CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36771 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI ER nato a [...] il [...] NI ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e ai doppi benefici. Lette le conclusioni scritte e il motivo aggiunto, pervenuti in data 19 maggio 2023, nonché le repliche alle conclusioni al Procuratore generale, pervenute in data 30 maggio 2023, del difensore di fiducia, avv. GAETANO CATAPANO, per i ricorrenti, che nel riportarsi ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti, ha concluso per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il aprile 2022 la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2019 dal Tribunale di Terni nei confronti di LU SE e LU EN rideterminando 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36771 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 05/06/2023 la pena a seguito del giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante, confermando nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravato dalla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta, LU EN in qualità di amministratore della società "Casa IC Montemarte s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Terni con sentenza del 9 settembre 2014. 2.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso il comune difensore di fiducia, articolando motivi comuni di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo e il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta distrattiva dei beni del valore di 1500,00 euro. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese da tale NI al curatore fallimentare e secondo le quali NI avrebbe ricevuto una telefonata che preannunciava l'arrivo di dipendenti della TL s.r.l. (società il cui amministratore unico era LU ZA), per conto della VI s.r.l. La sentenza trascura però il prosieguo della narrazione nella parte in cui i beni sono stati ritirati dalla VI s.r.l. e i dipendenti della TL (società di trasporto) si sono limitati a trasportarli. Inoltre, la Corte ha omesso di considerare che il legale rappresentante della Azienda Agricola Cartafina, SE OM, non è la ex moglie di LU EN come indicato dal curatore fallimentare, e la legale rappresentante della VI s.r.l. risulta ET VI che non solo ha smentito che i beni siano stati ritirati per conto della sua società, ma ha implicitamente escluso che tra le aziende collocate sul medesimo terreno del LU vi fosse un qualche collegamento. 2.2.Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla condotta distrattiva contestata nel suo complesso ai ricorrenti. 2.2.1. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha ritenuto accertato che il valore dei beni presuntivamente distratti ammontasse a 1500,00 euro sulla base delle informali dichiarazioni ancora una volta rese da NI al curatore fallimentare senza alcun riferimento a dati oggettivi della contabilità. Se la Corte di appello ha ritenuto che siffatti beni siano stati realmente sottratti, avrebbe dovuto senz'altro riconoscere la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 219 comma terzo legge fallimentare. Sul punto la sentenza impugnata ha trascurato di valutare le dichiarazioni del curatore ("[..] era sicuramente roba di scarso valore[..]"), nonché la circostanza che la somma indicata si riferiva al valore di acquisto laddove per la tipologia dei 2 beni in esame - in parte deteriorabili e in parte obsoleti- la massa attiva disponibile per il riparto avrebbe costituito una somma irrisoria. 2.2.2. Siffatte considerazioni risultano quanto mai valide anche in relazione alla presunta condotta distrattiva costituita dalla cessione, dalla società IC Montemarte alla società Torre Massea, delle quote sociali (60%) della società TL s.r.l. di cui era amministratrice unica la coimputata nonché figlia LU SE. Il valore delle quote è stato considerato pari ad euro 67.300,00 (valore di bilancio: 43.775,00+ somma versata dalla società cessionaria: 30.700,00 detratto il valore nominale di euro 6000,00 e dunque euro 24.170,00). Siffatto valore, tuttavia, non è frutto di un accertamento specifico come peraltro risulta dalla testimonianza del curatore, il quale ha dichiarato che il valore da lui indicato non è mai stato accertato. Al contrario, è stato travisato il contributo dichiarativo del teste US, consulente della casa IC Montemarte, il quale ha chiarito che il valore della società TL da un punto di vista contabile era prossimo allo zero perché presentava delle perdite;
