Sentenza 22 giugno 2000
Massime • 1
In materia di esecuzione di pene detentive, qualora debba trovare applicazione la disciplina dettata dall'art.656, comma 10, c.p.p. per il caso del condannato che si trovi già in regime di arresti domiciliari relativamente al fatto oggetto della condanna da eseguire, e sia stata quindi disposta la sospensione dell'esecuzione con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza ai fini dell'eventuale applicazione della detenzione domiciliare (fermo restando, nel frattempo, lo stato detentivo in atto), i provvedimenti interinali che, nell'attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, siano stati adottati dal magistrato di sorveglianza, in forza del richiamo all'art.47 ter dell'ordinamento penitenziario contenuto nell'ultima parte della citata disposizione normativa, sono da ritenere sottratti ad ogni genere di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2000, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 22/06/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 4583
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 08467/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LB VA TA n. il 01.10.1976
avverso ordinanza del 08.02.2000 del
Magistrato di Sorveglianza di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Camillo Losana lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità LA CORTE OSSERVA Con ordinanza 08.02.2000 il Magistrato di sorveglianza di Salerno ha rigettato l'istanza di LB VANI TA, cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio ogni giorno dalle 8,30 alle 17 per accudire il gregge.
L'AL propone ricorso per cassazione personalmente e lamenta violazione di legge. Sostiene che egli si trovava agli arresti domiciliari;
nel frattempo la sentenza era divenuta definitiva e quindi il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto provvedere in ordine alla detenzione domiciliare. Pertanto, fino a quando il Tribunale di sorveglianza non fosse intervenuto, permaneva la disciplina degli arresti domiciliari a sensi dell'art. 284 c.p.p.. Il terzo comma di tale articolo era stato violato dal Magistrato di sorveglianza, il quale nella sua ordinanza non aveva affatto risposto alla sua istanza.
Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento in questione non è impugnabile.
Va premesso che l'AL si trovava agli arresti domiciliari (e quindi in custodia cautelare) allorché la sentenza di condanna è divenuta definitiva.
In una situazione del genere trova applicazione il comma 10 dell'art.656 c.p.p. così come modificato dall'art. 1 della legge n.165/98.
Tale comma dispone che "nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il P.M. sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del Tribunale il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova... Agli adempimenti previsti dall'art. 47 ter della legge n.354/75... provvede il magistrato di sorveglianza". La legge dunque ha inteso stabilire che nella fase intercorrente tra la definitività della sentenza di condanna e la decisione del Tribunale di sorveglianza circa l'applicazione della detenzione domiciliare al soggetto che già si trovi agli arresti domiciliari, il potere di sospendere l'esecuzione della condanna è attribuito al P.M., ( ed in vero, sempreché sussistano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 656, la sospensione dell'esecuzione della condanna è obbligatoria), ma il potere di incidere sulla situazione (di fatto detentivo-domiciliare) del condannato e di regolarne, provvisoriamente, lo svolgimento, spetta al magistrato di sorveglianza. Quest'ultima competenza non può che essere, in questa fase, provvisoria e interinale. In vero il magistrato di sorveglianza non può decidere in merito allo "status" detentivo del soggetto, "status" che permane, per espressa disposizione di legge, fino a quando il Tribunale di sorveglianza non abbia provveduto in ordine alla detenzione domiciliare. Le eventuali decisioni del magistrato di sorveglianza, in questa fase, attengono unicamente alla "gestione" in concreto della misura, che non è più quella degli arresti domiciliari e non è ancora quella della detenzione domiciliare, e che, quindi, è del tutto provvisoria, e per definizione destinata a cessare al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza. Ma, dal punto di vista del condannato, la decisione del Tribunale di sorveglianza si potrà tradurre nella sostanziale conferma dello "status" detentivo in atto, oppure nella sua revoca;
nel primo caso peraltro le modalità concrete di esecuzione della misura potranno mutare, a seconda delle prescrizioni che verranno disposte. Tutto questo per dire che l'intervento del magistrato di sorveglianza, nella fase intermedia tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la decisione del Tribunale di sorveglianza riguardante la detenzione domiciliare, è del tutto provvisorio, perché la stessa situazione del condannato è destinata ad essere oggetto di nuova valutazione da parte del già investito Tribunale di sorveglianza.
Tale competenza del magistrato di sorveglianza può essere paragonata a quella di cui allo art. 47 ter comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario, secondo il quale detto magistrato è competente a provvedere all'applicazione provvisoria (in vista del successivo intervento del Tribunale di sorveglianza) della detenzione domiciliare.
Ora: la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale, quando il magistrato di sorveglianza decide in via provvisoria in ordine a questioni già sottoposte all'esame del Tribunale di sorveglianza, il suo provvedimento non è autonomamente ricorribile per cassazione, perché tale decisione non ha una sua propria autonomia ma è diretta a regolare, in via meramente strumentale ed interinale, la situazione del condannato, fermo restando che la situazione stessa sarà valutata e regolata dal Tribunale con provvedimento (questo sì) ricorribile per cassazione. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2000