Sentenza 2 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14729 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLIC ITALIANA4 47-29 4014 GGETTO: TALIANO IN NOME DEL NE LA CORTE SU PRE NA DI CAS A Lavoro R.G. n. 2379/99 SEZIONE LAVORO Cron. 28731 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Sergio Mattone Rep. Consigliere Rel. Ud. 27.03.2003 " Giovanni Prestipino " Mario Putaturo Donati Visado זי IT DO De Matteis 11 " CU IT ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.r.l. CASE DI CURA RIUNITE, in amministrazione in persona dei Commissaristraordinaria, straordinari pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, Viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dei Proff. Avv. Edoardo Ghera e Domenico Garofalo, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del controricorso. - Ricorrente 1850
contro
TU IC, già elett.te dom.to in Roma, Via Salvatore Di Giacomo n. 66, presso lo studio dell'Avv. Paris Carretta ed ora presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. 4 Mauro Fusaro in forza di procura speciale per atto Notaio Giuseppe Cardinali di Bari del 21.5.2001, Rep. n. 28053. - Resistente con procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 2003 del 27.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.03.2000 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Edoardo Ghera per la società ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi. Svolgimento del processo Con sentenza del 2 novembre 1996 il Pretore del lavoro di Bari dichiarava improponibile la domanda con la quale IC TU aveva chiesto la condanna della s.r.l. Case di Cura Riunite, sua datrice di lavoro posta in amministrazione straordinaria, a pagargli la complessiva somma di L. 54.816.663, a titolo di superminimo per l'attività lavorativa svolta quale medico chirurgo per il periodo dal 14 dicembre 2 1995 al 13 dicembre 1995 (successivo all'apertura del procedimento concorsuale). M Questa pronuncia, impugnata dal TU, veniva riformata dal Tribunale di Bari con sentenza del 27 maggio 1998, con la quale la società Case di Cura Riunite veniva condannata a pagare al lavoratore la somma sopra indicata. Il giudice dell'appello, in primo luogo, rilevava che, trattandosi di credito di massa, in quanto maturato quando la società datrice di lavoro era stata già sottoposta alla procedura concorsuale, bene aveva fatto il VE a promuovere un ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice del lavoro e a non insinuare il credito stesso nello stato passivo straordinaria;
e, in secondodell'amministrazione luogo, osservava che fondata era nel merito la pretesa dedotta dal lavoratore, della quale era stata acquisita al giudizio la relativa prova. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso. per cassazione la società Case di Cura Riunite, che ha dedotto cinque distinti motivi poi illustrati da memoria. Il TU ha depositato la procura rilasciata al difensore. Motivi della decisione 3 Con il primo motivo dell'impugnazione la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in 1. 3 aprile 1979 n. 95, 51, 52, 111, 201, n. 267, in relazione all'art. 209 r.d. 16 marzo 1942 c.p.c. e sostiene, in sintesi, 360, primo comma n. 3, errato nel non confermare la che il Tribunale ha sentenza di improponibilità della domanda emanata dal primo giudice, dal momento che, nella procedura dell'amministrazione straordinaria anche i crediti di ancorché prededucibili, debbono essere fatti massa, per i procedimenti valere nelle forme previste concorsuali. Questo motivo è fondato. chiamate a comporre Le Sezioni Unite della Corte, manifestato nella contrasto che si era un giurisprudenza di legittimità nella materia oggetto del presente giudizio, nella sentenza n. 16429 del 21 novembre 2002 hanno affermato il principio secondo cui il credito sorto a favore del lavoratore dopo che la società datrice di lavoro è stata sottoposta al procedimento di amministrazione straordinaria deve essere fatto valere ancorché goda del trattamento di prededuzione secondo la procedura speciale di accertamento dello stato passivo, prevista dalle norme 4 della legge fallimentare, e non davanti al giudice del lavoro per mezzo dell'ordinario giudizio di cognizione. A questo principio di diritto e alle ragioni che lo sorreggono (v. la motivazione della sentenza sopra indicata), deve farsi riferimento ai fini della decisione della controversia, considerato, altresì, che da parte delle Sezioni Unite è stata anche rilevata la manifesta diinfondatezza della questione costituzionalità delle norme di legge che regolano a materia, dato che al lavoratore non è impedito il diritto di difesa in sede giurisdizionale, nell'ambito di un regolare procedimento contenzioso, mediante l'eventuale opposizione avverso la mancata ammissione del credito nello stato passivo 0 mediante l'insinuazione tardiva. Il primo motivo del ricorso deve essere, quindi, accolto e, dichiarati assorbiti gli altri motivi il secondo inerente a un profilo di asserita incompetenza del giudice adito e i rimanenti tre relativi al merito), la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (art. 382 c.p.c.): poiché la causa non poteva essere iniziata davanti al giudice del lavoro, da parte del Tribunale avrebbe dovuto essere confermata la pronuncia di improponibilità della domanda emanata dal primo giudice. 5 Atteso il contrasto giurisprudenziale che ha dato luogo all'intervento delle Sezioni Unite, giusti motivi 5 ricorrono per compensare interamente fra le parti e spese della precedente fase di merito e della presente fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 27 marzo 2003 набоша Sexpo Il Presidente: Чим SSA Il Consigliere estensore: 10° , TA . 3 RT ESA 3 'A 5 I SP . ELL N N G D 1-8-73 SI O A SEN D , E 1 I O A welle E ISTR IL CANCELLIER ITTO G G EG LE IR Depositato in Cancelleria R D A LL O E oggi, ->2 OTT. 2003 D CANCELLIERE move Joselle 6