Sentenza 11 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia. (Fattispecie di sversamento di reflui industriali da scarichi autorizzati che avevano determinato una colorazione nera e marrone del corso di acqua pubblica in cui sversavano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2007, n. 25175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25175 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 11/05/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 01422
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 035712/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NZ, N. IL 13/01/1945;
2) ES EL, N. IL 08/09/1934;
avverso SENTENZA del 05/07/2005 TRIBUNALE di CAMPOBASSO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. BALDUCCI Ottavio Antonio di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 5/7/2005 il Tribunale di Campobasso dichiarava RD ZO e OR RA colpevoli del reato di cui all'art. 674 c.p. e condannava ciascuno alla pena di Euro 150,00 di ammenda. Accertato in Boxano l'1/6/2003.
Emergeva dalla ricostruzione fattuale della sentenza impugnata che in data 1/6/2003 tale VA ON, sovrintendente in servizio presso il Corpo Forestale, si era recato presso il torrente Rio Bottone, in agro di Boiano, constatando che dallo scarico della ditta "Solagrital Scarl" - della quale risultava legale rappresentante OR RA - fuoriusciva del liquido che confluiva nelle acque del torrente, colorandole di marrone. Rilevava altresì che circa 40 metri più a monte, dallo scarico della società "I.T.A.M. Molise S.p.A." - della quale risultava legale rappresentante RD ZO - fuoriusciva liquido di colore nero che si riversava anch'esso nelle acque del torrente. Il Tribunale, mentre mandava assolti i prevenuti dagli altri reati loro contestati (art. 635 c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, D.Lgs. n. 152 del 1999, artt. 45, 59), ravvisava la sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p., in quanto il conferire ad un corso d'acqua la suddetta colorazione - marroncina e nerastra - era potenzialmente idonea a molestare le persone che si fossero trovate a contatto con il bene. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati. Il OR deduceva difetto ed illogicità della motivazione per avere il Tribunale, a fronte di indagini di Polizia Giudiziaria estremamente lacunose, ravvisato nella specie il coinvolgimento di due diversi stabilimenti industriali, senza accertare con esattezza da quale dei due provenisse lo scarico anomalo, anche in considerazione del fatto che lo scarico "I.T.A.M." era posizionato quaranta metri a monte dello scarico "SOLAGRITAL" e la colorazione dello scarico "I.T.A.M." era più scura ed intensa. Il RD deduceva inosservanza ed erronea applicazione del disposto dell'art. 674 c.p., ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità non configurabile quando le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti stabiliti dalla legge in tema di inquinamento. Inoltre, non poteva ritenersi sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 674 c.p. il semplice presupposto che lo scarico - per la sua colorazione - potesse essere astrattamente idoneo ad arrecare fastidio. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
I ricorsi sono fondati e vanno, conseguentemente, accolti per i motivi di seguito esplicitati.
Va premesso che, ai di là del generico richiamo contenuto nel capo di imputazione (e non meglio esplicitato) alla seconda parte del disposto di cui all'art. 674 c.p., la motivazione della sentenza impugnata ha fatto riferimento esclusivo alle condotte richiamate dal primo periodo della norma in contestazione: dal che deve evincersi che, pur in difetto di qualunque precisazione contenuta nel dispositivo, il Tribunale abbia concretamente inteso riferirsi alla condotta di colui che "getta o versa, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone". Ciò posto, va subito rilevato come la terminologia normativa, che fa riferimento alle condotte di "gettare" o di "versare", oltre che datata ed atecnica, è di ampia portata;
non postula modalità prefissate;
soggetto attivo del reato può essere "chiunque".. Poiché la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. concretizza una situazione di pericolo per l'incolumità della persona che resta offesa dalle condotte descritte nella citata disposizione, è sufficiente, per la sussistenza dell'elemento materiale del reato, che la realizzazione di una delle ipotesi normativamente previste sia idonea a mettere m pericolo l'interesse protetto. Trattasi, invero, nella specie, di reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine a cagionare effetti dannosi. Il requisito dell'attitudine ad "offendere", "imbrattare" o "molestare" non deve essere poi accertato mediante perizia, ben potendo il Giudice ricavare tale dato in qualsiasi altro modo (anche mediante escussioni testimoniali). L'elemento, tuttavia, che non può difettare ai fini della sussistenza del reato è correlato alla concretezza della offesa o della molestia alle persone. Questa Corte, in svariate decisioni, (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 18/6/2004 - 29/9/2004 n. 38297, rv. 229618; conf. Sez. 3, 14/3/2003 - 12/5/2003 - n. 20755, rv. 225304), ha chiarito che, nel concetto di "molestia", vanno ricomprese tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo alla persona, situazioni che siano di turbamento della tranquillità e del modo di vivere quotidiano e producano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione.
Tanto premesso, la sentenza censurata non ha per nulla assolto l'onere motivazionale di spiegare quale sia la condotta attiva ascrivibile ai ricorrenti, potendo - come si è detto - il reato de quo essere integrato attraverso comportamenti fattualmente distinti, nè, soprattutto, ha chiarito come ed in quale misura (che, ovviamente, deve essere significativa e, pertanto, giuridicamente apprezzabile) lo sversamento, nel Rio Bottone, di scarichi che ne mutavano la colorazione dell'acqua, potesse molestare le persone che si fossero trovate a contatto con il suddetto torrente, essendosi semplicemente affermato in sentenza che "deve ritenersi che il conferire ad un corso d'acqua la colorazione (marroncina o nerastra) che si rileva dalle fotografie in atti è atto potenzialmente idonea a molestare le persone che si trovino a contatto con il bene" (cfr. pag. 2 sent. citata). Invero, dalla suddetta colorazione il Tribunale ha fatto apoditticamente discendere la configurabilità del reato, senza neppure accertare se tale anomala colorazione delle acque del torrente, definita in sentenza "estremamente sgradevole", fosse un fatto del tutto estemporaneo o se, invece, presentasse connotati di intollerabile frequenza, se non di abitualità. Trattatasi, anche in questo caso, di un dato conoscitivo essenziale, giacché, seppure è vero che l'art. 674 c.p. disegna un reato di pericolo, è, però, innegabile, che solo all'esito del suddetto accertamento fattuale si sarebbe potuta apprezzare l'idoneità della condotta ascritta ai ricorrenti ad arrecare molestia.
Anche sul punto, nel provvedimento impugnato, difetta qualunque valutazione ed indicazione. Come pure, nessun riferimento è contenuto in sentenza circa l'ubicazione del più volte richiamato corso d'acqua, essendo di tutta evidenza che un giudizio sulla portata della molestia alle persone e sulla entità dell'impatto negativo nei loro confronti non può che essere strettamente correlato e consequenziale alla effettiva possibilità di costoro di venire a contatto con il bene.
Si impone, pertanto, una nuova valutazione della vicenda in oggetto alla luce dei parametri sopra enunciati.
La sentenza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007