Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel.Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA GI, nata il [...] e residente a Roccadaspide C.da Rovitelle, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Massimo D'Auria e Riamante D'Auria, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliati in Roma presso l'avv. Giuseppe Marmo alla via Cola di Rienzo n. 28;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente e separatamente, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno in data 2 - 9 maggio 2001, n. 310/2001, n. 814/2000 R.G.L.;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 giugno 2003;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1546/2000, pronunziata in data 22 marzo 2000, rigettava, a seguito di consulenza tecnica medico-legale, la domanda, proposta contro l'INPS dalla signora GI GA, di riconoscimento della invalidità pensionabile, con condanna alla corresponsione dell'assegno ordinario d'invalidità, in relazione alla domanda presentata il 10.3.1998 all'Istituto ed azionata con ricorso depositato il 17.12.1998. Avverso tale sentenza l'assicurata proponeva appello con ricorso depositato il 5.7.2000, censurando la sentenza impugnata perché fondata sulle conclusioni rassegnate dal ctu, errate per interpretazione e valutazione medico-legale delle malattie, di cui essa appellante era affetta - in quanto le stesse, per la loro gravità e per il carattere evolutivo ed irreversibile, la rendevano invalida ai sensi di legge - e lacunose, perché tali conclusioni avevano ignorato altre affezioni.
L'INPS deduceva l'infondatezza del gravame per la correttezza della sentenza impugnata, attesa la completezza e conseguenzialità dell'accertamento peritale espletato in primo grado;
in ordine al requisito contributivo, l'INPS, pur contestandone l'esistenza, forniva esso stesso la prova della fondatezza di esso;
concludeva per il rigetto dell'appello.
Con sentenza in data 2-9 maggio 2001 la Corte di appello di Salerno rigettava l'appello.
Osservava la Corte territoriale che il primo giudice , sulla scorta della consulenza tecnica medico-legale, ritenendo che le infermità riscontrate alla ricorrente ("spondiloartrosi del rachide lombo- sacrale, con protusione discale L3-L4 con attuali modeste limitazioni funzionali;
gonartrosi bilaterale in assenza di rilevante impegno escursorio;
cardiopatia ipertensiva in attuale compenso emodinamico e disturbo ansioso-reattivo con depressione umorale") non riducevano a meno di un terzo la capacità lavorativa della Gatardo, aveva rigettato la domanda spiegata, così ripetendo il giudizio negativo già espresso in sede amministrativa dall'INPS sulla base del quadro patologico dedotto;
che la valutazione espressa dal ctu di primo grado doveva essere confermata anche in appello, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medicolegali contrarie, ne' da elementi nuovi, nemmeno dedotti specificamente, che deponessero per aggravamenti delle patologie riscontrate ovvero per rinsorgenza di nuove patologie invalidanti;
in base ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa, ed in particolare alla stregua delle considerazioni del ctu, tenuto conto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata in prime cure - e quasi del tutto simile alle conclusioni raggiunte in sede amministrativa - era certamente corretta, e le conclusioni del consulente, già poste a base della sentenza di primo grado, erano pienamente condivise dai giudici di appello, perché, come detto, esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale I rilievi mossi da parte appellante, secondo detti giudici, attenendo essenzialmente ad una pretesa erronea valutazione delle malattie riscontrate, e non ad una lacunosità
dell'accertamento peritale, erano pertanto inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, immuni da vizi logici e tecnici e non discordanti con la documentazione sanitaria in atti, tutta precedente alla consulenza tecnica espletata in prime cure e vagliata e considerata dal ctu nella relazione peritale di ufficio;
le doglianze circa patologie ignorate o non menzionate dal ctu erano infondate per la completezza dell'accertamento peritale, sia in ordine alla diagnosi della cardiopatia -correttamente valutata per assenza di disfunzionalità cardiocircolatoria -, sia in ordine alla malattia respiratoria - di scarsa o nessuna incidenza sulla misura dell'invalidità -, sia infine quanto alla malattia oculare - per effetto dell'esame obiettivo del ctu, che aveva escluso qualsiasi incidenza di essa sul complesso invalidante -®Parte appellante poi, nell'atto di appello, non aveva dedotto aggravamenti ne' insorgenza di nuove malattie, limitandosi a censurare la valutazione fatta dal ctu, senza addurre sostanziali errori, carenze o omissioni del medesimo.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 29 maggio 2001, la GA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione la ricorrente censura la sentenza della Corte di appello di Salerno per:
1) nullità ex art 360 n. 4 c.p.c.;
2) insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.;
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale disposto il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio - che avrebbe consentito di accertare gli intervenuti aggravamenti -, e per non risultare il diniego del rinnovo delle indagini suffragato da motivazioni valide e convincenti, pur avendo il giudice del merito l'obbligo di verificare la compiutezza e l'intrinseca logicità della ctu indipendentemente dalle osservazioni e censure mosse dalla parte interessata ed anche quando esse siano mancate del tutto;
il rinnovo della ctu va disposto, secondo la ricorrente, non solo in caso di intervenuti aggravamenti, ma anche in caso di insufficienza, anche implicita, delle conclusioni del consulente di primo grado, ed infatti la parte aveva denunziato nell'atto di appello la lacunosità della relazione di ctu per essere state ignorate talune patologie ed aveva implicitamente addotto, con la richiesta di rinnovo delle indagini, la presenza di sostanziali errori, carenze ed omissioni perpetrate dal ctu. Questi non aveva preso nella giusta considerazione l'eccedenza ponderale - solamente accennata dal ctu - , nonostante la rilevanza della stessa in relazione alla cardiopatia ipertensiva, tenuto conto in particolare dell'attività usurante dell'assicurata, lavoratrice nei campi;
ne' il ctu aveva considerato la bronchite cronica diagnosticata con esame radiografico del febbraio 1998, e la presenza di una miopia elevata all'occhio destro con sclerosi oculare, diagnosticata il 3.3.1998 dall'ASL Sa2 di Eboli. In relazione alla malattia artrosica non si poteva parlare poi di miglioramento sul piano strutturale ed anatomo-patologico. La ricorrente era anche affetta da una cardiopatia ipertensiva, da una spondilo-artrosi del rachide lombo sacrale con protrusione discale L3 L4 ed L4-L5, nonché da un disturbo ansioso-reattivo con depressione umorale.
