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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10318 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE DO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG PIERGIORGIO MOROSINI, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto in data 9 febbraio 2022, ha rigettato l'appello proposto da OM RE avverso il decreto con cui il Tribunale della stessa città, sezione misure di prevenzione, aveva respinto l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con Penale Sent. Sez. 1 Num. 10318 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 06/10/2022 obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni. Tale misura era stata disposta dal medesimo Tribunale con decreto in data 16.9.1996, definitivo il 4.3.1997. Ad avviso della Corte territoriale, nonostante il lungo tempo decorso dalla adozione della misura, permaneva il giudizio di pericolosità sociale del RE. Egli, infatti, condannato alla pena di sette anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., si era sottratto all'esecuzione, dapprima della misura cautelare, e poi della pena, la quale, infine, nel 2015 era stata dichiarata estinta ex art. 172 cod. pen. Nel 2016 era stato indagato per il delitto di minaccia grave nei confronti di EM ED, il quale aveva contribuito alla fine della sua latitanza. Benché il procedimento fosse stato archiviato per l'assenza di elementi che consentissero di riferire al RE l'utenza telefonica dalla quale erano partite le telefonate minacciose, e nonostante la mancanza di elementi per attribuire al ricorrente la voce che aveva profferito le minacce, tuttavia, ad avviso della Corte d'appello, non era stata sconfessata l'intrinseca attendibilità della persona offesa. In ogni caso, non erano stati forniti elementi positivi atti a dimostrare che il RE avesse ripudiato il modello comportamentale criminoso. 2. Avverso tale provvedimento il RE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti. 2.1. La difesa osserva preliminarmente che la pena irrogata dalla Corte d'appello nel 1999 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stata dichiarata estinta per prescrizione e non vi sono pendenze successive a carico del ricorrente. Rileva inoltre come il lungo lasso di tempo, di ben 26 anni, dalla applicazione della misura di prevenzione, debba portare a ritenere cessate le cause che ne avevano determinato l'applicazione e l'originaria pericolosità sociale debba essere rivalutata alla luce dell'evoluzione della personalità del ricorrente. Inoltre, si lamenta la carenza o apparenza di motivazione perché il provvedimento impugnato trasferirebbe sul ricorrente l'onere di provare il proprio reinserimento sociale e, comunque, trae argomento in ordine alla perdurante sussistenza della pericolosità sociale dalla durata della misura originariamente applicata, dall'essersi il medesimo sottratto all'esecuzione della pena e da un procedimento archiviato. Ad avviso della difesa, il provvedimento impugnato, in contrasto con gli artt. 5 CEDU e 2, protocollo 4, CEDU, baserebbe il proprio giudizio su indagine solo retrospettiva, che non tiene conto della evoluzione della personalità del ricorrente. k 2 2.3. Si deduce, altresì, l'illegittimità del provvedimento e il vizio di motivazione dal momento che la valutazione operata dalla Corte d'appello sarebbe ancorata a indagini relative ad un fatto di minacce e molestie telefoniche, per il quale era intervenuto il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, sicché nessuna condotta penalmente rilevante era stata accertata a carico del RE. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Motivi della decisione 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. 2. La revoca o la modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione presuppongono, oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall'adozione del provvedimento stesso, l'accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che l'hanno determinato. Tale accertamento deve essere svolto tenendo conto, non solo dell'assenza di pregiudizi penali e giudiziari riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura o comunque recenti, ma anche di tutta la condotta della persona (Sez. 1, n. 25850 del 25/03/2011, Pagliara, Rv. 250715 - 01). È pertanto necessaria la valutazione degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità del proposto in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947 - 01) al fine di verificare che il comportamento attuale del soggetto sia indice, nel suo complesso, di riadattamento sociale del medesimo, tale dunque da non giustificare il mantenimento della misura di prevenzione. 