Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2003, n. 19052
CASS
Sentenza 10 marzo 2003

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Il potere di avocazione delle indagini preliminari può essere esercitato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello in tutti i casi in cui il giudice non accoglie de plano la richiesta di archiviazione e fissa, conseguentemente, l'udienza camerale a norma dell'art. 409, comma quinto, o dell'art. 410, comma terzo, cod. proc. pen.

La richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.G. avocante, successivamente alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e non accolta de plano in presenza dell'opposizione della persona offesa, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., rappresenta un contrarius actus che produce la revoca di detta richiesta di archiviazione.

Costituisce un provvedimento abnorme, come tale ricorribile in cassazione, la decisione del g.i.p. di disporre l'archiviazione in costanza dell'opposizione della persona offesa ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. e in assenza dell'insostituibile impulso da parte dell'ufficio del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione adottato dal g.i.p., in pendenza dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal P. M. e all'esito dell'avocazione delle indagini disposta dal Procuratore generale, che si era espressamente riservato una diversa valutazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2003, n. 19052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19052
    Data del deposito : 10 marzo 2003

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