Sentenza 10 marzo 2003
Massime • 3
Il potere di avocazione delle indagini preliminari può essere esercitato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello in tutti i casi in cui il giudice non accoglie de plano la richiesta di archiviazione e fissa, conseguentemente, l'udienza camerale a norma dell'art. 409, comma quinto, o dell'art. 410, comma terzo, cod. proc. pen.
La richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.G. avocante, successivamente alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e non accolta de plano in presenza dell'opposizione della persona offesa, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., rappresenta un contrarius actus che produce la revoca di detta richiesta di archiviazione.
Costituisce un provvedimento abnorme, come tale ricorribile in cassazione, la decisione del g.i.p. di disporre l'archiviazione in costanza dell'opposizione della persona offesa ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. e in assenza dell'insostituibile impulso da parte dell'ufficio del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione adottato dal g.i.p., in pendenza dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal P. M. e all'esito dell'avocazione delle indagini disposta dal Procuratore generale, che si era espressamente riservato una diversa valutazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2003, n. 19052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19052 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
19052/03
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 10-3-2003
SEZIONE VI PENALE
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
N. 5 4 Dott. Presidente Raffaele LEONASI
1. Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
REGISTRO GENERALE 2. >> Francesco SERPICO
N. 15650/02 3. Carlo PICCININNI
4. >>>> Giorgio COLLA
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da Richiesta copla studio
IC AP dal Sig. CC ILDA per drith
1.55 per diritti €
11 A60 2005 il B. MOG 2003- IL CANCELLIERE avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di
Genovadel 18-02-2002 di archiviazione del procedimento CORTE SUPP ICASSAZIONE nei confronti di RI LE;
UFFICIC COPIE
Richie, ta cepla studio-
Sig. DIDDI per 465 il 16.07.03 IL CANCELLIERE
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F.SERPICO;
Letta la requisitoria, del, PG presso questa Corte
che ha concluso per : Annullamento senza rinvio con trasmis- sione atti al PG presso Corte Appello Genova per l'ul-
STAMPERIA REALE DI ROMA
teriore corso;
Letta la memoria difensiva proposta ex art.610 cpp. nell'interesse di RI LE%;B
O S S E R V A
Su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova,in merito a cui la persona offesa aveva proposto opposizione,chiedendo ulteriori indagini,il GIP presso detto Tribunale, con ordinanza del 18-02-2002, disponeva l'archiviazione del procedi- mento penale nei confronti di RI LE in ordine ai reati di cui agli artt.368 e 369 c.p.
Nelle more dell'udienza di cui all'art.409 cpp.,il Pro- curatore Generale della Repubbblica presso la locale
Corte di Appello avocava le indagini a sè ed in conse- guenza di ciò venivano nuovamente sentiti-la Dott.ssa
Ilda Boccassini,quale persona offesa,il generale dei
ROS Mario RI ed il Maggiore dei ROS Sergio De Caprio ed all'esito di tali ulteriori indagini, il detto PG,in data 28-6-1999, formulava richiesta di rinvio a giudi- zio nei confronti del Col.RI.
In sede di udienza preliminare innanzi al locale GUP, la difesa del RI eccepiva,tra l'altro,l'abnormità
della richiesta di avocazione delle indagini da parte del PG.,in quanto era stata già fissata l'udienza ca-
merale innanzi ad altro GIP a seguito dell'avvenuta op- del- posizione alla richiesta di archiviazione da parte la persona offesa, dott.ssa Boccassini.
Il GUP, ritenendo fondata l'eccezione della difesa del
RI,emetteva ordinanza in data 24-5-2000,con la qua-
le dichiarava la nullità dell'ordinanza di trasmissio-
ne degli atti al P.G., conseguente alla richiesta di avocazione da parte di tale Ufficio e la nullità degli... -3-
atti successivi, con conseguente asserita regressione del procedimento alla fase dell'udienza camerale,per la decisione sull'opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del P.M.
