Sentenza 20 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di ricusazione del giudice, qualora la relativa causa sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza e la dichiarazione, quindi, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, seconda parte, cod. proc. pen., debba essere proposta prima che l'udienza abbia termine, deve intendersi per "udienza", secondo il significato proprio dell'espressione, l'unità quotidiana di lavoro e non il dibattimento nel suo complesso, fatta eccezione per il caso in cui trattisi di causa di ricusazione non riconoscibile immediatamente con chiarezza.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2004, n. 47015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47015 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 20/10/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1510
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 017688/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL NN;
avverso ORDINANZA del 23/03/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
La Corte d'Appello di Bologna con ordinanza del 23-3-2004, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata il 17-3- 2004 da NN LA nei confronti del Dott. Stefano LI, Giudice di Pace di Piacenza.
Ha proposto ricorso il LA, sostenendo di aver proposto la ricusazione del giudice, perché questi all'udienza dell'11-3-2004, al fine di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione, decideva di ritirarsi nella stanza adibita a camera di consiglio, con l'imputato e la parte civile, assenti entrambi i difensore ed il P.M., ed ivi sentiva le ragioni di accusa della parte civile e le ragioni di difesa dell'imputato, nulla verbalizzando di quello che ivi fosse successo, manifestando il proprio parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie. Con l'unico motivo di ricorso il LA ha censurato l'ordinanza impugnata sostenendo che erroneamente il termine previsto dall'articolo 38 c.p.p. per la proposizione dell'istanza di ricusazione, era stato considerato scaduto, non tenendo conto del fatto che quando la causa di ricusazione divenga nota nel corso dell'udienza, il termine inizia a decorrere dalla conclusione del dibattimento, indicando, a sostegno alcune sentenze della Corte di Cassazione ed in particolare la n. 192597/1992, la 207185/1997 e la 40351/2001. La censura è infondata. L'articolo 38 c.p.p., al comma 2, seconda proposizione stabilisce:
"Se la causa (di ricusazione) è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza". La chiara disposizione di legge non consente interpretazione controverse.
Infatti la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 1^ 24-6-1999 n. 4464, e tutte le successive decisioni conformi fino a Cass. Sez 1 28-5-2003 n. 27351), ha più volte ribadito che qualora, la causa di ricusazione sia divenuta nota durante l'udienza, si applica il criterio dettato dall'art. 38, comma 2, cod.proc.pen., per il quale "la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza", intendendosi quest'ultima espressione nel suo significato proprio, di unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento.
La diversa giurisprudenza indicata dal ricorrente si riferisce ad una ipotesi assolutamente diversa. Si tratta del caso in cui i fatti idonei a determinare l'istanza di ricusazione anche se avvenuti nel corso dell'udienza, siano sfuggiti alla verbalizzazione, come pure all'attenzione e alla comprensione delle parti. In tal caso, si è ritenuto di dover privilegiare la certezza che le parti abbiano potuto avere la effettiva percezione del verificarsi di comportamenti o situazioni di fatto idonee a determinare la ricusazione, e si è interpretata la norma contenuta nell'articolo 38 comma 2 c.p.p. (anche in considerazione della "ratio legis", di garantire l'imparzialità dei giudizi, al di fuori di eccessivi formalismi), nel senso che il termine dell'udienza, inteso come "epilogo" della stessa, coincide con la chiusura del dibattimento (v Cass. Sez. 1^ 13 11-1992 n. 4677). Si è voluto cioè, nel caso in cui la causa di ricusazione non sia immediatamente emersa con chiarezza, tanto da poter essere sfuggita all'attenzione delle parti, ricomprendere tutto il tempo del dibattimento come periodo nel corso del quale tutte le richieste delle parti devono essere formulate. L'indicato ragionamento non confligge con la necessità dell'immediata proposizione dell'istanza allorché la causa di ricusazioni si manifesti con immediatezza e chiarezza nel corso di una udienza. Si tratta di situazione diverse che hanno richiesto l'intervento interpretativo della giurisprudenza al fine di garantire in entrambi i casi la possibilità alle parti di esercitare il diritto al momento dell'effettiva cognizione del verificarsi della fattispecie. Nel caso in esame i fatti sono stati palesi alle parti ed ai loro difensori immediatamente nel corso dell'udienza, sicché non può non trovare applicazione l'articolo 38 comma 2 c.p.p. nella sua esplicita dizione letterale.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2004