la LU aveva non solo versato la somma di euro 6.000,00 pari al valore nominale delle quote cedute, ma anche la ulteriore somma di euro 24.170,00 per crediti per finanziamento soci per un totale di euro 30.170,00. Dunque, l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che il valore delle quote della TL era praticamente nullo e che la somma versata pari a 6000,00 era congrua. Peraltro, il teste US ha ulteriormente evidenziato l'interesse che la ricorrente aveva ad acquistare il 60% delle quote della società di cui era amministratore la società cessionaria, potendo in tal modo acquisire il totale controllo della stessa e procedere ad una ristrutturazione. La Corte territoriale, trascurando le risultanze probatorie esposte, ha ripetuto l'errore della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di prova della sussistenza dei finanziamenti per euro 24.170,00 euro da parte della ricorrente LU. Se anche si volesse considerare non provato il finanziamento per la somma pari a 24.170,00 euro, comunque, alla luce delle indicazioni del teste US, il pagamento della somma di euro 6000,00 sarebbe congruo dal momento che è certo che la LU ha versato per la intera operazione alla casa vinicola Montennarte la somma complessiva di euro 30.170,00. La Corte territoriale, tuttavia, nulla dice rispetto all'erroneo convincimento del Tribunale nell'ulteriore passaggio motivazionale allorquando afferma che, una volta trasferita la indicata somma alla Casa vinicola Montemarte, sarebbe stata poi ulteriormente trasferita alla Azienda Agricola Torre Massea di LU SE, laddove quest'ultima società è stata quella che ha effettuato il pagamento e non quella che lo ha ricevuto. 3 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di bancarotta distrattiva rispetto all'elemento oggettivo e soggettivo. Richiamando le doglianze in precedenza espresse i ricorrenti evidenziano l'assenza: Dell'elemento oggettivo della condotta distrattiva dal momento che la valutazione dell'atto dispositivo deve essere fatta in concreto, a nulla rilevando l'eventuale alienazione allorquando l'operazione valutata nel suo complesso risponda ad un interesse patrimonialmente calcolabile dall'imprenditore in modo che il sacrificio patrimoniale risulti adeguatamente compensato. Nel caso di specie i creditori non hanno subito alcun nocumento dall'operazione commerciale posta in essere dai ricorrenti. Dell'elemento soggettivo inteso come consapevolezza di diminuire la garanzia per il ceto creditorio, accertamento ancor più necessario avuto riguardo alla figura dell'extraneus nel reato proprio, come nel caso di SE LU. Oltre alle considerazioni svolte nei precedenti motivi di ricorso, la difesa evidenzia come quel collegamento di imprese delineato dal curatore (Gruppo LU) e valorizzato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è risultato inesistente avendo i ricorrenti provato che l'Azienda Agricola Catafina è di proprietà di SE OM che però non è l'ex moglie di LU SA. 2.4. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dei richiesti benefici della sospensione condizionale delta pena e della non menzione. Pur essendo oggetto di specifica richiesta, la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla concessione degli invocati benefici. 2.5 Con il sesto motivo e il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità di cui all'art. 219 comma terzo legge fallimentare. La Corte territoriale ha negato la concessione della invocata attenuante considerando unicamente il presunto valore della condotta distrattiva relativa alla cessione di quote della TL trascurando l'irrisorio valore della distrazione dei beni in Viareggio, senza considerare l'orientamento di questa Corte che valorizza non l'entità del passivo o la differenza tra attivo e passivo, quanto piuttosto il pregiudizio arrecato ai creditori in tal caso davvero esiguo in ragione delle considerazioni espresse nei precedenti motivi. 4 2.6. Con l'ottavo motivo è stato dedotto vizio di motivazione nonché mancata assunzione di una prova decisiva in grado di appello. La Corte territoriale ha omesso di valutare la prova documentale allegata all'atto di appello e di cui si era chiesta l'acquisizione alla luce della istruttoria dibattimentale e alla escussione del curatore che aveva riferito dell'ex legame di coniugio sussistente tra LU SA e SE OM, circostanza non corrispondente al vero proprio alla luce del certificato di stato civile di quest'ultima. 2.7. Con la memoria del 19 maggio 2023, i ricorrenti hanno proposto un motivo aggiunto relativo alla sopravvenuta applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. L'articolo 131-bis cod. pen. è stato modificato dall'art.1, comma primo, lett. C), n.1), del D. Lgs. n. 150/2022, che ha previsto l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni (come nel caso di specie). E' caduto, quindi, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale (Sez.
