Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10807 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
се 62291 1 0807 /0 2 REPUBBLICA I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 21643/98 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Cron. 28413 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Ud. 23/04/02 ConsigliereDott. Antonino DI BLASI CASSAZION CRTE SUPREMA CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente S E N T EN ZA 62291 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFF II DD UDINE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 1648
contro
-1- IMM. S. CRISTOFORO SRL, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, difeso dall'avvocato SIMEONI BRUNO, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 76/97 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 17/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via preliminare l'accoglimento eccezione di inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle Imposte Dirette di Udine accertava a carico dell'immobiliare San Cristoforo s.r.l., dichiarata fallita, un'evasione fiscale, per l'anno 1984, di L.402.493.000 ai fini dell'IRPEG e di L.181.160.000 ai fini dell'ILOR; irrogava inoltre sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili e per infedele dichiarazione e una pena pecuniaria per tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Il curatore della società fallita impugnava l'accertamento. La Commissione di primo grado di Udine accoglieva in parte il ricorso, e, con sentenza 19 settembre / 17 ottobre 1997, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l'appello proposto dall'Ufficio. Con atto notificato il 30 novembre 1998 propone ricorso per l'Amministrazione finanziaria chiedendo cassazione l'annullamento della sentenza impugnata ed esponendo due motivi di impugnazione. Il fallimento si è costituito con controricorso, chiedendo che il ricorso avversario venisse dichiarato inammissibile perché tardivo, e, in subordine che venisse respinto. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo essendo stato notificato il 30 novembre 1998, e perciò oltre il termine di sessanta giorni rispetto alla notificazione della sentenza all'Ufficio impositore, effettuata il 3 febbraio 1998. Secondo, infatti, l'orientamento consolidato di questa Corte (per tutte Cass. civ., Sez.V, 22/06/2001, n.8561, Cass. civ., Sez. V, 17/04/2001, n.5648), "in tema di contenzioso tributario, a seguito della sentenza della Corte cost. n.525 del 2000 - che ha dichiarato illegittimo l'art.21 I.13 maggio 1999 n.133, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata dell'art.38, comma 2, del d.lg. n. 546 del 1992 la notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale, effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 133 del 1999 all'ufficio, che ha partecipato al giudizio, e non presso l'Avvocatura dello Stato, devesi ritenere valida e, quindi, idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza con ricorso per cassazione." Tenuto conto del fatto che all'epoca del ricorso sussisteva agli un'oggettiva incertezza sulla validità delle notificazioni Uffici impositori delle pronunzie di secondo grado, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 23 aprile 2002. Il Consigliere estensoreConsigliere/e. (dr. Stefano Monaci) IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanic E N O A 6 I I 8 Z 9 5 R 1 A / . A R 4 N T T / S 6 Il Presidente I U 2 E B G . I . R E . (dr. Enrico Altier L R R P L . T A D A . L B E A D T I A S E 1 I T N 3 E R 1 S N E E . I S T N A E A M 24 LUG. 2002 Oggi IL CANCELLERE CT Ascanio 1