassi dello svolgimento di tutte le attività di polizia, mentre il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (NIL) svolge un'attività che si concretizza nell'azione di vigilanza, effettuando visite ispettive di iniziativa, mirate alla verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro del personale presente all'atto dell'accesso. La condotta in esame riguarda la liceità di un controllo di sintesi nella banca dati SDI eseguito dal comandante del NIL circa i nominativi di persone in stato di contrasto perché denuncianti un presunto illecito da lui commesso comunque avvenuto in servizio e per motivi di servizio, al fine di escludere le loro ipotetiche attività dalle programmazioni ispettive rientranti nel suo specifico compito. Integra una falsa interpretazione della legge l'affermazione, che non risponde neppure a un vaglio sul dolo, secondo cui 2 l'azione commessa fosse corrispondente a finalità di ordine personale, anche perché nessuna prova veniva fornita circa un uso distorto o diverso da quello strettamente d'ufficio delle informazioni assunte con l'accesso. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al ruolo e alle funzioni dell'imputato. La sentenza impugnata distorce il ruolo e le attribuzioni dell'imputato, confondendo sia la caratteristica specifica, sia il ruolo dell'imputato. La vicenda prende le mosse da una visura camerale eseguita sull'autocarrozzerie "Da Rold", nella cui compagine sociale vi è AD AV, interessata quale testimone al processo a carico dell'imputato (conclusosi con un'assoluzione perché il fatto non costituisce reato), che avviò la ricerca allo SDI sui nominativi interessati al processo a suo carico al fine di evitare, sempre nell'esercizio del suo potere discrezionale di individuare gli obiettivi da verificare, di incappare in qualche società o in qualche luogo di lavoro ove i soggetti menzionati avessero qualche cointeressenza, in linea con l'art. 5 del Regolamento deontologico del ispettori, il quale fa obbligo di consultazione delle Banche dati prima di un'eventuale attività ispettiva. La Corte di appello non ha considerato che la selezione degli obiettivi è attività quotidiana e rispondente a criteri discrezionali, laddove la comunicazione dell'incompatibilità poteva aver luogo solo se si fosse trattato di indagine delegata dall'A.G. e il soggetto da verificare fosse quello da essa determinato, mentre nel caso in questione OL, in un'ottica di controllo delle autocarrozzerie della provincia, era libero di selezionarne una o più a sua discrezione e scegliere, per ragioni di opportunità, di escludere quella ove vi fossero ragioni di inopportunità. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 615-ter cod. pen. nell'interpretazione per cui l'accesso sarebbe consentito solo per attività di polizia giudiziaria, senza che tale previsione rientri nella norma, tanto più che l'interrogazione di sintesi allo SDI è stata eseguita in servizio e per motivi di servizio, senza alcuna utilità personale e al cospetto di persone di interesse info/operativo, sicché la condotta risulta sia esente da sviamento del potere conferito all'agente, sia in linea con le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l'accesso. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., avendo erroneamente la sentenza impugnata ritenuto inammissibile il motivo di appello riguardante il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti riconosciute. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto, pur riconoscendo fondato il motivo di appello, la sentenza impugnata non ha operato l'eliminazione dell'aumento di pena. 3 2.6. Il sesto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre, per il ricorrente, l'Avv. Giustino D'Onofrio ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo alla sussistenza del reato ex art. 615-ter cod. pen., non meritano accoglimento. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con specifico riferimento al reato, contestato al ricorrente, di cui all'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen., integra la relativa fattispecie la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, che ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi a un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere). I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, rilevando che l'imputato aveva avuto accesso alla banca dati SDI (con la causale "accertamenti di PG"), in due occasioni, laddove aveva invece verificato i nominativi di tre persone: la prima era la persona offesa di un procedimento per il quale pochi giorni prima aveva ricevuto il decreto che dispone il giudizio, mentre gli altri due erano testi d'accusa nel medesimo procedimento. 2.1. Il primo motivo reitera la tesi difensiva secondo cui, in estrema sintesi, l'accesso era finalizzato ad escludere da possibili attività ispettive i soggetti 4 coinvolti nel procedimento, sicché non rispondeva a finalità personali;
