Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, L. n. 134 del 2003, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non indica il termine massimo di sospensione della prescrizione conseguente alla richiesta dell'imputato di un periodo di tempo per valutare l'opportunità di accedere al cosiddetto "patteggiamento allargato", poiché non appare irragionevole che il legislatore, per non limitare un fondamentale diritto dell'imputato, abbia rimesso alle parti ed al prudente apprezzamento del giudice l'individuazione, caso per caso, del termine più idoneo a soddisfare le specifiche esigenze della difesa.
Commentario • 1
- 1. Minaccia aggravata: nell'imputazione deve essere esposta la natura grave della minaccia (Cassazione penale n. 25222/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all' art. 612, comma 2, c.p., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa - Cassazione penale , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2009, n. 36547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36547 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 26/05/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1568
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 032951/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO TO N. IL 30/07/1968;
2) MA EO N. IL 02/01/1951;
avverso SENTENZA del 13/02/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
-1- Con sentenza del 16 febbraio 2006, il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, ha ritenuto SA RE e GI TT colpevoli del delitto di omicidio colposo in pregiudizio di DI EO e li ha condannati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite, a ciascuna delle quali ha, altresì, assegnato delle provvisionali.
Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, i due imputati: il SA quale gestore dello stabilimento della società "Esplodenti SA s.r.l.", responsabile della produzione e titolare della licenza per la detenzione e la vendita di esplosivi, il GI quale direttore tecnico dello stabilimento, in cui venivano ripulite le mine MK 16, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nelle operazioni di ripulitura dell'esplosivo delle predette mine da parte della "Esplodenti SA", avevano fornito a DI NE residui ferrosi ancora contenenti tritolo che, nel corso delle operazioni di pressaggio eseguite dallo stesso DI, era esploso, provocandone la morte.
Su appelli proposti dai due imputati, la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 13 febbraio 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei due imputati, essendo il reato loro ascritto estinto per prescrizione, ed ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata, e dunque anche le statuizioni civili in essa contenute.
Al calcolo della prescrizione i giudici del gravame sono pervenuti, richiamando la disciplina previgente le modifiche apportate con la legge n. 251/05 (non applicabile perché, per il caso di specie, prevede termini più lunghi), e dunque, partendo da anni 5 ex previgente art. 157 c.p., n. 4, e tenendo conto del prolungamento ex art. 160 c.p., il periodo massimo di prescrizione è stato individuato in anni 7 e mesi 6, ancora prorogato di 10 mesi e 21 giorni per rinvii del procedimento determinati da impedimenti della difesa, dalla pendenza di istanza di rimessione e dalla richiesta dell'imputato di termine per valutare la possibilità di accedere al cd. patteggiamento allargato (quest'ultimo periodo calcolato in 6 mesi e 26 giorni); in definitiva, secondo la corte territoriale la prescrizione è maturata il 9.7.06, e dunque dopo la sentenza di primo grado che è del 16.2.06.
