Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10272 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL P OLO027 2/ 0 2 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarciments SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 7955/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron. 27874 - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 2037 Rep. - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud.08/01/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIĘ SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: Sele dal Sig. 4,55 elettivamente domiciliato per diriha RIMOLDI MARIANO O MARIALDO, 1.6 LUG, 2002 IL CANCELLIERE ADRIANA 5, presso lo studio in ROMA PIAZZA dell'avvocato ROSSELLA GRAZZINI, difeso dagli avvocati ROMEO PEREGO, MICHELE IMPERIO, giuste deleghe in atti;
- ricorrente
contro
TO NA ZUNINI, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato PORCU CANCELLERIA SALVATORE Con studio in 21047 SARONNO (VA) VIA M. BOSSI 27, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 7. nonchè contro 1 MILANO ASS SPA;
intimata - avverso la sentenza n. 2599/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa 1'08/07/98 e depositata il 28/09/98 (R.G. 2480/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Romeo PEREGO;
udito l'Avvocato Salvatore PORCU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18.10.83 TT Bruna conveniva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio IM AL e la Previdente Ass.ni chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale accaduto in Saronno l'11.2.82 allorchè la sua vettura veniva tamponata da quella del convenuto riportando in conseguenza gravi lesioni. Radicatosi il contraddittorio, gli intimati assumevano che non vi era nesso causale tra il lieve urto da tamponamento e le condizioni gravissime della TT, ricoverata sei ore dopo l'incidentale in pericolo di vita per trombosi. 2 All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale venivano eseguite più consulenze mediche, il Tribunale con sentenza del 23.1.95 dichiarava il IM responsabile del sinistro rigettando, tuttavia, la domanda di danni per assenza di prove sul nesso causale tra fatto ed evento. Compensava le spese. A seguito di impugnazione della TT, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 28.9.98 in riforma della decisione del Tribunale condannava la Previdente ed il IM in solido al pagamento della somma di lire 25 milioni, il solo IM al pagamento della somma di lire 1.229.000.000, oltre interessi e rivalutazione come precisati in motivazione. Condannava i convenuti al pagamento delle spese del doppio grado. Osservava, tra l'altro, la Corte che, nella specie, andava verificata la sussistenza O meno del nesso causale tra il tamponamento che ebbe a determinare il trauma c.d. colpo di frusta e la sopraggiunta tetraparesi invalidante al 100% che colpi' la TT dopo circa sei ore. Problema fondamentale era quindi, quello di stabilire se un trauma dall'apparenza banale fosse stato idoneo a determinare la lesione ischemica del tronco encefalico o se invece l'insulto ischemico fosse stato spontaneo in quanto accidentalmente verificatosi 3 a distanza di poche ore dall'evento traumatico, in ipotesi per assunte medicine a contenuto ormonale. I secondi giudici esaminate le consulenze in atti ed in particolare quelle del dr. RE, concludevano che l'evento traumatico fu momento provocatore della successiva patologia vascolo- ischemica e non momento accelleratore e rivelatore di una condizione patologica preesistente. Vi era,quindi, il nesso causale tra tamponamento e la predetta patologia. La Corte del merito provvedeva, quindi, alla liquidazione dei danni in favore della TT. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IM affidandolo a tre motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso la TT. Non ha svolto difese la Milano Ass.ni, incorporante la Previdente. MOTIVI DELLA DECISIONE il primo mezzo di impugnazione il IM, Con denunziata la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta la Corte di Appello abbia erroneamente elevato la consulenza RE ad unica prova della 4 sussistenza del nesso causale tra l'incidente e la patologia manifestata dalla TT, non motivando di poi su tale valutazione. La doglianza non ha fondamento. Come si desume dalla sentenza impugnata i secondi giudici hanno condiviso la consulenza RE, esaminando, peraltro, il materiale probatorio dallo stesso perito prodotto, pervenendo alla conclusione, in parte condivisa da altro consulente, il dr. Cristina che ha concluso in termini di probabilità, che fosse sussistente il nesso causale tra il fatto e l'evento. La