Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2008, n. 35173
CASS
Sentenza 3 luglio 2008

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Il reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, è reato proprio che può essere commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità della richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire, rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che, siccome l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è impossibile il concorso con il reato di cui all'art. 635 cod. pen., che qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo culturale da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto mai potrebbero richiedere l'autorizzazione di cui si è detto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2008, n. 35173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35173
    Data del deposito : 3 luglio 2008

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