Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15413 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
ее 67931 T R I A T E I B T A U R M A REPUBBLICA ITALIANA . A . 1 L N 3 1 L - B 5 N T B A . . I S E N D I 4 P S . A . R E L . D 6 / / 1 6 9 8 2 E S E D R A G N E T I R S T E Z O A N I E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE ONE -UIN A15413/0 3 Composta dagli Il ri agis rat R.G.N.4089/00 Giustiniani Presidente Dott. Vito Dott. Giovanni Paolini Consigliere Cron. 31354 Dott. Eugenia Marigliano Consigliere Dott. Stefano Schirò Cons. Rel. Rep. Dott. Maria Rosaria Cultrera Consigliere Ud. 21/02/03 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67931 sul ricorso proposto da: N. ROTOLO VITTORIO, elettivamente domiciliato in Roma, via P. da Palestrina 47, presso l'avv.to Francesco Paolo Iossa, che lo rappresenta e difende insieme con l'avv.to Mercurio Galasso, del foro di Pescara, per procura speciale a margine del ricorso, -ricorrente- contro झ h AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge, -controricorrente avverso la sentenza n. 160/IV/99 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, Sezione n. 4, del 21 ottobre 1999. 1 542 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 21 febbraio 2003 dal relatore, cons. Stefano Schirò; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In seguito a processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l'Ufficio IVA di L'Aquila notificava a RI OT, esercente attività di commercio all'ingrosso di oreficeria e oggetti preziosi in Sulmona, avviso di rettifica della dichiarazione Iva per l'anno 1994, per violazione di obblighi di fatturazione e per mancata registrazione di fatture, desunte dall'accertamento di versamenti bancari effettuati dal contribuente per numerosi miliardi, senza riscontro nella sua contabilità e pertanto ritenuti costituire ricavi da vendite eseguite senza fattura. Avverso tale avviso di rettifica il contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, che respingeva il ricorso. Il successivo appello del contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. Ha proposto ricorso per cassazione il OT sulla base di due motivi, a cui ha resistito con controricorso l'Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente - premesso che l'ufficio accertatore non ha verbalizzato in contraddittorio con lui le contestazioni poste a base dell'avviso di rettifica, formulate esclusivamente tenendo conto delle operazioni registrate nei conti correnti bancari a lui intestati - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 26 M 2 ottobre 1972, n. 633, censurando che l'adita Commissione tributaria regionale abbia considerato la preventiva istruttoria in contraddittorio con il soggetto destinatario dell'accertamento una mera facoltà dell'ufficio e non un ineludibile diritto del contribuente sottoposto a controllo, in funzione del più ampio esercizio delle sue facoltà difensive. Il motivo è infondato. In tema di accertamento dell'IVA l'invito al contribuente, previsto dall'art. 51, secondo comma, n. 2 del d.P.R. 633/1972, a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'ufficio finanziario una mera facoltà, da esercitare in piena discrezionalità, e non un obbligo (Cass. 13 giugno 2002, n. 8422. Nello stesso senso, Cass. 28 luglio 2000, n. 9946). Dal mancato esercizio di tale facoltà non derivano quindi né l'illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti, né la compromissione del diritto di difesa del contribuente, potendo questi far valere le sue ragioni in sede contenziosa depositando documenti e memorie a norma dell'art. 32 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. 13 giugno 2002, n. 8422). Resta assorbita dal rigetto del primo motivo l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione finanziaria nel controricorso, d'inammissibilità della censura perché proposta per la prima volta soltanto con l'atto di appello, anche se non rilevata dalla commissione regionale. Con il secondo motivo il ricorrente, premesso che le risultanze degli accertamenti bancari, proprio a causa della sua mancata audizione in contraddittorio con l'ufficio accertatore, non potevano costituire idoneo presupposto della presunzione di maggiori ricavi, ma potevano valere nel - 3 caso di specie solo come meri indizi, da integrare con altri elementi probatori, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del d.P.R. 633/72, 2729 e 2710 c.c., per avere il giudice di appello omesso di considerare la mancanza di elementi di fatto ulteriori, rispetto ai dati desunti dagli accertamenti bancari e utilizzati per la determinazione dell'ammontare complessivo dei ricavi, idonei a conferire attendibilità al procedimento logico-deduttivo posto a base dell'accertamento e della decisione, ovvero l'esistenza di elementi, quali le rimanenze di rilevante entità, idonei a escludere la fondatezza degli argomenti presuntivi utilizzati. Il motivo è infondato. La censura, in primo luogo, si basa su di una tesi la necessità della - preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente - già disattesa esaminando il precedente motivo di ricorso. Essa inoltre non tiene conto che l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del d.P.R. 633/1972x accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e si dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione (Cass. 28 giugno 2001, n. 8826. Nello stesso senso Cass. 19 febbraio 2001, n. 2435; Cass. 21 giugno 2001, n. 8457; Cass. 1° marzo 2002, n. 2980). Discende da tale disposizione il principio che i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti possono essere posti a base delle rettifiche ed accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 del d.P.R. 633/1972 senza alcuna preclusione pregiudiziale, salvo che il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto 4 nella dichiarazione o che non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 3 febbraio 2001, n. 1569), e sulla base di una presunzione legale, che consente di riferire i movimenti bancari all'attività svolta dal contribuente in regime di IVA e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. 13 giugno 2002, n. 8422; Cass. 18 marzo 2002, n. 3929). Quanto alla contestazione mossa dal ricorrente in ordine all'utilizzazione da parte del giudice di appello di elementi probatori presuntivi, osserva la Corte che sono incensurabili, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice del merito circa lo stesso ricorso alla prova presuntiva e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata sia immune da vizi logici (Cass. 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2584; Cass. 18 marzo 2003, n. 3983). Nel caso di specie il ricorrente non ha mosso specifiche doglianze in punto di coerenza logica della motivazione, limitandosi a denunciare, con prospettazioni inerenti al merito della controversia, l'omessa valutazione da parte del giudice di appello della mancanza di ulteriori riscontri necessari a conferire attendibilità alle argomentazioni di tipo presuntivo poste a base della decisione, ovvero dell'esistenza di specifici elementi di fatto idonei a mettere in discussione le presunzioni utilizzate. Tuttavia, diversamente da quanto affermato dal OT, la sentenza impugnata ha tenuto conto di tutte le risultanze probatorie acquisite agli atti : 5 e le ha specificamente indicate nella motivazione, in particolare facendo riferimento all'esistenza di numerosi versamenti, in assegni e per contanti, per un valore totale di diversi miliardi, rilevati sui conti bancari del contribuente in assenza di prova circa la loro provenienza da fonti diverse dall'attività commerciale svolta, nonché alla mancata emissione di fatture per operazioni imponibili, all'omessa registrazione di fatture, a dichiarazioni con indicazioni inesatte e infine all'inadeguatezza del valore delle rimanenze finali, rispetto agli accertati acquisti di materia prima e oreficeria varia per un importo di diversi miliardi. Il ricorso, privo di fondamento, va conseguentemente respinto, mentre le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), di cui € 900,00 (novecento/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2003 Il consigliere estensore Il presidente i Pak Stefano Schirò Vito Giustiniani Lufero PLCAS CANCELLIERS dott. Luigi Rlitano M E R P U S DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 OTT.2003 IL. CANCELLIERE C1 oggi, det Luigi Ritano 6