Avverso tale sentenza ed avverso l'ordinanza dibattimentale del 13.2.07 ricorrono i due imputati che, congiuntamente, deducono:
a) Violazione di legge in relazione alla ritenuta, con la richiamata ordinanza, manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale della L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, comma 2, nella parte in cui non indica il termine massimo di sospensione della prescrizione conseguente alla richiesta dell'imputato di un periodo di tempo per valutare l'opportunità di accedere alle nuove forme di rito alternativo previste dalla predetta legge. Tale mancata indicazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, posto che due identiche fattispecie delittuose, commesse nello stesso giorno ed a fronte degli stessi atti interruttivi, sarebbero sottoposti a diversi termini prescrizionali a seconda del periodo di rinvio disposto in udienza;
rinvio dettato non da predeterminati criteri processuali, ma da opportunità soggettive, in tal guisa determinandosi una disparità di trattamento in violazione dell'art.3 Cost.. Ciò peraltro, nel momento in cui il legislatore con la L. n. 251 del 2005, si è preoccupato di fissare i termini massimi di sospensione e di interruzione della prescrizione proprio per sottrarre la materia alla discrezionalità del giudice. La questione avrebbe rilevanza poiché proprio grazie al calcolo del periodo di 6 mesi e 26 giorni concesso dalla L. n. 134 del 2003, ex art. 5 (invece dei 45 concessi da detta legge), il tempo della prescrizione si è prolungato altre la data di emissione della sentenza di primo grado;
b) Violazione dell'art. 157 c.p.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005. Sostengono i ricorrenti che il reato contestato era già
prescritto al tempo della sentenza di primo grado;
in particolare, avrebbe errato la corte territoriale allorché ha indicato in 7 anni e 6 mesi il periodo massimo di prescrizione previsto dalla vecchia e dalla nuova disciplina per il reato in questione, laddove, partendo (secondo la nuova disciplina) dalla pena edittale massima di 5 anni e con l'aumento di 1 anno e 3 mesi per gli atti interruttivi, si avrebbe un termine massimo di prescrizione pari a 6 anni e 3 mesi, decorso ben prima della sentenza di primo grado, pur calcolando i 6 mesi e 26 giorni dovuti alla L. n. 134 del 2003. SA RE deduce ancora, con separato atto d'impugnazione:
a) Manifesta illogicità della sentenza impugnata e travisamento dei fatti, con riguardo all'affermazione di responsabilità, alla quale i giudici del merito sarebbero pervenuti attraverso un'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti e senza tener conto che il procedimento di inertizzazione delle mine era stato correttamente eseguito dal preposto PI Carlo, peraltro assolto dal primo giudice;
mentre il sequestro di altre 11 mine, effettuato il 21.2.98, aveva consentito di accertare l'avvenuta e corretta inertizzazione delle stesse;
b) Violazione di legge con riguardo alla qualifica di "gestore" dello stabilimento attribuita al ricorrente, laddove nessun incarico dirigenziale egli aveva mai ricoperto nell'azienda; in ogni caso, si soggiunge nel ricorso, ove anche tale qualifica dovesse riconoscersi, dovrebbe prendersi atto dell'avvenuta delega al direttore tecnico dello stabilimento al coimputato, ing. GI, di ogni competenza sotto il profilo tecnico, operativo, antinfortunistico, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale e con le relative responsabilità.
Ambedue i ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
-2- I ricorsi sono infondati.
Il tema della prescrizione, congiuntamente riproposto dai ricorrenti, è già stato affrontato e risolto dalla corte territoriale con decisione del tutto coerente rispetto ai dati fattuali acquisiti e conforme alla normativa di riferimento applicabile nel caso di specie.
A) I giudici del gravame hanno, quindi, anzitutto correttamente individuato nelle disposizioni previgenti le modifiche legislative apportate all'istituto della prescrizione con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, le norme da applicare, alla stregua di quanto disposto dalla norma transitoria di cui all'art. 10 della legge citata che esclude che possano applicarsi ai processi pendenti i nuovi termini di prescrizione allorché gli stessi risultino più lunghi di quelli previgenti. Ipotesi, quest'ultima, verificatasi nel caso di specie, ove si consideri che, tenuto conto del titolo del reato, quale ritenuto dal giudice del dibattimento, il termine prescrizionale era fissato, dalla disciplina previgente, in cinque anni (art. 157 c.p., comma 1, n. 4), a fronte dei sei anni indicati dalla nuova formulazione dello stesso art. 157 c.p.. E dunque, del tutto ingiustificata è la censura proposta, a tale riguardo, dai ricorrenti.
B) Altrettanto correttamente, gli stessi giudici, nel calcolare i termini di prescrizione, già prolungati ex art. 160 c.p., u.c., hanno tenuto conto dei 10 mesi e 21 giorni di sospensione determinata da rinvii del processo per esigenze prospettate dalla difesa, ivi compresa quella (pari a 6 mesi e 26 giorni) nascente dalla legge sul cd. "patteggiamento allargato" (12.6.03 n. 134), che consentiva all'imputato di chiedere la sospensione del procedimento in corso al fine di valutare l'opportunità di patteggiare la pena. Con particolare riferimento al periodo di sospensione dovuto alla predetta legge, nonché alla pretesa dei ricorrenti di non considerare, ai fini della prescrizione, l'intero periodo (di 6 mesi e 26 giorni) concretamente concesso all'imputato per consentirgli di effettuare le proprie scelte, e di limitare detto periodo a soli 45 giorni, correttamente la corte territoriale ha rilevato come la L. n.134 del 2003, nel concedere all'imputato un termine per la scelta del rito, non prevedeva che il rinvio del processo dovesse essere contenuto nel limite di 45 giorni. Tale termine, invero, era previsto come limite temporale minimo entro il quale il procedimento doveva essere sospeso per consentire all'impunto di maturare le proprie scelte.