4. n.9466 del 15/02/2023) e, pertanto, i ricorrenti che hanno oltretutto avuto un comportamento irreprensibile dopo i fatti contestati nell'odierno procedimento penale, hanno diritto all'applicazione di tale istituto. Per il disposto dell'art.6 del D.L. 162/2022, la norma novellata è entrata in vigore il 30.12.2022 e può trovare applicazione relativamente all'episodio della presunta sottrazione di beni mobili di cui al capo di imputazione, tanto più che la previsione di cui all'art. 219, comma 3, L.F. contempla una circostanza a cosiddetto effetto speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di cui in seguito. 1. I primi quattro motivi risultano manifestamente infondati non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. In particolare, con riferimento al primo e secondo motivo relativo alla condotta distrattiva di beni del valore di circa 1500,00 euro, la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede, chiarito che (p.5): 5 - il prelievo dei beni di proprietà della fallita da parte della L.T.L. service s.r.l. senza che nelle casse della società fallita fosse versato alcun corrispettivo, dimostra l'attività distrattiva contestata. Particolarmente significativa risulta la circostanza che il prelievo di tali beni avvenne in data 11 settembre 2014 e cioè appena due giorni dopo la dichiarazione di fallimento. 1.2. Con riferimento al terzo e al quarto motivo focalizzato in particolare sulla condotta distrattiva della cessione di quote della L.T.L. service S.r.1, i ricorrenti reiterano le medesime argomentazioni proposte in appello e disattese dalla sentenza impugnata. Ancora una volta la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, premesso (p.6) che: - il valore di un'azienda non deriva dal mero raffronto tra debiti e crediti, ma da una valutazione complessiva che comprende beni strumentali, avviamento, clientela. Ha poi evidenziato, con riferimento alle specifiche censure in fatto mosse dalla difesa e reiterate in questa sede, superando anche la valorizzazione difensiva delle dichiarazioni del teste US, che: - in bilancio il valore della partecipazione ceduta a soli 6000,00 euro era indicata per un valore pari a 43.775,00 euro e alcuna spiegazione è stata fornita per giustificare la non coincidenza tra tale indicazione di valore fatta figurare in bilancio e il prezzo della cessione avvenuta per euro 6.000,00. - siffatta operazione fu realizzata il giorno successivo alla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per la somma di euro 93.951,96 in favore della società Azienda Euframnna s.r.l. Quanto all'elemento soggettivo e alla posizione dell'extraneus il motivo appare oltremodo generico limitandosi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di contributo causale e il valore dell'acquisizione documentale che certificherebbe lo stato libero di SE OM, non essendo dimostrato il suo rapporto di coniugio con il LU. In realtà non solo la acquisizione documentale più volte richiamata non appare decisiva ai fini della dimostrazione della sussistenza di un collegamento tre i soggetti coinvolti nella vicenda processuale( siffatta argomentazione consente di rispondere anche alle doglianze contenute nel motivo ottavo), ma il motivo non si confronta con 13k,giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella 6 volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, (2020), Rv. 278156). 2.Manifestamente infondati il sesto e il settimo motivo, nonché il terzo nella parte in cui si censura la mancata applicazione della richiesta attenuante di cui all'art. 219 comma terzo legge fallimentare del danno di speciale tenuità. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658). Nel caso di specie la sentenza impugnata per escludere la invocata attenuante ha espressamente richiamato la condotta distrattiva di cui al punto 2) e quindi il valore delle quote cedute che, unitamente alla cessione dei beni strumentali, ha complessivamente comportato un danno alle aspettative creditorie non qualificabile quale tenue. 3.Generico infine il motivo nuovo relativo alla mancata applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia e ai nuovi limiti di pena da considerare nella valutazione dell'istituto. Anche se il ricorrente correttamente ritiene che in punto di applicabilità della nuova disciplina è possibile invocarla per la prima volta in questa sede, va tuttavia escluso che il caso in esame possa essere ricondotto alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., non solo per le ragioni già richiamate in relazione alla circostanza della particolare tenuità del danno, ma per la vicenda complessivamente considerata rispetto ai due ricorrenti che hanno posto in essere condotte articolate e plurime che hanno così provocato sensibile sottrazione alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti. 4. Fondato appare il quinto motivo di ricorso. Pur essendo espressamente invocata in sede di appello (p.20) la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, la motivazione sul punto nella sentenza impugnata è del tutto omessa con la conseguente necessità di annullare la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ai fini di siffatta valutazione. 7
