Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
☐ 5 875 /0 1 E 0 N 8 5 9 O 1 / I Z 4 EL / U A 6 B R B 2 . T . I L S R R UFREM DICASSAZIONE LA C I . L P A T Oggetto G . . E D B R I A SEZIONE TRIBUTARIA A E Tributaria T I D R 1 I R D IRPEF S 3 E li Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compo 1 N E T E T . S A N N I E O M A Dott. Mario DELLI PRISCOLI S - Presidente- R.G.N. 2924/98 E - Consigliere Cron. 12666 Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Ud. 18/01/01 Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 7 A. SEVERO 73, presso lo studio dell'avvocato SALERNI MARIO, difeso dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
BASILICATA, in persona del DIREZIONE REG. ENTRATE elettivamente domiciliato in Ministro pro tempore, ROMA1 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2001 legis;
- controricorrente 55 -1- Commissione avversO la sentenza n. 368/97 della tributaria regionale di POTENZA, depositata il 28/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CANDIANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. Ан -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Atteso che il ricorso proposto da IN Cecere per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Potenza depositata in data 28 novembre 1997 è stato notificato in data 28 gennaio 1998 esclusivamente alla Direzione Generale entrate della Basilicata, soggetto nondelle legittimato quale destinatario del suddetto ricorso, che doveva essere invece indirizzato al Ministero delle Finanze, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, a' sensi degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, non derogabili né modificati dalla nuova disciplina del processo tributario di cui al D. Lvo 546 del 1992 (Cass. 16079/2000); che la Modifica del ricorso, così come ritenuta effettuata, e che tale deve essere inesistente, ✓ inesistenza non può essere sanata dal rinnovo della notifica, né dalla costituzione di controparte;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. 3 Roma, 18 gennaio 2001 CORTE Il Presidente Il Relatore Mais elle fuscol E thef N O R M U P E S IL CANCELLIERE C1 MA Casano LD DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 A tAu AL Casano E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N A 4 A I / - R 6 R 2 B T S . . A I L R T . L G P . U E A D R B . I B L E R A A D T A T D I I 1 S E R 3 N 1 T E E S N . T E I N A S A E M