Ordinanza 28 settembre 2018
Massime • 3
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita del rapporto parentale).
In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica,con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.
In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/09/2018, n. 23469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23469 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2018 |
Testo completo
o t n o e v m a s r e v l a o t u a o g i l t b n b o 23469-2018 o c ORIGINALE e l t e n d e r e r r o o i c i r Ogget e R CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI t l u TERZA SEZIONE CIVILE RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: STRADALE Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - R.G.N. 2440/2017 - Cron. 23469 T Consigliere Dot . DANILO SESTINI @.i. Rep. Rel. Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI Ud. 27/06/2018 Dott. PASQUALE GIANNITI Consigliere CC Consigliere -Dott. COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2440-2017 proposto da: NT SI, NT SANTO DOMENICO, D'AG TT, NT AN, considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dallavvocato FABIO VENTURINI giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti -
contro
UNIPOL SAI SPA GIA MILANO ASSICURAZIONI SPA 2018 RE IO DE;
1932
- intimati -
Nonché da: UNIPOL SAI SPA GIA MILANO ASSICURAZIONI SPA in ' persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. ANNA SA HI, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA LEO giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
ricorrente incidentale
contro
NT SANTO DOMENICO, D'AG TT, NT SI, RE IO DE;
- intimati -
avversO la sentenza n. 2531/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
2 Rilevato che: con atto di citazione del settembre 2009 AN EN PI, ET D'GO e CA PI convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Antonio Ventrelli e Milano Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale nel quale il congiunto AN PI aveva riportato gravi lesioni. Nel corso del giudizio la società assicuratrice corrispose dapprima la somma di Euro 100.000.000 e successivamente quella di Euro 574.000.000 in favore di AN PI, quale amministratore di sostegno del figlio AN. Disposta CTU, con quantificazione di postumi permanenti di natura psichica in termini del 45-50% per AN PI, il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti della condanna dei convenuti al pagamento in favore di ET D'GO della somma di Euro 5.518,67. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 21 giugno 2016 la Corte d'appello di Milano rigettò l'appello proposto da AN EN PI, in proprio e quale amministratore di sostegno di AN PI, e CA PI, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese nella misura di Euro 12.194,00 oltre accessori, ed accolse l'appello proposto da ET D'GO, condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 10.800,00 in favore della D'GO, con compensazione delle spese. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva,con riferimento alla pretesa risarcitoria dei congiunti di AN PI, che era da escludere la configurabilità del danno parentale, implicante la perdita del familiare nella specie non occorsa, e che quanto al danno non patrimoniale, quale danno biologico, nonché danno morale e danno dinamico-relazionale relativamente a AN EN PI e CA PI, generiche erano le allegazioni nell'atto di appello in violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.. Precisò a tale proposito che 3 mancava idonea prova di un vero e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti per fronteggiare le straordinarie sopravvenute esigenze del figlio AN. Aggiunse, con riferimento al danno biologico di natura psichica patito da ET D'GO, accertato nella relazione di CTU nella misura del 4% quale invalidità permanente e del 10% per invalidità temporanea per dieci mesi, che, avuto riguardo alla tabella milanese piuttosto che al disposto dell'art. 139 d. lgs. n. 209 del 2005, che imporrebbe pur sempre un ristoro integrale e personalizzato, il congruo importo per la permanente era di Euro 5.500,000, mentre quello per la temporanea era di Euro 3.650,00, sicché con la rivalutazione e gli interessi si ascendeva all'importo di Euro 10.800,00. Hanno proposto ricorso per cassazione AN EN PI, ET D'GO e CA PI sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni s.p.a., la quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ.. Osservano i ricorrenti in via principale che la corte territoriale ha errato nell'escludere che la perdita del rapporto parentale potesse sussistere solo in caso di decesso del congiunto, potendo il rapporto parentale essere gravemente leso in presenza di gravi lesioni fisiche del familiare, e che particolarmente sconvolgente è la lesione nel caso di specie di tipo psichico. Aggiungono che stante la gravità delle condizioni psichiche del congiunto, quale conseguenza delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale, i genitori e la sorella dovranno provvedere alla sua vita futura e che la sorella CA ha iniziato a soffrire un disturbo di origine psichica in coincidenza con la fase attiva della malattia del fratello. Il motivo è fondato. Va premesso che il richiamo alla norma di cui all'art. 342 cod. proc. civ. non implica che da parte della corte territoriale vi sia stata una statuizione di inammissibilità dell'appello. A parte il dispositivo di rigetto e non di inammissibilità dell'appello, va osservato che il rilievo di genericità delle allegazioni si inserisce nel quadro di una motivazione centrata sulla questione di diritto della non configurabilità del danno da perdita del rapporto parentale e sulla questione di fatto della carenza di prova del danno dinamico relazionale. Il rilevato difetto di allegazione rifluisce così nel rilevato difetto probatorio ed il richiamo all'art. 342, in mancanza di ratio decidendi e dispositivo conformi, perde rilevanza giuridica nel contesto della decisione. Venendo alla ritenuta esclusione del danno da perdita del rapporto parentale va detto che il giudizio di fatto circa l'assenza di prova del danno dinamico relazionale, una volta che si è premessa la non configurabilità del danno da perdita del detto rapporto, si traduce in errore di diritto perché comporta l'astratta negazione della pretesa risarcitoria, e non la mera confutazione della sua fondatezza sul piano delle circostanze di fatto. Il profilo dinamico-relazionale non è invero un quid pluris rispetto al danno da perdita da rapporto parentale, tale da incrementare la misura dell'importo risarcitorio da liquidare, ma è una componente intrinseca del danno da perdita del rapporto parentale già sul piano delle qualificazioni giuridiche. Sulla base del principio di integralità del risarcimento si deve considerare infatti il profilo dinamico-relazionale, unitamente alla sofferenza interiore patita dal soggetto, quali articolazioni costitutive del danno da perdita del rapporto parentale. La decisione va pertanto valutata sotto il profilo del giudizio di diritto. 