Sentenza 17 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2003, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
0 3891 /03 REPUBBLICA ITALIAN. NO DEI POPOLO A EMA DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 12065/00 n. 8929 Rel. Consigliere Cro Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1095Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Ud. 18/12/02 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC RA GI, UC RA CH, nella qualità di eredi di UC RA DO, EG CA, in proprio e nella qualità di erede di UC RA elettivamente domiciliati in ROMA VIA LABICANA DO, 921 presso lo studio dell'avvocato TESTA GIANFRANCO (c/o ST. CROCETTA) che li difende unitamente agli 1 avvocati GE OLLIVERO, ELENA BERNARDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
SA GE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA2002 1672 CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AMEDEO -1- POMPONIO, difeso dall'avvocato VITTORIO EG, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 449/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 13/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CESQUI che ha concluso per rigetto del ricorso. я и н -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22 gennaio 1984 EU RO, proprietario in Valdellatorre di un fabbricato rurale con annesso prato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di NO i coniugi UC ER AL e EG CA esponendo che costoro, proprietari di un fondo confinante, esercitavano illegittimamente e senza titolo una servitù di passaggio pedonale su terreni di sua proprietà. у Ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarato che i н е propri fondi segnati in mappa ai n.ri 390,391 e 392 del foglio VIII del Comune di Valdellatorre non erano gravati da alcun diritto di servitù a favore dei convenuti, tenuti al conseguente risarcimento dei danni procuratigli. Espletata una CTU ed escussi alcuni testi il Tribunale, con sentenza del 19 ottobre 1994, accoglieva la domanda attorea di "negatoria servitutis", respingeva ogni altra istanza, ivi compresa quella riconvenzionale dei convenuti non sussistendo il requisito della interclusione del fondo e condannava i predetti alle spese di lite. Proposto gravame dai UC ER-EG, la Corte d'appello di NO , con sentenza del 13 aprile 3 1999 rigettava l'impugnazione condannando gli appellanti in solido alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione UC ER US e UC ER MI in qualità di eredi del genitore UC ER AL, nonché EG CA, in proprio e quale erede del coniuge UC ER AL, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso EU RO. ьк MOTIVI DELLA DECISIONE ен Con il primo motivo di ricorso si denunzia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al valore probatorio delle risultanze istruttorie. Osservano i ricorrenti che la Corte del merito ha immotivatamente sostenuto la congruità e correttezza del giudizio espresso dal Tribunale e ciò nonostante le precise contestazioni di essi UC-EG con le quali erano state segnalate le vistose contraddizioni tra le risultanze della CTU, il contenuto di altri documenti prodotti in causa e le valutazioni dei giudici di primo grado anche in testimoniali e del ordine alle risultanze sopralluogo. 4 Rilevano altresì che la Corte territoriale aveva in particolare omesso di valutare una circostanza più volte da essi sottolineata e cioè che il passaggio interno tra la stalla e l'abitazione era stato murato (e quindi la stalla risultava di fatto irraggiungibile comodamente) non per mero arbitrio, ma per imprescindibili ragioni di salute e di igiene, il che contrariamente all'assunto del giudice d'appello, doveva avere influenza decisiva ai fini della decisione della causa. н La doglianza non può essere accolta giacchè i н ricorrenti ripropongono in questa sede le stesse е censure in ordine alla valutazione, da parte del primo giudice, delle prove evidenzianti l'insussistenza della servitù di passaggio contestata dal RO, già disattese dal giudice d'appello in sede di gravame di merito con motivazione adeguata, esente da vizi logici e insindacabile nella attuale sede dipertanto legittimità. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1052 cc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte torinese, nel ritenere inapplicabile tale norma, non aveva tenuto in alcuna considerazione i rilievi di 5 essi ricorrenti secondo cui la porta di comunicazione stalla abitazione era stata murata per ragioni di igiene e l'asserito collegamento tra la stalla e la pubblica via poteva avvenire con notevole disagio ed era oggetto di contestazioni e di altri atti di impedimento che rendevano di fatto inutilizzabile il collegamento medesimo. La censura non ha pregio giacchè con motivazione anche su tal punto congrua, immune da vizi logici e da errori di diritto, nel disattendere la omologa у doglianza proposta dai UC ER-EG, premesso н е che i predetti avevano sempre potuto accedere alla stalla anche attraverso una porta interna, da essi stessi chiusa, sì da creare interclusione relativa dalla quale quindi non poteva trarsi alcuna conseguenza giuridica, ha affermato la Corte direttamentetorinese che, essendo la stalla collegata alla via pubblica con passaggio di idonea al caso di specie eraampiezza, inapplicabile l'invocata norma di cui all'art. 1052 CC eduj presupponente c ircostanza che l'accesso alla via pubblica sia inadatto о insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
у ricorso e condanna iLa Corte, rigetta il н ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di я EU RO, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 102.22 oltre ad euro 4.000,00 per onorari. Roma 18 dicembre 2002. - ion est. AU Velly ечерить Messit IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLFTMA Roma 17 MAR. 2003 IL CANCELLIERE 01 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 10.07.2003 serie 4 al n. 25814 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) for and 7