Del tutto legittimamente, quindi, la predetta corte ha preso in considerazione l'intero periodo di sospensione.
C) Manifestamente infondata è, poi, la proposta questione di legittimità costituzionale della L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 2. Anche a tale riguardo i giudici del gravame si sono correttamente espressi con l'ordinanza dibattimentale del 13.2.07. In particolare, nessuna violazione del principio di uguaglianza è riscontrabile nella norma sopra richiamata, con la quale il legislatore ha evidentemente inteso garantire all'imputato il tempo necessario per valutare la propria posizione e formulare le richieste ritenute più opportune. Richieste che, riguardando la scelta del rito ed essendo, in conseguenza, profondamente incidenti sul diritto di difesa, lo stesso legislatore ha opportunamente ritenuto di non contenere in prestabiliti limiti temporali, se non quello minimo di 45 giorni, lasciando alle parti ed al prudente apprezzamento del giudice la individuazione, caso per caso, il termine più idoneo adeguato alle specifiche esigenze di difesa. Si è trattato, quindi, di una scelta tutt'altro che irragionevole, essendo stata dettata dall'esigenza di non limitare un fondamentale diritto dell'imputato. Nè contraddizioni possono rilevarsi tra detta norma e quella introdotte dalla L. n. 251 del 2005, che fissa i termini massimi di sospensione ed interruzione della prescrizione. Invero, le normative richiamate disciplinano situazioni del tutto diverse, rispondendo quest'ultima all'esigenza di evitare il prolungarsi dei processi per contingenti e variabili difficoltà dell'imputato o del suo difensore, e dunque questioni non riguardanti scelte di fondo, incidenti sul diritto di difesa, quale quella relativa alla individuazione del rito.
Per concludere sul punto, del tutto corretta ed immune da censure è la decisione dei giudici del gravame di dichiarare prescritto il reato contestato agli odierni ricorrenti e di ritenere maturato il termine prescrizionale alla data del 9 luglio 2006.
D) Infondati sono anche i motivi di ricorso autonomamente proposti da SA RE.
a) Il primo di tali motivi, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata ed il travisamento dei fatti in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile.
A tale proposito, occorre rilevare che l'imputato ricorrente, pur formalmente deducendo i vizi sopra richiamati, sostanzialmente propone all'esame di questa Corte una rilettura del materiale probatorio posto dai giudici del merito a sostegno della loro decisione, ricorrendo ad osservazioni di puro merito del tutto estranee al giudizio di legittimità.
I giudici del gravame, d'altra parte, dopo attento esame degli atti e della sentenza di primo grado, e dopo un'attenta ricostruzione dei fatti e delle ragioni di doglianza esposte dall'imputato nell'atto di appello, hanno ritenuto, con motivazione del tutto congrua e coerente sul piano logico, la rilevanza, in termini d'accusa, degli elementi probatori acquisiti, sulla scorta dei quali il primo giudice aveva affermato la responsabilità dell'imputato. Decisione che la corte territoriale ha ritenuto di ribadire rilevando: a) che la "Esplodenti SA" aveva realmente spedito alla ditta "DI Alfredo s.r.l." degli involucri di mine MK 16 dopo avere proceduto all'asporto, dall'interno delle stesse, dell'esplosivo; b) che il DI, al momento della detonazione, stava lavorando proprio a detti involucri;
c) che lo scoppio era riconducibile ad esplosivo ad alto potenziale quale il TNT;
d) che sui frammenti repertati dopo l'esplosione erano stati rinvenuti residui di tritolo misti al DNT, con cui il primo era miscelato all'interno delle mine;
d) che vi era compatibilità della detonazione con la lavorazione in atto degli involucri di mina;
e) che il procedimento di demilitarizzazione in uso presso la "Esplodenti SA" era inidoneo a bonificare le mine, come emerso in sede di accertamenti tecnici per il fatto che almeno una delle mine spedite dalla SA alla DI presentava residui di una polvere utilizzata nel processo di ripulitura delle mine;
f) che di tale inidoneità si era avuto preciso riscontro nella circostanza che, dopo l'incidente al DI, il procedimento di bonifica era stato modificato.