5 A questo proposito va subito rammentato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma anche di mera lesione del rapporto parentale (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992). Una volta riconosciuta la spettanza del danno in discorso anche nel caso di mera lesione del rapporto parentale vanno precisate le componenti di tale danno cui si è finora fatto cenno. Ai fini di tale precisazione va richiamata la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 901/2018 e 7513/2018) in tema di risarcimento del danno alla persona, ed in particolare i seguenti principi. 1) Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.). 2) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
6 b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. 3) Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico- relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). ma non4) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte cost. 233/2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso - 7 quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da se"). 5) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 6) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico inteso, - secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali - cd. "categorie” o cd. “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). 7) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n, 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 c.s.a. non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del C.d.A., alla lettera e introdotto dalla legge di stabilità del 2016. 8) In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente 8 valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non è impredicabile, pur se non frequente, l'ipotesi dell'accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto morale, delladella sofferenza quanto privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico- relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Cass. ss.uu. 6572/2006). 9) Costituisce, pertanto, un evidente paralogismo sul piano fenomenologico, prima ancora che giuridico (come, oggi, anche normativamente confermato dalla riforma degli artt. 138 e 139 C.d.A.), quello secondo cui il danno sarebbe costituito, in una dimensione di impredicabile unità, "dalla sofferenza del non poter più fare", perché la più superficiale della disamina delle conseguenze di una grave lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello alla relazione parentale, consente ictu oculi di affermare, in alcuni casi, che, nonostante la intensa sofferenza morale, questa non incida, in tutto o in parte, sulle attività dinamico-relazionali del soggetto leso, appartenendo ad una diversa dimensione dell'essere persona. La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus "interno" arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo 9 al cd. "lucro cessante” quale proiezione “esterna" del patrimonio del soggetto). Il giudice di merito, una volta riconosciuta la configurabilità anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà accertarne la concreta ricorrenza sulla base dei principi di diritto sopra enunciati. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo. Osservano i ricorrenti, riportandosi al precedente motivo, che il danno non patrimoniale subito dagli stretti congiunti di persona che ha subito gravi lesioni fisiche è un danno presunto, potendo il relativo pregiudizio essere desunto dal vincolo di parentela e dalla sussistenza del rapporto di convivenza, nonché dalla gravità e dal tipo di lesioni fisiche. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014. Osservano i ricorrenti che la condanna al pagamento in favore della società assicuratrice dell'importo di Euro 12.194,00 appare sproporzionata rispetto ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria ed essendo stati dedotti gli importi di un terzo per la compensazione G disposta con riferimento a ET D'GO. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento di secondo e terzo motivo. Con l'unico motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 139 Codice delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Osserva la ricorrente in via incidentale che in materia di micropermanenti per le lesioni causate da circolazione stradale deve essere applicato esclusivamente l'art. 139 citato e non le tabelle milanesi e che la misura complessiva del danno biologico spettante è quella liquidata in primo grado. Il motivo è inammissibile. La ricorrente incidentale si è limitata a denunciare la mera violazione di legge senza dedurre in modo 10 specifico quale sarebbe stata la misura risarcitoria del danno biologico facendo applicazione dell'art. 139 Codice delle assicurazioni. In particolare non indica le concrete operazioni di calcolo sulla base delle quali sarebbe derivato un importo ad essa favorevole. Richiama per vero l'importo liquidato in primo grado, ma non illustra le ragioni in base alle quali tale importo sarebbe il risultato dell'applicazione del criterio di calcolo di cui all'art. 139. Al cospetto di tale formulazione del motivo di censura deve concludersi nel senso del difetto dell'interesse a ricorrere per la cassazione della sentenza. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il giorno 27 giugno 2018 Il Presidente Dott. Giacomo Travaglino Funzionario Giudiziario DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo BATISTA Oggi 2.8 SET. 2018. Il Funziquario Gild i. Innocenzo BATTISTA