3. Nella specie, la Corte d'appello si è attenuta a tali principi e, con motivazione congrua e adeguata, ha dato conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto tuttora sussistente la pericolosità sociale del ricorrente, nonostante il tempo trascorso dalla sentenza del Tribunale di Palermo che ne aveva accertato la responsabilità per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Essa ha infatti messo in luce come l'elevato grado di pericolosità del ricorrente, valutato al momento dell'applicazione della misura, ne avesse determinato l'applicazione nella durata pari al massimo edittale, in considerazione 3 della pluriennale appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra" nel corso degli anni '80 e '90. Tale valutazione è stata poi attualizzata alla luce del comportamento successivamente tenuto dal RE il quale, benché condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., si era sottratto all'esecuzione sia della misura cautelare sia alla pena, tanto che questa era stata successivamente dichiarata estinta ex art. 172 cod. pen. La conclusione in ordine al mancato ripudio del modello comportamentale tenuto in passato è stata ulteriormente avvalorata dai fatti oggetto del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente nel 2016 per minaccia grave nei confronti di EM ED, il quale aveva contribuito alla sua cattura mentre era latitante nel Regno Unito. La valutazione degli elementi oggetto di tale procedimento, operata dalla Corte territoriale, non è preclusa dalla circostanza che esso sia stato archiviato dal momento che, «in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 02). E ciò in quanto la regola di giudizio che presiede all'archiviazione è affatto eterogenea rispetto al "contenuto cognitivo" associabile ad una sentenza assolutoria, dovendo comunque, il giudice della prevenzione valutare attentamente il provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 02, in motivazione). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato atto della circostanza che l'archiviazione del suddetto procedimento era conseguente alla «assenza di riscontri oggettivi circa la riferibilità allo stesso [RE] dell'utenza indicata dalla parte offesa» e per la mancanza di una registrazione fonica «atta a fornire solidi elementi di riscontro alla di lui operata identificazione». Tuttavia, con motivazione impeccabile, ha illustrato le ragioni per cui da detto procedimento dovevano ricavarsi elementi attestanti la perdurante pericolosità del prevenuto, individuandoli specificamente nell'attendibilità della persona offesa, non esclusa dal provvedimento di archiviazione, nel particolare contesto in cui la condotta minacciosa si inseriva - dopo l'interruzione della ventennale latitanza del RE, avvenuta con il contributo del ED -, nelle modalità della minaccia, espressa in siciliano, le quali evidenziavano la perdurante adesione allo stile intimidatorio del sodalizio criminoso del quale aveva fatto parte e del cui ripudio non erano stati forniti elementi. 4 In sostanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non si è limitato ad operare una valutazione solo retrospettiva del comportamento del RE, ma, al contrario, ha tenuto conto delle condotte successive, desumendo proprio da queste e dalla loro perdurante correlazione con quelle precedenti, il giudizio di attualità della pericolosità, tale da giustificare il diniego di revoca. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.
lette le conclusioni del PG PIERGIORGIO MOROSINI, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto in data 9 febbraio 2022, ha rigettato l'appello proposto da OM RE avverso il decreto con cui il Tribunale della stessa città, sezione misure di prevenzione, aveva respinto l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con Penale Sent. Sez. 1 Num. 10318 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 06/10/2022 obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni. Tale misura era stata disposta dal medesimo Tribunale con decreto in data 16.9.1996, definitivo il 4.3.1997. Ad avviso della Corte territoriale, nonostante il lungo tempo decorso dalla adozione della misura, permaneva il giudizio di pericolosità sociale del RE. Egli, infatti, condannato alla pena di sette anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., si era sottratto all'esecuzione, dapprima della misura cautelare, e poi della pena, la quale, infine, nel 2015 era stata dichiarata estinta ex art. 172 cod. pen. Nel 2016 era stato indagato per il delitto di minaccia grave nei confronti di EM ED, il quale aveva contribuito alla fine della sua latitanza. Benché il procedimento fosse stato archiviato per l'assenza di elementi che consentissero di riferire al RE l'utenza telefonica dalla quale erano partite le telefonate minacciose, e nonostante la mancanza di elementi per attribuire al ricorrente la voce che aveva profferito le minacce, tuttavia, ad avviso della Corte d'appello, non era stata sconfessata l'intrinseca attendibilità della persona offesa. In ogni caso, non erano stati forniti elementi positivi atti a dimostrare che il RE avesse ripudiato il modello comportamentale criminoso. 2. Avverso tale provvedimento il RE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti. 2.1. La difesa osserva preliminarmente che la pena irrogata dalla Corte d'appello nel 1999 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stata dichiarata estinta per prescrizione e non vi sono pendenze successive a carico del ricorrente. Rileva inoltre come il lungo lasso di tempo, di ben 26 anni, dalla applicazione della misura di prevenzione, debba portare a ritenere cessate le cause che ne avevano determinato l'applicazione e l'originaria pericolosità sociale debba essere rivalutata alla luce dell'evoluzione della personalità del ricorrente. Inoltre, si lamenta la carenza o apparenza di motivazione perché il provvedimento impugnato trasferirebbe sul ricorrente l'onere di provare il proprio reinserimento sociale e, comunque, trae argomento in ordine alla perdurante sussistenza