Osserva la Corte che è infondato il primo motivo, relativo al mancato rinnovo in grado di appello della consulenza tecnica di ufficio. Invero, in tema di controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la nomina del consulente tecnico d'appello, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, è divenuta facoltativa, salvo, in ordine ai procedimenti concernenti domande di invalidità pensionabile, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. c.p.c. (aggravamento delle malattie denunciate od accertate,
insorgenza di nuove infermità) e l'assicurato deduca e documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate nel giudizio di appello. In tali ipotesi, infatti - che non ricorrono nel caso di specie - si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto. In mancanza di tali evenienze, la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza in appello integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, adeguatamente motivato (adde anche implicitamente); v. Cass.24.2.2003 n. 2797. Per quanto concerne gli aggravamenti delle malattie accertate dal ctu la ricorrente si è limitata a dedurre la sussistenza degli stessi, senza produrre idonea documentazione, di tal che tali deduzioni dell'assicurata non comportavano la necessità per il Tribunale di disporre nuova consulenza tecnica.
Infondato è altresì il secondo motivo.
Le critiche mosse dalla ricorrente alle valutazioni del ctu sono poi - infondate sulla base delle conclusioni del ctu - già richiamate in narrativa e condivise dalla Corte territoriale -, estremamente puntuali (ed inutilmente richiamate nel ricorso), dalle quali risulta che l'assicurata è risultata affetta da:
spondilo-artrosi del rachide lombo-sacrale con protrusione discale L3 L4 ed L4-L5 con attuali modeste limitazioni funzionali;
gonartrosi bilaterale in assenza di rilevante impegno escursorio;
cardiopatia ipertensiva in attuale compenso emodinamico;
disturbo ansioso- reattivo con depressione umorale;
tali infermità, secondo il ctu, presumibilmente già presenti all'epoca della presentazione della domanda di "pensione" di invalidità inoltrata all'INPS, non determinano una riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro dell'assicurata, in modo permanente ed in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Ed in materia di invalidità, le valutazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico-formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali - secondo le predette nozioni - non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi;
in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura consiste in un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica (v. ex plurimis in tema Cass. n. 3519/2001). Nella specie pertanto sono ravvisabili semplici difformità tra la valutazione del ctu circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte. Per quanto concerne poi specifiche doglianze della ricorrente, va detto che, per quanto concerne l'eccedenza ponderale, come risulta dallo stesso ricorso, essa è stata tenuta presente dal ctu (v. pag. 14 rel.), ma ad essa non è stata attribuita dal medesimo quella rilevanza che rassicurata intende attribuire ad essa, in presenza di cardiopatia ipertensiva;
si tratta dunque di difformità di valutazione della parte rispetto a quella logica e motivata del ctu, che non costituisce motivo di censura della decisione. La bronchite cronica, cui fa riferimento la ricorrente, non assume rilevanza ai fini dell'invalidità, perché l'esame dell'apparato respiratorio, compiuto dal ctu (v. pag. 6 rei.), non evidenzia alterazioni di rilievo, per l'assenza di zone dolorose, di fluttuazioni o pulsazioni abnormi, e per l'ascoltazione di respiro libero diffuso. La diminuzione del visus è già evidenziata nel certificato medico 16.2.1998 (v. pag. 4 rel.) e l'esame dell'apparato visivo trova ampio riscontro a pag. 9 della rel. di ctu., ove vengono evidenziati i riferiti disturbi dell'acuità visiva, ma non vengono rilevate patologie comportanti rilevanti conseguenze ai fini della dedotta invalidità. In definitiva pertanto non vengono evidenziate patologie, il cui mancato accertamento avrebbe comportato conclusioni diverse da quelle alle quali è pervenuto il ctu, la cui attenta analisi è stata condivisa da entrambi i giudici dei due gradi di merito. Consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, avendo l'Istituto intimato depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004