Osservazioni ed argomentazioni che i giudici del merito hanno esposto richiamandosi anche ai risultati delle consulenze in atti e della relazione del perito ZO, che aveva fortemente criticato la procedura di ripulitura degli involucri, ritenuta carente e non idonea a garantire la totale rimozione dei residui.
A fronte di tale argomentare, il ricorrente si limita alla generica contestazione delle risultante peritali, alla segnalazione dell'assoluzione di PI Carlo, addetto al processo di inertizzazione - evidentemente dovuta al fatto che non l'operato di costui, bensì l'accertata inidoneità del processo di pulitura è stata la causa dell'incidente - a proporre dubbi sulle caratteristiche della macchina sulla quale stava lavorando la vittima e su altre emergenze processuali, attraverso le quali il ricorrente tende sostanzialmente a proporre una inammissibile rivalutazione di elementi probatori comunque attentamente vagliati dai giudici del merito.
b) Quanto alla posizione dell'imputato all'interno della "Esplodenti SA", del cui consiglio di amministrazione era componente, ed alla qualifica attribuitagli di gestore dello stabilimento e di responsabile della produzione, dallo stesso contestata, i giudici del gravame hanno rilevato che l'attribuzione all'imputato di tale qualifica era chiaramente emersa, così come era emerso il possesso, da parte dello stesso, di specifiche competenze tecniche che, anche in vista delle funzioni direttive svolte all'interno dello stabilimento nell'ambito dell'attività riguardante il trattamento del materiale e la lavorazione del prodotto, lo rendevano responsabile della sicurezza dei materiali prodotti e ceduti a terzi. In particolare, sono state richiamate le dichiarazioni rese dall'ispettore Almonti, anche nella parte - segnalata dal ricorrente e dallo stesso ritenuta rilevante ai fini del giudizio - in cui il teste ha riferito della intestazione all'ing. GI, a partire dal 1996, della licenza sia per fabbricare che per demilitarizzare i manufatti bellici. Intestazione che, si sostiene nel ricorso, avrebbe dovuto escludere qualsiasi coinvolgimento del SA nella vicenda e che, viceversa, la corte territoriale ha legittimamente ritenuto non significativa nei termini invocati dal ricorrente. Ciò perché, ha sostenuto la stessa corte nella sentenza impugnata, se era vero che il GI era l'intestatario della licenza, era anche vero che questa, secondo quanto accertato dai giudici del merito attraverso l'esame della documentazione in atti, veniva richiesta da costui ed allo stesso concessa non in proprio, bensì in nome, per conto e nell'interesse della "Esplodenti SA". E dunque, la titolarità al GI della licenza nulla rileva, secondo il condivisibile giudizio della predetta corte, in termini di estraneità dell'odierno ricorrente alla qualifica attribuitagli. Nel ricorso, d'altra parte, si finisce con il riconoscere il ruolo di gestore dell'azienda ricoperto dall'imputato, anche se poi, per escluderne le responsabilità, si sostiene che lo stesso avesse delegato le proprie funzioni, sotto il profilo tecnico, operativo ed antinfortunistico, al GI. Delega che, tuttavia, per essere operativa deve assumere forma espressa e formale ed essere contenuta in un documento sul quale, nel caso che qui interessa, il ricorrente non fornisce alcuna concreta indicazione e del quale non risulta esservi traccia in atti. Un delega, in ogni caso, ove anche esistente nelle forme previste, non varrebbe ad escludere l'obbligo del delegante di vigilanza e di controllo dell'operato del delegato. I ricorsi devono, in conclusione, essere rigettati ed i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2009