Si evidenziava nella richiamata ordinanza di archiviazione che, prima del provvedimento dichiarativo della cennata nullità, il Procuratore Generale in sede aveva richiesto in data
19-5-2000,declaratoria di non luogo a procedere nei con- fronti del RI "in quanto gli elementi acquisiti,an- che dopo la disposta avocazione, si appalesavano contrad- dittori e,comunque, non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".
Tale orientamento del PG, già, peraltro espresso dal loca- le P.M. con la richiesta di archiviazione, veniva condivi-
so dal GIP procedente che, dopo la valutazione delle ri-
sultanze offerte dalla prova specifica, alla stregua del- le dichiarazioni della Boccassini, del RI e del De Caprio, qua-
li elementi a carico e di ES e PE in favore dell'indagato, riteneva che "una prosecuzione delle indagi- ni non porterebbe alcun contributo utile ai fini di un ul- teriore chiarimento della vicenda, nè un eventuale,:, futuro giudizio potrebbe portare ulteriore luce agli accadimenti", contrapponendosi "sul piano della valutazione dei fatti due realtà:da un lato la forza del numero e della "qualità" dei dichiaranti (molti dei quali, però, portatori di interessi difensivi), dall'altro la forza della logica, alla luce di una corretta interpretazione della vicenda nel suo complesso ed in particolare di alcuni atti del PG. che hanno carat-
terizzato la prima fase della vicenda".
Ad avviso del GIP procedente, quindi, si imponeva, in confor-
mità dell'art. 125 disp.att.cpp.,l'archiviazione del proce-
dimento de quo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Boccassini,deducendo a motivi del gravame, sostanzial-
mente ed in sintesi:
Abnormità del provvedimento assunto dal GIP, per totale anomalia della decisione, per nulla riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinanti il sistema proces-
suale vigente, essendo stata disposta l'archiviazione in carenza di richiesta del Pubblico Ministero.
In proposito, ad avviso della ricorrente, una volta disposta l'avocazione delle indagini preliminari da parte del PG,le funzioni del P.M. sono esercita- te dal PG avocante che, divenuto "dominus dell'accusa"
non può rimanere vincolato alle richieste già in pre- cedenza avanzate dal P.M.
Ne consegue, secondo quanto si deduce in ricorso, che la richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'orga-
no avocante, successivamente alla richiesta di archi-
viazione fatta dal P.M., rappresenta "un contrarius actus", producente la revoca di detta richiesta di archiviazione ,non accolta de plano dal GIP,che,per- tanto, ha il dovere di deliberare non più sulla origi- naria richiesta di archiviazione, bensì sulle nuove richieste del PG.,non potendo archiviare una "noti- zia criminis", sulla quale l'organo dell'Accusa si era espressamente riservata una diversa valutazione.
Di qui, la denunciata abnormità del provvedimento e la sua ricorribilità in sede di legittimità.
In sostanza, secondo la ricorrente,la richiesta di archiviazione formulata il 29-3-1999 dal P.M. è sta- ta "travolta"dalla richiesta di rinvio a giudizio del
PG avocante.
Ne la declaratoria di nullità di trasmissione atti al PG (ordinanza GIP 24-5-00)poteva colpire il provvedi- mento di avocazione da parte di detto PG, perchè ante- 55-
cedente (28-6-1999) all'atto nullo, in uno a tutti gli ulteriori atti di indagine compiuti dal PG ex art.185 cops;
nè risultando una dipendenza "reale ed effettiva" degli atti successivamente compiuti rispetto all'at- to nullo, bens meramente "decidentale ed occasionale".
