Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione, si deve distinguere a seconda che vi sia o meno conferimento di poteri rappresentativi, nel senso che, se il conferimento vi è, la rappresentanza deriva dal relativo atto e, a norma degli artt. 1744, 1752, 1753 cod. civ., può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza se l'agente è a gestione libera o legato all'impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre, se il conferimento non vi è, la rappresentanza deriva dall'art. 1903 cod. civ. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente. Ciò premesso, qualora un medesimo soggetto sia agente di due diverse imprese assicuratrici appartenenti ad un medesimo gruppo, l'agente in ogni caso non ha la legittimazione processuale ad agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata con una società, qualificandosi come agente e rappresentante processuale dell'altra società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato CIRO SINDONA, difesa dall'avvocato ANGELO DEL VECCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2262/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, emessa il 18/5/2000, depositata il 30/06/00; RG. 2739/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento del ricorso e cassazione senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PP GI ha proposto opposizione avverso il decreto, con il quale il giudice di pace di Caserta le ha ingiunto di pagare all'istituto nazionale della assicurazioni e de "Le assicurazioni d'Italia" la somma di Lire 2.933.550 per ratei di premio scadute. L'opposizione è stata rigettata nella resistenza dell'opposto; il rigetto è stato confermato dal tribunale di S. Maria C.V. con sentenza resa il 18.5.2000 su gravame della PP. Il tribunale ha ritenuto che non è nullo il decreto ingiuntivo e gli atti conseguenti qualora, come nella specie, non sia indicato il nome della persona fisica che assume essere il legale rappresentante della persona giuridica che agisce, purché tale persona sia identificabile senza incertezze;
che l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Assicurazioni d'Italia, l'Assitalia formano un unico gruppo sicché non rileva se agisca l'uno o l'altro dei menzionati soggetti;
che la polizza, comunque, è intestata all'Assitalia, mentre il foglio cassa reca il timbro dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in questa situazione la questione della coincidenza sostanziale fra le società va risolta affermativamente;
che la polizza assicurativa è stata stipulata a Caserta e tanto comporta che la legittimazione processuale spetta al titolare dell'agenzia di tale città, rimanendo privo di rilevanza che la polizza sia stata successivamente assegnata all'agenzia di Maddaloni;
che a seguito del disconoscimento la polizza assicurativa ha perduto qualsiasi efficacia probatoria;
che, tuttavia, l'esistenza del rapporto assicurativo è dimostrata da altri elementi processuali e, precisamente, dal foglio cassa n. 35 intestato all'istituto nazionale delle assicurazioni, dalla mancata comparizione della PP a rendere l'interrogatorio libero, dalla dichiarazione di pendenza di trattative per il bonario componimento della lite. Per la cassazione di tale sentenza la PP ha proposto ricorso sulla base di sei motivi;
l'INA Assitalia non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice. In buona sostanza si lamenta che il tribunale si è discostato dalla pacifica giurisprudenza, secondo la quale l'impossibilità di identificare il nome di chi ha conferito il mandato al difensore in rappresentanza di una persona giuridica impedisce il controllo sulla legittimità dell'esercizio dello "ius postulandi" e produce nullità, rigettando l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e degli atti successivi che avrebbe dovuto, viceversa, accogliere, posto che ne' l'intestazione del ricorso, ne' la procura indicano il nome di chi ha conferito il mandato professionale, la firma è illeggibile, l'istruttoria non ha fornito elementi idonei all'identificazione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice;
si sostiene: 1) nel ricorso per decreto ingiuntivo viene indicato come soggetto che agisce l'"Istituto nazionale delle assicurazioni e delle assicurazioni d'Italia"; soggetto che non esiste;
esistono, invece, e sono iscritti nel registro delle imprese l'INA e l'Assitalia; tanto induce nullità del ricorso;
2) il ricorso risulta proposto dall'agenzia generale di Caserta in persona del suo legale rappresentante senza alcuna indicazione ulteriore, di tal che è impossibile l'identificazione pur necessaria al fine di stabilire il soggetto che agisce;
3) ha agito l'agente di Caserta, ma, come è risultato in corso di causa, la polizza appartiene all'agenzia di Maddaloni, sicché legittimato ad agire sarebbe l'agente di Maddaloni e non quello di Caserta.
Nell'esame congiunto dei motivi occorre rilevare che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il decreto ingiuntivo è stato chiesto dall'agente di Caserta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e de "Le assicurazioni d'Italia" in relazione a ratei di premio concernenti polizza stipulata dall'Assitalia. Ora, in tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione si deve distinguere a seconda che vi sia o no conferimento di poteri rappresentativi nel senso che se il conferimento vi è la rappresentanza deriva dal relativo atto e a norma degli artt. 1744, 1752, 1753 c.c. può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza che l'agente è a gestione libera o è legato all'impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre se il conferimento non vi è la rappresentanza deriva dall'art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente (Cass.
7.7.1999 n. 7033). In un caso e nell'altro la rappresentanza spetta all'agente dell'impresa assicuratrice che ha stipulato la polizza, sicché se un medesimo soggetto sia agente di due imprese assicuratrici non può agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata da una di esse quale agente dell'altra, anche se le due imprese appartengono al medesimo gruppo.
Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il difetto di rappresentanza processuale dell'agente di Caserta dell'Istituto nazionale e de "Le Assicurazioni d'Italia" senza compiere l'inutile indagine volta ad accertare se è esistito ed ancora esiste un rapporto tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Assitalia, stabilendone la natura.
L'indicato difetto è stato in sostanza dedotto sia in grado di appello che in questa sede, ma quand'anche non lo fosse stato, avrebbe dovuto essere rilevato di ufficio - tenuto conto che sul punto non si è formato giudicato - alla stregua della giurisprudenza, secondo la quale l'accertamento della legittimazione processuale, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto - salvo il limite della formazione del giudicato anche di ufficio ed in sede di legittimità con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (ex plurimis Cass. 22.4.1997 n. 3463). Va pertanto, dichiarato il difetto di rappresentanza processuale dell'agente generale dell'agenzia di Caserta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e de "Le Assicurazioni d'Italia". La declaratoria comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado nonché la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
A norma dell'art. 385 c.p.c. occorre pronunciare sulle spese di questo giudizio e di quelli precedenti;
si ravvisano giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003