Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9820 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
I E D ) A 4 7 S A . O n S T R S A 7 T 8 T O 9 S 1 P I A M G I s ' R r E a L T R L m L EPUBBLICA ITALIANA I A 6 A CORTE SUPREM120/0 2 D D I e , g E N a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T O e G 09820 L N L O E L 9 1 S O t A r E Oggetto B D A ( DIVORZIO - ASSEGNO EZIONE PRIMI MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI CONDIZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 880/00 - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO 2716/00 Cron. 26578 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 18/02/02 Dott. Giuseppe SALME ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO UG, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 85, presso l'avvocato PAOLA IOSSA AIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO BERTI DE MARINIS, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RA MA AN, P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA; intimati e sul 2° ricorso n° 02716/00 proposto da: 2002 RA MA AN, elettivamente domiciliata in 427 ROMA VIA MONTE DELLE PICHE 26, presso l'avvocato 1 GIUSEPPE RA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA MA RANALLI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FO UG;
intimato avversO la sentenza n. 355/98 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 16/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Berti De Marinis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Ranalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UG ES, con atto notificato il 28.1.92, ri- correva al Presidente del Tribunale Civile de L'Aquila 2 per ottenere la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio contratto con IA CE PE, in data 25.4.1961. Spiegava, inoltre, domanda volta ad ottenere la restituzione dell'immobile, costituente la casa CO- niugale, assegnata alla resistente ed alle due figlie, in sede di separazione consensuale, sostenendo che det- te ultime fossero ormai divenute economicamente auto- sufficienti. Con atto del 21.2.92, si costituiva in giudizio Ma- ria CE PE la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva il rigetto di quella avente ad oggetto la restituzione dell'immobile, giac- chè le figlie erano ancora entrambe senza reddito e con lei conviventi. In via riconvenzionale, concludeva per la condanna del ES al pagamento di un assegno mensile per il mantenimento delle due figlie e per l'attribuzione in suo favore della metà della casa CO- niugale, o quantomeno per la restituzione di una somma pari alla metà del valore dell'appartamento in parola, ovvero, delle somme dalla resistente conferite per l'acquisto dell'immobile medesimo. Con sentenza non definitiva n. 306/92, il Tribunale de L'Aquila dichiarava la cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio e, con successiva sentenza n. 27 del 1997, accoglieva la domanda del ricorrente, disat- 3 tendendo quelle riconvenzionali spiegate da IA Fran- cesca PE. Su gravame della PE, la Corte de L'Aquila ri- formava poi però parzialmente quest'ultima statuizione, dichiarando il ES tenuto a corrispondere un as- segno di mantenimento mensile, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, dell'importo di L. 300.000 per la fi- glia FA, con decorrenza 21.2.92 fino al 30.11.93 e di un assegno di pari importo per il mantemimento della figlia ED dal 21.2.92 fino al raggiungimen- to dell'indipendenza economica;
ed assegnando la casa coniugale a IA CE PE. Da qui l'ulteriore odierno ricorso per cassazione del ES, cui resiste la PE, con proposizione anche di proprio ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) I due ricorsi, in quanto proposti contro la me- desima sentenza vanno preventivamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2) Con i tre motivi in cui formalmente si articola l'impugnazione principale e che, per la loro stretta connessione, possono congiuntamente esaminarsi, il Fo- restiero in sostanza sostiene che la Corte territoriale nel condannarlo a versare alla ex moglie un contribu- to per il mantenimento della figlia maggiorenne con lei 4 convivente e non economicamente autosuf- asseritamente sia in corsa in vizi di motivazione, ed ab- ficiente bia duplicemente violato i principi sull'onere della prova. E ciò per avere, quei giudici, per un verso eso- nerato la PE dalla dimostrazione (di cui essa era onerata) di una ancora attuale situazione di convivenza con la figlia e, per altro verso, erroneamente a lui "addossato" l'onere della prova, per altro "diabolica" in regime di tutela della "privacy", della raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne, estin- tiva della obbligazione di mantenimento a carico de l genitore. La complessa censura, così formulata, è per ogni aspetto però infondata. Per quanto, in primo luogo, attiene alla riferita situazione di convivenza della madre con