La richiesta di rinvio a giudizio successivamente for- mulata dal PG non può dirsi in rapporto di dipendenza nei termini innanzi cennati con il provvedimento ogget- C
to deffa declaratoria di nullità (revoca dell'udienza ca- อ
merale ex art.409 co.2 cpp
In conclusione, a parere della ricorrente, la legittima
• avocazione da parte del Pd non impedisce a tale Ufficio, ex art.51 co.2^ cpp.di "svincolarsi" dalle richieste 1
già in precedenza avanzate dal P.M e di avanzare richie- ""
ste difformi,cosi impedendo al GIP di pronunciarsi sul-
l'originaria richiesta di archiviazione
In altri termini, prosegue la ricorrente, "anche qualora
“il procedimento avesse seguito il normale Corso e si fosse quindi regolarmente svolta l'udienza ex art.409 co.2^ cpp.,non sarebbe venuto meno il potere del PG di revocare la richiesta di archiviazione e formulare l'a imputazione, nei termini in cui essa è avvenuta. Sicchè legittimamente può ritenersi non travolta da nullità la
· richiesta atirinvio a giudizio, perche, pur essendo atto f consecutivo, è accidentale e non dipendente dal provvedi—
-mento oggetto di declaratoria di nullità".
Con la memoria 'presentata nell'interesse di RI Miche- le, ex art.610 in rel.ne art.611 cpp., si è sostanzialmente contestato l'argomentare della ricorrente, deducendosi in sintesi che "in seguito all'avocazione facoltativa ex art.412 co.2 cpp.,11 PG,non investito delle indagi- ni preliminari, non può revocare la richiesta di archi-
?
viazione già formulata dal P.M., ma può soltanto svolge- re la funzione requirente nell'udienza camerale ex art.409 cpp., oppure riservare. l'effettuazione della avocazione operandola, dopo celebrata l'udienza camera- le, se il Procuratore della Repubblica non ottemperi alle disposizioni impartite dal giudice a norma dello
_ art,409 co.4^ e 5^ cpp., provvedendo alle c.d. indagini coatte o alla c.d.imputazione coatta". 7
Di qui l'inconfigurabilità nella specie, ad avviso del deducente, del denunciato vizio di abnormità del provve- dimento impugnato, per contro del tutto corretto e se-
cundum legem.
Si è inoltre rilevata la violazione del termine di gg.
30 per l'espletamento delle indagini suppletive in sede di avocazione del PG rispetto alla data della richiesta di rinvio a giudizio dell'8-7-1999.
Dal canto suo,il PG presso questa Corte ha ritenuto fondata l'eccepita abnormità del provvedimento impu- gnato , perchè adottato nonostante l'intervenuta revo-
ca della richiesta di archiviazione del P.M.stante il richiesto rinvio a giudizio del RI da parte del PG avocante.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pur dando atto delle acute osservazioni della difesa del RI, quanto alla problematica attinente la que- stine dell'avocazione da parte del PG nel contesto della chiusura delle indagini preliminari,va condivi- so il puntuale tracciato censorio all'ordinanza (impu- gnata lucidamente rappresentato dalla ricorrente.
Punto focale di questo è che, intervenuta l'avocazione da parte del PG e la richiesta di rinvio a giudizio
.
_ dell'indagato, all'esito di supplemento di indagini,
l'originaria richiesta di archiviazione del P.M. nei confronti dello stesso indagato ed in ordine agli
545- -7-
stessi fatti viene sostanzialmente travolta dalla sinequivoca ed inconciliabile incompatibilità della nuova richiesta dell'organo dell'accusa,quale espres--
sione gerarchicamente ex lege primaria nella figura del PG,rispetto alla originaria richiesta ex art.408 cpp. operata dal P.M. che resta revocata per il "contrarius actus dell'Ufficio avocante.'
Ne consegue che, in assenza dell'insostituibile impulso da parte dell'organo dell'accusa , la decisione del GIP 14
di disporre l'archiviazione,in costanza di opposizione
་
Idella persona offesa e nel contesto di cui agli artt.
- 409 ss.gg. cpp., si pone quale provvedimento fuori dai canoni inderogabili del sistema processuale in subiecta
- materia,manifestando, in termini di inequivoca portata,
.il suo carattere di atto abnorme e, come tale, ricorri-
bile in questa sede di legittimità.