in precedenza, infatti, tra i possibili obiettivi dell'attività ispettiva vi era una carrozzeria di cui risultava socia AD ET, uno dei due testi a carico nel procedimento che vedeva OL imputato. La Corte distrettuale ha diffusamente esaminato il punto, rilevando che, una volta visionata la visura relativa alla carrozzeria, che lui stesso affermava di aver scelto per l'ispezione sulla base della discrezionalità caratterizzante il suo ruolo, decidendo quindi di sottoporre a verifica, in tutta la provincia di Belluno e dopo aver saputo della pendenza del giudizio a suo carico, proprio una ditta confinante con quella presso la quale si erano svolti i fatti oggetto del procedimento di cui era venuto a conoscenza, ha immediatamente appreso che uno dei soci era uno dei testimoni a suo carico. A quel punto, osserva il giudice di appello, non vi era alcuna ragione per provvedere a ulteriori approfondimenti, non essendo necessaria alcuna ulteriore informazione per dichiarare la propria incompatibilità alla prosecuzione dell'attività ispettiva, laddove l'imputato non solo non ha formalmente fatto valere i motivi di incompatibilità (risultando speciosa l'affermazione in merito all'inesistenza di un superiore gerarchico, smentita dalla circostanza che OL era stato convocato dal Comandante del Gruppo NIL di Milano per riferire del procedimento e nulla aveva fatto valere in quella sede), ma si è addentrato nella consultazione dei nominativi della persona offesa e dei testi, con una causale priva di alcun concreto riferimento a una specifica pre- istruttoria in corso e utilizzando l'indicazione dell'oggetto quale "accertamenti di PG" in realtà priva di alcuna correlazione con qualsiasi indagine in corso e tanto meno delegata a OL. Le doglianze articolate con il primo motivo non inficiano la tenuta logico- argomentativa della motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente svolge una serie di considerazioni di carattere generale sulla banca dati SDI e sul nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro (NIL), ma nessuna rivela fratture o salti logici del discorso giustificativo della sentenza impugnata. L'insistito riferimento alla finalità di evitare di inserire nella programmazione delle ispezioni ditte di pertinenza dei tre soggetti coinvolti nel processo non si confronta con il duplice rilievo del giudice di appello circa la scelta della ditta confinante con quella ove si svolsero i (primi) fatti e circa l'assoluta assenza di una specifica pre-istruttoria in corso e di attività di indagini (in particolare, delegate a OL) da parte dell'autorità giudiziaria. 2.2. Il secondo motivo fa leva sugli ampi poteri di cui avrebbe goduto IN nella scelta delle imprese da ispezionare, ma la deduzione non si misura con il dato dell'inutilità - una volta verificata la posizione di AV - di proseguire gli accertamenti nei confronti dei due altri soggetti coinvolti nel processo. Quanto al prospettato legame tra comunicazione dell'incompatibilità e 5 attività delegata dall'autorità giudiziaria, la deduzione priva di consistenza le ulteriori deduzioni circa la finalità sottese all'esame delle posizioni della persona offesa e del secondo teste nel procedimento di cui IN ebbe notizia qualche giorno prima dei fatti per i quali si procede. Complessivamente valutato, il secondo motivo, all'evidenza, non risulta in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.3. Anche il terzo motivo non coglie nel segno. Al di là dell'accessibilità allo SDI solo per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria o anche per altre finalità istituzionali, centrale, nell'argomentazione del giudice di appello, è il rilievo dello sviamento del potere di accesso allo SDI da parte di OL, che vi entrò adducendo (inesistenti) "accertamenti di PG": non è dunque l'astratta accessibilità alla banca dati a venire in rilievo, ma la concreta - e distorta - utilizzazione che IN fece delle sue facoltà di accesso. 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ora, a fronte della sentenza di primo grado, che richiamava plurimi dati a sostegno dell'esito in termini di equivalenza del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee (tra i quali, l'importanza della banca dati interrogata), gli atti di appello non si confrontavano con tali dati, risultando, quindi, del tutto aspecifici, come correttamente rilevato dal giudice di appello. 4. Il quinto motivo non è fondato. Il Giudice di appello ha riconosciuto il carattere unitario del secondo episodio, che vide la consultazione dei tre nominativi, e, individuato tale episodio come la violazione più grave, ha previsto per essa la pena di mesi 2 di reclusione, aumentata di giorni 10 di reclusione per la continuazione, così giungendosi a una pena finale, poi convertita, di mesi 2 e giorni 10 di reclusione, senz'altro più mite di quella irrogata in primo grado (mesi 3 di reclusione). Ne consegue che, in assenza di qualsiasi profilo di contrasto con il divieto di I \_ 6 reformatio in peius, il giudice di appello ha modificato la struttura del reato continuato, individuando una diversa violazione più grave e motivando l'entità dell'aumento di pena. Il ricorso non mette correttamente a fuoco la portata della decisione e, in particolare, trascura di considerare la modifica intervenuta con riguardo all'individuazione della violazione più grave, il che rende la doglianza priva di fondamento. 5. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello ha giustificato la conferma del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiamando non solo la ripetizione della condotta abusiva, sulla quale il ricorrente concentra la sua critica, ma anche il ruolo apicale svolto da OL in seno all'ufficio, sul quale l'impugnazione non articola specifiche censure, il che rende ragione dell'inammissibilità del motivo. 6. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/03/2023.