della pericolosità sociale dalla durata della misura originariamente applicata, dall'essersi il medesimo sottratto all'esecuzione della pena e da un procedimento archiviato. Ad avviso della difesa, il provvedimento impugnato, in contrasto con gli artt. 5 CEDU e 2, protocollo 4, CEDU, baserebbe il proprio giudizio su indagine solo retrospettiva, che non tiene conto della evoluzione della personalità del ricorrente. k 2 2.3. Si deduce, altresì, l'illegittimità del provvedimento e il vizio di motivazione dal momento che la valutazione operata dalla Corte d'appello sarebbe ancorata a indagini relative ad un fatto di minacce e molestie telefoniche, per il quale era intervenuto il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, sicché nessuna condotta penalmente rilevante era stata accertata a carico del RE. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Motivi della decisione 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. 2. La revoca o la modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione presuppongono, oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall'adozione del provvedimento stesso, l'accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che l'hanno determinato. Tale accertamento deve essere svolto tenendo conto, non solo dell'assenza di pregiudizi penali e giudiziari riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura o comunque recenti, ma anche di tutta la condotta della persona (Sez. 1, n. 25850 del 25/03/2011, Pagliara, Rv. 250715 - 01). È pertanto necessaria la valutazione degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità del proposto in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947 - 01) al fine di verificare che il comportamento attuale del soggetto sia indice, nel suo complesso, di riadattamento sociale del medesimo, tale dunque da non giustificare il mantenimento della misura di prevenzione. 3. Nella specie, la Corte d'appello si è attenuta a tali principi e, con motivazione congrua e adeguata, ha dato conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto tuttora sussistente la pericolosità sociale del ricorrente, nonostante il tempo trascorso dalla sentenza del Tribunale di Palermo che ne aveva accertato la responsabilità per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Essa ha infatti messo in luce come l'elevato grado di pericolosità del ricorrente, valutato al momento dell'applicazione della misura, ne avesse determinato l'applicazione nella durata pari al massimo edittale, in considerazione 3 della pluriennale appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra" nel corso degli anni '80 e '90. Tale valutazione è stata poi attualizzata alla luce del comportamento successivamente tenuto dal RE il quale, benché condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., si era sottratto all'esecuzione sia della misura cautelare sia alla pena, tanto che questa era stata successivamente dichiarata estinta ex art. 172 cod. pen. La conclusione in ordine al mancato ripudio del modello comportamentale tenuto in passato è stata ulteriormente avvalorata dai fatti oggetto del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente nel 2016 per minaccia grave nei confronti di EM ED, il quale aveva contribuito alla sua cattura mentre era latitante nel Regno Unito. La valutazione degli elementi oggetto di tale procedimento, operata dalla Corte territoriale, non è preclusa dalla circostanza che esso sia stato archiviato dal momento che, «in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 02). E ciò in quanto la regola di giudizio che presiede all'archiviazione è affatto eterogenea rispetto al "contenuto cognitivo" associabile ad una sentenza assolutoria, dovendo comunque, il giudice della prevenzione valutare attentamente il provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 02, in motivazione). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato atto della circostanza che l'archiviazione del suddetto procedimento era conseguente alla «assenza di riscontri oggettivi circa la riferibilità allo stesso [RE] dell'utenza indicata dalla parte offesa» e per la mancanza di una registrazione fonica «atta a fornire solidi elementi di riscontro alla di lui operata identificazione». Tuttavia, con motivazione impeccabile, ha illustrato le ragioni per cui da detto procedimento dovevano ricavarsi elementi attestanti la perdurante pericolosità del prevenuto, individuandoli specificamente nell'attendibilità della persona offesa, non esclusa dal provvedimento di archiviazione, nel particolare contesto in cui la condotta minacciosa si inseriva - dopo l'interruzione della ventennale latitanza del RE, avvenuta con il contributo del ED -, nelle modalità della minaccia, espressa in siciliano, le quali evidenziavano la perdurante adesione allo stile intimidatorio del sodalizio criminoso del quale aveva fatto parte e del cui ripudio non erano stati forniti elementi. 4 In sostanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non si è limitato ad operare una valutazione solo retrospettiva del comportamento del RE, ma, al contrario, ha tenuto conto delle condotte successive, desumendo proprio da queste e dalla loro perdurante correlazione con quelle precedenti, il giudizio di attualità della pericolosità, tale da giustificare il diniego di revoca. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.