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sospesa e alla non menzione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma in data 5 giugno 2023 Il Cons . re e sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e ai doppi benefici. Lette le conclusioni scritte e il motivo aggiunto, pervenuti in data 19 maggio 2023, nonché le repliche alle conclusioni al Procuratore generale, pervenute in data 30 maggio 2023, del difensore di fiducia, avv. GAETANO CATAPANO, per i ricorrenti, che nel riportarsi ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti, ha concluso per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il aprile 2022 la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2019 dal Tribunale di Terni nei confronti di LU SE e LU EN rideterminando 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36771 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 05/06/2023 la pena a seguito del giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante, confermando nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravato dalla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta, LU EN in qualità di amministratore della società "Casa IC Montemarte s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Terni con sentenza del 9 settembre 2014. 2.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso il comune difensore di fiducia, articolando motivi comuni di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo e il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta distrattiva dei beni del valore di 1500,00 euro. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese da tale NI al curatore fallimentare e secondo le quali NI avrebbe ricevuto una telefonata che preannunciava l'arrivo di dipendenti della TL s.r.l. (società il cui amministratore unico era LU ZA), per conto della VI s.r.l. La sentenza trascura però il prosieguo della narrazione nella parte in cui i beni sono stati ritirati dalla VI s.r.l. e i dipendenti della TL (società di trasporto) si sono limitati a trasportarli. Inoltre, la Corte ha omesso di considerare che il legale rappresentante della Azienda Agricola Cartafina, SE OM, non è la ex moglie di LU EN come indicato dal curatore fallimentare, e la legale rappresentante della VI s.r.l. risulta ET VI che non solo ha smentito che i beni siano stati ritirati per conto della sua società, ma ha implicitamente escluso che tra le aziende collocate sul medesimo terreno del LU vi fosse un qualche collegamento. 2.2.Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla condotta distrattiva contestata nel suo complesso ai ricorrenti. 2.2.1. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha ritenuto accertato che il valore dei beni presuntivamente distratti ammontasse a 1500,00 euro sulla base delle informali dichiarazioni ancora una volta rese da NI al curatore fallimentare senza alcun riferimento a dati oggettivi della contabilità. Se la Corte di appello ha ritenuto che siffatti beni siano stati realmente sottratti, avrebbe dovuto senz'altro riconoscere la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 219 comma terzo legge fallimentare. Sul punto la sentenza impugnata ha trascurato di valutare le dichiarazioni del curatore ("[..] era sicuramente roba di scarso valore[..]"), nonché la circostanza che la somma indicata si riferiva al valore di acquisto laddove per la tipologia dei 2 beni in esame - in parte deteriorabili e in parte obsoleti- la massa attiva disponibile per il riparto avrebbe costituito una somma irrisoria. 2.2.2. Siffatte considerazioni risultano quanto mai valide anche in relazione alla presunta condotta distrattiva costituita dalla cessione, dalla società IC Montemarte alla società Torre Massea, delle quote sociali (60%) della società TL s.r.l. di cui era amministratrice unica la coimputata nonché figlia LU SE. Il valore delle quote è stato considerato pari ad euro 67.300,00 (valore di bilancio: 43.775,00+ somma versata dalla società cessionaria: 30.700,00 detratto il valore nominale di euro 6000,00 e dunque euro 24.170,00). Siffatto valore, tuttavia, non è frutto di un accertamento specifico come peraltro risulta dalla testimonianza del curatore, il quale ha dichiarato che il valore da lui indicato non è mai stato accertato. Al contrario, è stato travisato il contributo dichiarativo del teste US, consulente della casa IC Montemarte, il quale ha chiarito che il valore della società TL da un punto di vista contabile era prossimo allo zero perché presentava delle perdite;
