Sentenza 4 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2002, n. 9688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9688 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
. E N 6 8 O 9 I 1 Z / 4 A $6 888/0022 2 / R 6 . EPUBBLICA ALIAN T 2 N R S . I - R O . G T B P E . C R D E L L L A E A CASSAZIONE E D D . I Cggetto B E S A A T N T Fellorab I E N S SEZIONE PRIMA CIVILE 1 R E I 3 E S 1 A E T . A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N M R.G.N. 31338/01 Dott. Angelo Presidente GRIECO Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Consigliere Cron. 26221 PLENTEDA Dott. Donato Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Rel. Consigliere - Ud. 28/05/02 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI ID, elettivamente domiciliato ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE IOVINO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA DI CASERTA, in elettivamente persona del Ministro pro tempore, 12, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e 2002 difende ope legis;
1252 controricorrente - 16.1
contro
CE/4, PROCURATORE GENERALECONSORZIO INTERCOMUNALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
intimati avversO la sentenza n. 3222/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato IOVINO, che ha и chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Assemblea di Consorzio Obbligatorio Ce 4 per la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti SO- lidi revocava la delibera di nomina di DO LL quale componente del Consiglio di Ammministrazione con funzioni di vice presidente in considerazione della condanna definitiva dal predetto alla pena di un anno di reclusione per il delitto di concorso in falso ideo- logico in atto pubblico, da parte e di pubblico uffi- ciale. Il LL proponeva impugnazione della revoca in- 2 nanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che la respingeva. Proponeva appello alla corte d'appello di Napoli, che confermava la prima sentenza. Per ciò che riguarda la presente fase il secondo giudice riteneva che allorquando alla commissione di un delitto di falsità ideologica in atto pubblico del pub- blico ufficiale concorre un soggetto sprovvisto di tale qualità soggettiva che come tale viene condannato a pe- na superiore ai sei mesi di reclusione, stante il di- sposto dell'art 479 cp, tale condanna assume il rilievo ostativo alla eleggibilità di cui all'art 58 comma pri- mo lettera c del dlgs n 267 del 2000. Riteneva in pro- posito irrilevante la sopraggiunta riabilitazione. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con due motivi il LL,. Resiste con controricorso il Ministero degli interni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso LL lamenta, benchè non es ponga esplicitamente tale titolo della do- glianza, la violazione dell'art 58 del dlgs n 267 del 2000. Sostiene che la corte di merito ha deciso nel modo innanzi riassunto per aver dato erroneo risalto del reato in questione mentre la legge richiede dal giudice un esame del comportamento tenuto nel caso con- creto da parte del condannato. Ciò allo scopo di accer- 3 tare la differenza di posizione giuridica del pubblico ufficiale autore del delitto e dll'eventuale concorren- te sprovvisto di tale qualità personale. Sostiene in- fatti che il concorrente cosidetto morale non rientrava nella nozione di autore del reato cui la legge connette la ineleggibilità in questione. la) Osserva la corte che la sentenza impugnata, con aby. pregevole ed attenta motivazione, ha premesso, la norma dell'art 58 del d.lgs. n.267 del 2000 ricalca i comi da 4 a 4 sexies dell'art 15 della legge n.55 del 1990 così come riformulati dalla legge n.16 del 1992 e, quindi, risultanti dall'intervento del giudice delle leggi con la sentenza n. 141 del 1996. Peraltro, per l'appunto relativamente alla fatti- specie di cui alla lettera c dell'art 18 citato, risa- lente alla precedente legge e riprodotta in quella da applicare, la Cassazione dando luogo ad un orientamento dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, ha chia- rito che essa consegue alla sua natura di "norma di chiusura" del sistema A tale tecnica il legislatore ha fatto ricorso dopo di avere alla precedente lettera b) del medesimo comma individuato specificamente una serie di delitti, ovvero di condanne definitive a seguito dell'accertamento dei medesimi, che danno luogo alla ineleggibilità o alla 4 decadenza. Con tale previsione ulteriore, dunque, la legge impedisce la esclusione dell'area della decadenza о della ineleggibilitàdi comportamenti criminosi non specificamente previsti ma a suo giudizio ugualmente lesivi dell'interesse protetto dalla punizione dei de- litti propri ovvero contro la pubblica amministrazione. Il giudice del giudizio della decadenza non deve compiere altro accertamento che non quello della sussi- stenza di una condanna siffatta. Osserva ancora il collegio che non esclude la sus- sistenza del presupposto della decadenza di cui si tratta la considerazione del ricorrente relativa alla natura di concorso cosidetto morale della sua parteci- pazione alla commissione del delitto. La norma dell'art 58, come già la citatanorma della legge del 1990, richiama la ratio della inclusione nel- la area della decadenza. delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione) giacchè, come il giudice del merito ha rammentato, il concorso nel delitto del pubblico uf- ficiale presuppone una compartecipazione casuale deci- siva del ricorrente alla produzione dell'evento, cosic- chè tutta la operazione criminale risulta riferibile ad ogni singolo compartecipe, quale che sia la sua quali- ficazione soggettiva . Detta concezione unitaria del 5 concorso di persone nel reato, voluta dalla legge, non muta, come sembra ritenere il ricorrente, in ordine ai delitti propri. Pertanto, concorre nel delitto proprio il soggetto sprovvisto della qualifica di pubblico uf- ficiale ovvero di incaricato di pubblico servizi, se la sua condotta contribuisce а produrre l'evento della violazione degli specifici doveri inerenti a tali qua- lità. Consegue, ancora, che il giudice della questione della decadenza о della ineleggibilità altra indagine non è tenuto a compiere oltre a quella della esistenza di una condanna definitiva per un delitto previsto espressamente ovvero rientrante nel regime di questi ultimi in considerazione della identità di ratio, e della pena inflitta. La doglianza di violazione di legge è infondata e parimenti sono infondate le doglianze, genericamente espresse di insufficienza О di contradittorietà della motivazione giacchè invece questa è pienamente adeguata a sostenere la statuizione. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la ritenuta irrilevanza della riabilitazione ottenuta dal condannato in ordine alla pronuncia di decadenza ○ di ineleggibilità. Sostiene che la corte di merito ha riconosciuto la attuale eleggibiltà del LL per effetto della ria- bilitazione, purtuttavia ha rigettato l'appello. 2a) Osserva il collegio che la Corte di merito ha esattamente rilevato la natura costitutiva della riabi- litazione operante pertanto ex nunc Essa, conseguente- mente, ha ritenuto la sua inefficacia verso ogni situa- zione giuridica precedente. Il motivo è infondato. 3) Il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro. 14.,.79...oltre che agli onorari che liquida in Euro 1500.00 - In Roma il 28 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Apple Grie Giuseppe Maria Berruti Angelo Grieco лг 14 CANCELL Servence devalu CO Muchyne É 6 8 N 2 9 1 O . I / N Z 4 / - E A 6 L 2 R B T A . . S R L R . I L P G O . 4 LUG. 7000 A A E D T . D R T B L E E A E D IL CANCEL T L T I A E 1 N S I 3 E N R 1 S E S E E . I T N A A M 7