L'indubbia correttezza dell'argomentare proposto dal- la ricorrente trova conferma nello stesso orientamento di questo giudice di legittimità, peraltro diligentemen- te richiamato nel ricorso in esame.
Ed invero,va ribadito il principio secondo cui,in tut- ti i casi in cui il giudice non accoglie "de plano" la richiesta di archiviazione, fissando l'udienza camerale a norma sia dell'art:409 co.2* che dell'art.410 co.3* "
cpp.,il PG può sempre esercitare il potere di avocazione delle indagini preliminari.
Si è, infatti, osservato che, in caso di fissazione della udienza conseguente all'opposizione della persona offesa
(come nel caso di specie),il giudice ne deve dare comu- nicazione al PG ex art.410. co.3 che richiama l'art.409 co.3 cpp.A sua volta il PG,ex art.412 co.2^ epp., può disporre l'avocazione a seguito della comunicazione
•
prevista dall'art.409 co.3^ cit.
A questo punto, una volta intervenuta l'avocazione del -8-
procedimento ,l'Ufficio avocante assume tutti i po- :
teri spettanti all'ufficio avocato in ordine all'eser- "
cizio dell'azione penale , perchè se così non fosse si verrebbe inammissibilmente a "frustrare" del tutto lo
(stesso istituto dell'avocazione, riducendolo a figura undurmündi irrilevante secondo piano, nel quadro portante del St.
o fruolo della pubblica accusa.
# Da quanto innanzi rilevato consegue che è in potere e ndelaPG avocante di revocare la richiesta di archivia-
. gione, sostituendola inctermini di assoluta inconcilia-
:- bulità, con la richiesta di rinvio a giudizio (come av- venuto nella specie in data 28-6-1999) in ordine allo stesso indagato e per gli stessi fatti, il cheisi pro- k- pone a tutti gli effetti come "contrarius actus" rispetto 5
all'originaria richiesta di archiviazione del P:M.
- che risulta "tamquam non esset".Cib, ovviamente, impedi- sce al GIP di decidere su tale originaria richiesta del P.M.,ormai superata e revocata nella sua portata e funzione dall'inequivoca volontà contraria del su- periore Ufficio avocantė.
☐ Disporre l'archiviazione, nonostante quanto innanzi segnalato, vale a porre in essere un provvedimento del tutto abnorme, per carenza in sè dell'impulso del ruolo di pubblica accusa nella procedura di archivia- zione di cui agli artt.408 ssigg. cppi,indispensabile
AJ per attivare e legittimare, in termini di corretta
* sistematica processuale, 1'intervento e la decisione
Q e GIP in materia (ofrin termini Cass.pen.Sez.VI,
02-200,h.IT26, Tibello). 10
Ciò posto. ed a prescindere dai pur non secondari.inte- ressi di indagine in tema di mullità' ex art.185 cpp. dei quali vi è motivato cenno nel ricorso ed a prescin-
idere dal pur' esatto rilievo della difesa del RI -9-
quanto allo "sforamento "dei termini delle indagini preliminari avocate dal PG, rispetto alla richiesta 1 di rinvio a giudizio che può, se mai, determinare l'even- tuale inutilizzabilità degli atti nella competente sede innanzi al GUP e, quindi, non di pertinenza, allo stato, di questo giudice di legittimità, s'impone l'annulla- mento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con tra- smissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova per quanto di competenza.
Nè questa Corte ignora i pur cennati sviluppi dello intervento del PG nella vicenda in esame, ma è tenuta a dare una risposta in questa sede di legittimità alla questione di diritto sottopostale dalla ricorrente in relazione alla natura e tenorte del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'ordinanza impugnata e DISPONE
trasmettersi gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 10-3-2003
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE EST нашест
L
IL CANCELLIERE C1
Lidia Scalia
Deltato in Cancelleria
قصوری 23 APR. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1
Seele