la LU aveva non solo versato la somma di euro 6.000,00 pari al valore nominale delle quote cedute, ma anche la ulteriore somma di euro 24.170,00 per crediti per finanziamento soci per un totale di euro 30.170,00. Dunque, l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che il valore delle quote della TL era praticamente nullo e che la somma versata pari a 6000,00 era congrua. Peraltro, il teste US ha ulteriormente evidenziato l'interesse che la ricorrente aveva ad acquistare il 60% delle quote della società di cui era amministratore la società cessionaria, potendo in tal modo acquisire il totale controllo della stessa e procedere ad una ristrutturazione. La Corte territoriale, trascurando le risultanze probatorie esposte, ha ripetuto l'errore della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di prova della sussistenza dei finanziamenti per euro 24.170,00 euro da parte della ricorrente LU. Se anche si volesse considerare non provato il finanziamento per la somma pari a 24.170,00 euro, comunque, alla luce delle indicazioni del teste US, il pagamento della somma di euro 6000,00 sarebbe congruo dal momento che è certo che la LU ha versato per la intera operazione alla casa vinicola Montennarte la somma complessiva di euro 30.170,00. La Corte territoriale, tuttavia, nulla dice rispetto all'erroneo convincimento del Tribunale nell'ulteriore passaggio motivazionale allorquando afferma che, una volta trasferita la indicata somma alla Casa vinicola Montemarte, sarebbe stata poi ulteriormente trasferita alla Azienda Agricola Torre Massea di LU SE, laddove quest'ultima società è stata quella che ha effettuato il pagamento e non quella che lo ha ricevuto. 3 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di bancarotta distrattiva rispetto all'elemento oggettivo e soggettivo. Richiamando le doglianze in precedenza espresse i ricorrenti evidenziano l'assenza: Dell'elemento oggettivo della condotta distrattiva dal momento che la valutazione dell'atto dispositivo deve essere fatta in concreto, a nulla rilevando l'eventuale alienazione allorquando l'operazione valutata nel suo complesso risponda ad un interesse patrimonialmente calcolabile dall'imprenditore in modo che il sacrificio patrimoniale risulti adeguatamente compensato. Nel caso di specie i creditori non hanno subito alcun nocumento dall'operazione commerciale posta in essere dai ricorrenti. Dell'elemento soggettivo inteso come consapevolezza di diminuire la garanzia per il ceto creditorio, accertamento ancor più necessario avuto riguardo alla figura dell'extraneus nel reato proprio, come nel caso di SE LU. Oltre alle considerazioni svolte nei precedenti motivi di ricorso, la difesa evidenzia come quel collegamento di imprese delineato dal curatore (Gruppo LU) e valorizzato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è risultato inesistente avendo i ricorrenti provato che l'Azienda Agricola Catafina è di proprietà di SE OM che però non è l'ex moglie di LU SA. 2.4. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dei richiesti benefici della sospensione condizionale delta pena e della non menzione. Pur essendo oggetto di specifica richiesta, la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla concessione degli invocati benefici. 2.5 Con il sesto motivo e il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità di cui all'art. 219 comma terzo legge fallimentare. La Corte territoriale ha negato la concessione della invocata attenuante considerando unicamente il presunto valore della condotta distrattiva relativa alla cessione di quote della TL trascurando l'irrisorio valore della distrazione dei beni in Viareggio, senza considerare l'orientamento di questa Corte che valorizza non l'entità del passivo o la differenza tra attivo e passivo, quanto piuttosto il pregiudizio arrecato ai creditori in tal caso davvero esiguo in ragione delle considerazioni espresse nei precedenti motivi. 4 2.6. Con l'ottavo motivo è stato dedotto vizio di motivazione nonché mancata assunzione di una prova decisiva in grado di appello. La Corte territoriale ha omesso di valutare la prova documentale allegata all'atto di appello e di cui si era chiesta l'acquisizione alla luce della istruttoria dibattimentale e alla escussione del curatore che aveva riferito dell'ex legame di coniugio sussistente tra LU SA e SE OM, circostanza non corrispondente al vero proprio alla luce del certificato di stato civile di quest'ultima. 2.7. Con la memoria del 19 maggio 2023, i ricorrenti hanno proposto un motivo aggiunto relativo alla sopravvenuta applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. L'articolo 131-bis cod. pen. è stato modificato dall'art.1, comma primo, lett. C), n.1), del D. Lgs. n. 150/2022, che ha previsto l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni (come nel caso di specie). E' caduto, quindi, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale (Sez.