la figlia, la Corte de L'Aquila non ha, infatti, esonerato, come si pretende, la PE dalla correlativa prova, ma ha ben- sì ritenuto raggiunta tale prova attraverso l'esibita documentazione rilasciata dal Comune di quella città. Il che si risolve in una valutazione di merito, sul contenuto e sulla valenza probatoria delle risultanze istruttorie, non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità. Pure con riguardo, poi, alla condizione della fi- 5 glia maggiorenne la sentenza impugnata si sottrae а censura, per l'assorbente considerazione che i giudici dell'appello hanno ritenuto, del pari in fatto, che "quest'ultima pur essendosi laureata in giurisprudenza e pur avendo partecipato a corsi di formazione profes- sionale, facendo numerosi tentativi per trovare lavoro, non ha ancora ottenuto una stabile occupazione" rima- nendo per ciò, allo stato, in una "condizione di incol- pevole dipendenza economica dalla madre". Per altro, la tesi del ricorrente che vorrebbe, nella fattispecie, invertito l'oggetto e l'onere della prova, facendo carico al figlio (una volta divenuto) maggiorenne (o di chi agisce nel suo interesse) di di- mostrare una sua perdurante condizione di incapacità (od insufficienza) economica e non al genitore di pro- vare il contrario, ai fini della permanenza о meno dell'obbligazione di mantenimento del secondo nei con- fronti del primo urta con il principio di diritto, già più volte enunciato, ed al quale, comunque, anche la Corte de L'Aquila ha fatto corretto riferimento. Per cui, invece, l'obbligo dei genitore di mantenere la prole non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma continua invariato finchè il figlio non abbia raggiunto una adeguata autonomia economica. Occorrendo, quindi, perchè un tal obbligo venga meno che, appunto, 6 nicale (contestuale alla convenzione di mutuo indivi- duale) e non al momento precedente dell'assegnazione con promessa di futura vendita (cfr. nn. 12439/93; 7807/96; 4757/98 ex plurimis), ma correttamente la Cor- te di merito ha ritenuto nella specie non pertinente il fatto che l'alloggio in questione, ancorchè “assegnato" al ES prima del matrimonio, sia poi stato "acquistato" dal medesimo in epoca successiva alla sua celebrazione. Ciò in quanto il riferito “acquisto”, ri- salente comunque, come pacifico, al 1967, non poteva determinare l'ingresso dell'immobile nel regime di CO- 1 munione legale ("degli acquisti"), entrato A vigore solo a far data dal settembre 1975 ' non applicabile e agli acquisti anteriori, in difetto. (come nel caso in esame) della estensione convenzionale prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 228 della 1. 1975 n. 151. La "mancanza di univocità e serietà della prova te- stimoniale", in ordine а pretesi versamenti di somme effettuati dalla PE per contribuire al pagamento della casa acquistata dal marito, costituisce poi un apprezzamento di fatto, congruamente per altro motiva- to, riservato al giudice del merito e che non può esse- re sovvertito, come si vorrebbe, attraverso una diversa lettura, più favorevole alla ricorrente, delle risul- 8 il genitore dia la prova (che del tutto gratuitamente si assume "diabolica" ovvero impedita dalla legge di tutela della "privacy") che il figlio abbia raggiunto 1'indipendenza economica, ovvero che non l'abbia otte- nuta per sua colpevole inerzia o per suoi ingiustifica- ti rifiuti di compatibili occasioni lavorative (cfr nn 13039/95; 7990/96; 2670/98, per tutte). 3) A sua volta, con l'impugnazione incidentale, che svolge un unico complesso motivo, la PE denuncia che la Corte d'Appello non abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie e corretta applicazione delle norme sulla comunione legale dei coniugi nel re- spingere le proprie domande (delle quali torna pertanto a chiedere l'accoglimento) di attribuzione in suo favo- re, della proprietà, per metà, della casa coniugale ac- quistata in cooperativa;
di restituzione, in subordine di una somma pari alla metà del valore di quell'appartamento, di rimborso, in via ulteriormente graduata, di quanto da essa conferito per il correlati- vo acquisto. Nessuna di tali censure è, del pari, fondata. E' pur vero, infatti, in linea di principio che, caso di alloggio popolare, l'acquisto della titola- nel rità dell'immobile si verifica all'atto della stipula- zione del contratto di trasferimento del diritto domi- 7 tanze istruttorie, in questa fase di legittimità. 4) I due ricorsi vanno, pertanto, integralmente re- spinti. 5) Si compensano tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese. Roma, 18 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente 31 Mario Rosario Morelli Giovanni Losavio CORTE SUPREM E CANCELLIERE Qu Pr Deposterom selleria -511 20025146 2002 LIERËCANO I E ) D A 4 7 S . A O n S T R S 7 A T 8 T O 9 S 1 I P A o M G I z R ' r E a L T R m L L I 6 A A D D I e g , E N g O T e G L L N O E L 9 1 . S O t A r E B D A ( 9