Corte di Appello, dopo avere, quindi, correttamente individuate il punto centrale della controversia, ha ampiamente motivato sulla insorgenza della lesione ischemica del tratto encefalico patita dalla TT dopo circa sei ore dal trauma, in apparenza banale, subito a causa di un lieve tamponamento della sua autovettura dando sulla circostanza puntuale risposta affermando che il "colpo di frusta" fu momento provocatore della successiva patologia vascolo- ischemica e non momento accelleratore o rilevatore di una condizione patologica preesistente con conseguente riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra tamponamento e lamentata patologia, (sul punto, dettagliatamente la sentenza era gravata da pag. 8 a 5 10). Con il secondo mezzo di impugnazione il IM, denunziata la violazione degli artt. 2727,2729 CC, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare la consulenza cinematica che se esaminata avrebbe portato i giudici a ritenerla erronea. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte D territoriale si è abbandonata mere congetture ° ad improbabili presunzioni costruite sulla scorta di altre congetture impropriamente riguardate come presunzioni in palese contrasto con il divieto della "praesumptio f de praesumptio". Si osserva in contrario che i giudici di appello hanno recepito la consulenza RE tenendo presente anche la consulenza cinematica rifacendosi agli elementi indiziari all'uopo emergenti evidenziando che al perito era stato specificamente richiesto di riferire su l'eventuale ripercussione sull'encefalo per il riportato colpo di frusta. Le indagini risultano, ora, condotte in modo del tutto rigoroso essendosi tenuta presente anche la non contestata relazione del perito della compagnia di assicurazione e le 6 fotografie, elementi questi che hanno condotto a corpo della ricavare gli effetti del tamponamento sul TT e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura del ricorrente. Con il terzo mezzo di impugnazione il IM, denunziata la violazione degli artt. 2043,2056 CC, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte milanese abbia ritenuto provato il nesso causale sullaerroneamente base della sola consulenza RE trascurando del tutto la necessità che fosse in primo luogo provato il nesso tra incident e meccanismo lesivo, ossia tra incidente e colpo di frusta, dando per pacifico la f esclusione di cause concorrenti. Il motivo è privo di pregio. Infatti, i secondi giudici dopo avere esaminato il decorso della malattia conseguente all'incidente, hanno condiviso la ricostruzione dei fatti operata dal dr. RE e le conclusioni da quest'ultimo tratte in merito alla sussistenza del nesso causale ta il lieve trauma e le lesioni cerebrovascolari evidenziando che le sei ore trascorse sono pienamente compatibili con i tempi di formazione di un trombo proporzionato al lume dei vasi interessati. La Corte del merito ha, altresì, 7 escluso la incidențaza di altre cause concorrenti ed, in particolare, di altri fattori di rischio, quanto attenta disaminaprecede sulla scorta di una dell'evolversi della malattia ed in modo specifico della lesione vascolare seguita attraverso indagini radiologiche che hanno condotto il consulente ed i giudici che lo hanno seguito ad escludere ogni altra causalità diversa da quella traumatica escludendo ancora la assunta patologia vascolare già in atto, attesa l'assenza in zona catotidea di alterazioni delle pareti vasali che in genere caratterizzano una arteriopatia. In definitiva, i giudici di seconde cure hanno dato ampio supporto motivazionale alla decisione adottata non potendosi non evidenziare che l'accertamento del nesso di causalità tra fatto ed evento è devoluto al giudice del merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua motivazione ed esente da errori in diritto come nella specie. Va, in conclusione disatteso anche il terzo mezzo e con esso l'intero ricorso. Le spese processuali sono liquidate in dispositivo ponendosi le stesse a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza. 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro. 87,33.e degli onorari che liquida in euro 6.000/00 in favore della TT. Così deciso in Roma, 1'8.1.02. Il Consigliere est. Il Presidente Fiduccia My favacy Заба IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 16.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Marta Aiello 1037/129.11 456т 30 др AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 TOT 160,10 5 NOV 200% 46935 Scrie 4 15010 (euro CENTOREBRALCA/10 p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa C DI FILIPPO) Responsabil Govito Aki Giudiziari (Dr. RACCICHINI) G 9