4. n.9466 del 15/02/2023) e, pertanto, i ricorrenti che hanno oltretutto avuto un comportamento irreprensibile dopo i fatti contestati nell'odierno procedimento penale, hanno diritto all'applicazione di tale istituto. Per il disposto dell'art.6 del D.L. 162/2022, la norma novellata è entrata in vigore il 30.12.2022 e può trovare applicazione relativamente all'episodio della presunta sottrazione di beni mobili di cui al capo di imputazione, tanto più che la previsione di cui all'art. 219, comma 3, L.F. contempla una circostanza a cosiddetto effetto speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di cui in seguito. 1. I primi quattro motivi risultano manifestamente infondati non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. In particolare, con riferimento al primo e secondo motivo relativo alla condotta distrattiva di beni del valore di circa 1500,00 euro, la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede, chiarito che (p.5): 5 - il prelievo dei beni di proprietà della fallita da parte della L.T.L. service s.r.l. senza che nelle casse della società fallita fosse versato alcun corrispettivo, dimostra l'attività distrattiva contestata. Particolarmente significativa risulta la circostanza che il prelievo di tali beni avvenne in data 11 settembre 2014 e cioè appena due giorni dopo la dichiarazione di fallimento. 1.2. Con riferimento al terzo e al quarto motivo focalizzato in particolare sulla condotta distrattiva della cessione di quote della L.T.L. service S.r.1, i ricorrenti reiterano le medesime argomentazioni proposte in appello e disattese dalla sentenza impugnata. Ancora una volta la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, premesso (p.6) che: - il valore di un'azienda non deriva dal mero raffronto tra debiti e crediti, ma da una valutazione complessiva che comprende beni strumentali, avviamento, clientela. Ha poi evidenziato, con riferimento alle specifiche censure in fatto mosse dalla difesa e reiterate in questa sede, superando anche la valorizzazione difensiva delle dichiarazioni del teste US, che: - in bilancio il valore della partecipazione ceduta a soli 6000,00 euro era indicata per un valore pari a 43.775,00 euro e alcuna spiegazione è stata fornita per giustificare la non coincidenza tra tale indicazione di valore fatta figurare in bilancio e il prezzo della cessione avvenuta per euro 6.000,00. - siffatta operazione fu realizzata il giorno successivo alla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per la somma di euro 93.951,96 in favore della società Azienda Euframnna s.r.l. Quanto all'elemento soggettivo e alla posizione dell'extraneus il motivo appare oltremodo generico limitandosi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di contributo causale e il valore dell'acquisizione documentale che certificherebbe lo stato libero di SE OM, non essendo dimostrato il suo rapporto di coniugio con il LU. In realtà non solo la acquisizione documentale più volte richiamata non appare decisiva ai fini della dimostrazione della sussistenza di un collegamento tre i soggetti coinvolti nella vicenda processuale( siffatta argomentazione consente di rispondere anche alle doglianze contenute nel motivo ottavo), ma il motivo non si confronta con 13k,giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella 6 volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, (2020), Rv. 278156). 2.Manifestamente infondati il sesto e il settimo motivo, nonché il terzo nella parte in cui si censura la mancata applicazione della richiesta attenuante di cui all'art. 219 comma terzo legge fallimentare del danno di speciale tenuità. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658). Nel caso di specie la sentenza impugnata per escludere la invocata attenuante ha espressamente richiamato la condotta distrattiva di cui al punto 2) e quindi il valore delle quote cedute che, unitamente alla cessione dei beni strumentali, ha complessivamente comportato un danno alle aspettative creditorie non qualificabile quale tenue. 3.Generico infine il motivo nuovo relativo alla mancata applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia e ai nuovi limiti di pena da considerare nella valutazione dell'istituto. Anche se il ricorrente correttamente ritiene che in punto di applicabilità della nuova disciplina è possibile invocarla per la prima volta in questa sede, va tuttavia escluso che il caso in esame possa essere ricondotto alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., non solo per le ragioni già richiamate in relazione alla circostanza della particolare tenuità del danno, ma per la vicenda complessivamente considerata rispetto ai due ricorrenti che hanno posto in essere condotte articolate e plurime che hanno così provocato sensibile sottrazione alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti. 4. Fondato appare il quinto motivo di ricorso. Pur essendo espressamente invocata in sede di appello (p.20) la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, la motivazione sul punto nella sentenza impugnata è del tutto omessa con la conseguente necessità di annullare la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ai fini di siffatta valutazione. 7
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sospesa e alla non menzione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma in data 5 giugno 2023 Il Cons . re e sore Il Presidente