Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Nel rito del lavoro, ove l'appellante non comparisca all'udienza di discussione della causa, il collegio deve decidere nel merito l'impugnazione.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in considerazione della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, ritenuta sintomo del disinteresse delle parti stesse alla prosecuzione del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7837 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE IO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura in atti del Notaio C. F. TUCCARI di ROMA, del 9/3/2000; rep. n.53616;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 123/99 del Tribunale di LARINO, depositata il 15/05/99 - R.G.N. 151/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 4 febbraio 1998, il Pretore di Larino rigettava la domanda proposta dal sig. IO CC nei confronti dell'INAIL, volta ad ottenere il riconoscimento di rendita per invalidità permanente da postumi di infortunio sul lavoro sofferto il 9 novembre 1990.
Pronunciando sull'appello dell'assicurato, il Tribunale della stessa sede, con sentenza 6/15 maggio 1999, ha dichiarato cessata la materia del contendere affermando che la mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione era indice del loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre con due motivi il CC.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo di ricorso, l'assicurato deduce violazione di legge:
art. 309 c.p.c. e norme richiamate - Illogicità, contraddittorietà, mancanza dei presupposti e di motivazione e sostiene che l'assenza delle parti avrebbe dato luogo ad estinzione del processo (da dichiararsi con ordinanza), ma non alla cessazione della materia del contendere, dichiarata dal Tribunale con la sentenza.
La cessazione della materia del contendere, inoltre, era stata apoditticamente ritenuta per la sola circostanza della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, interpretata quale sintomo di disinteresse alla decisione, con violazione degli articoli indicati nell'epigrafe del motivo i quali avrebbero determinato una diversa conseguenza di legge.
Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che, nel merito, la domanda era fondata e meritevole di accoglimento.
Il primo motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono.
Deve essere, anzitutto, posto in rilievo che l'art. 437 c.p.c, che regola l'udienza di discussione della causa in appello, contrariamente al corrispondente art. 420 c.p.c, per l'udienza di discussione in primo grado, non prevede la comparizione personale ed il libero interrogatorio delle parti. Ne consegue che, mentre dalla mancata comparizione personale delle parti in primo grado, il giudice può trarre elementi di convincimento, eventualmente, e in concorso con altri elementi di giudizio, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere, non altrettanto può dirsi per la mancata comparizione delle parti, come processualmente rappresentate dai rispettivi procuratori, all'udienza di discussione in appello. In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha generalmente affermato che, nel rito del lavoro, nel quale resta vietata l'udienza di mero rinvio, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni degli artt. 181, 309 e 348 c.p.c. in tema di inattività delle parti, la mancata comparizione dei contendenti all'udienza di discussione non osta alla definizione del giudizio all'udienza medesima (Cass. Sez. Unite 29 giugno 1984, n. 3838; Cass. 21 giugno 1986, n. 4138; 9 gennaio 1987, n. 104; 28 gennaio 1987,
n. 813; 28 agosto 1987, n. 7106). A tale insegnamento il Collegio ritiene di attenersi, anche se non sono mancate pronunce in senso diverso, essendosi pure affermato (Cass. 7 marzo 1991, n. 2366) che, anche nel rito del lavoro, sarebbe applicabile la disciplina ordinaria ex art. 348 c.p.c. la quale, in caso di mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante costituito, prevede il rinvio della causa ad una successiva udienza e la dichiarazione di improcedibilità dell'appello qualora l'appellante non comparisca neppure a tale seconda udienza;
oppure, essendosi ritenuto (Cass. 19 gennaio 1988, n. 385) che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello (comunque non l'estinzione del processo, come sostenuto dal ricorrente), senza poter rinviare la causa ad altra udienza.
Stante la lettura dell'art. 437 c.p.c. da parte del prevalente indirizzo giurisprudenziale di cui si è detto, che impone al giudice di appello di pronunciare sull'impugnazione anche in caso di mancata comparizione delle parti, ancor più immotivata appare la presunzione di cessazione della materia del contendere, che dalla sola mancata comparizione ha tratto il Tribunale di Larino il quale non ha considerato minimamente, quanto meno, la altrettanto possibile alternativa che le parti, avendo ciascuna ritenuta esaurita, rispettivamente, con la proposizione del gravame e con il deposito del controricorso, la prospettazione dei termini della questione e della soluzione che ne sarebbe derivata, avessero ritenuto di affidare al giudice di appello la decisione della causa senza necessità di ulteriore attività difensiva in udienza. Il giudice di secondo grado ha, infatti, giudicato il merito della controversia sulla base di una presunta (ma assolutamente non motivata, per quanto detto) evidenza del ritenuto disinteresse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, assorbito ogni altro profilo di censura e, in particolare, il rilievo, nel quale si sostanzia il secondo motivo di impugnazione, circa il fondamento, nel merito, della pretesa, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, indicato in dispositivo, il quale terrà conto delle considerazioni che precedono, fermo il principio processuale (sostanzialmente già fatto proprio del Tribunale di Larino) secondo cui, nel rito del lavoro, ove l'appellante non comparisca all'udienza di discussione della causa, il collegio deve decidere nel merito la impugnazione. Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003