Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5598 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 64405 LA CORTE SUP0 5598 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI 2.P. 26/4/1986AAZIONE ALL N. S TRIBUTARIA " SEZIONI. ' UINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 9236/99 Dott. Enrico Papa Presidente Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 12314 Dolt. Eugenio Amari Consigliere Rep. Ud. 2 ottobre 2002 Dolt. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64 405 sul ricorso proposto il 29 aprile 1999 cla: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, ey presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
FE OS residente in [...], alla via De Ga- speri, n. 11 e FE ZO . Iesidente in Caserta, alla via Tor- retta, coop. Alba intimati avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. XXXV n. 76 18 marzo 1998. Udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 2 ot- ARZ AT T tobre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del registro di Caserta notificava il 10 febbraio 1994 agli eredi OS e ZO FE avviso di liquidazione dell'impo- sta di successione e dell'in.v.im, complementare relative alla succes sione ad L'mberto FE, oggetto di accertamento resosi definitivo a seguito della sentenza n. 1251, cmessa il 21 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di S. Maria Capua Vetere. I FE impugnavano l'avviso e deducevano la carenza di motiva- zione dell'accertamento, l'eccessiva valutazione dei beni e la prescri zione del diritto dell'anuninistrazione finanziaria alla riscossione del le imposte. La commissione tributaria di 1° grado rigettava l'impugnazione e la decisione, appellata dai contribuenti, era riformata il 18 marzo 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale. premesso che non risultavano dagli atti del processo la data in cui l'accertamento cra divenuto definitivo per la mancata impugnativa della sentenza n. 1251/89 ed il tenore di tale decisione, accoglieva il gravame sul rilievo che l'Ufficio non aveva dato alcuna prova della tempestività dell'avviso di liquidazione, né aveva messo i giudici in condizione di esprimersi sulla legittimità e congruità della liquida- zione. Il Ministero delle finanze ricorreva con un mezzo per la cassazione MAAL JA T della sentenza e denunciava la violazione e la fulsa applicazione dell'art. 76, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, dell'art. 57, 2°CO.,1. 30 di- cembre 1991, n. 413, dell'art. 2697, c.c.. e degli artt. 112 e 115, c.p.c., e l'erroneità, insufficienza e contaddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. I contribuenti si sarebbero limitati nell'atto di appello, infatti, ad ec- cepire la prescrizione del diritto dell'amministrazione finanziaria, senza soddisfare il loro onere di allegazione e di prova dei fatti sui quali era fondata l'eccezione, e, in ogni caso, il giudice non avrebbe considerato che l'art. 57, 2° co.. 1. 30 dicembre 1991, n. 413, aveva disposto per il biennio dall' gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 la sospensione anche dei termini di decadenza e di prescrizione riguar- danti l'accertamento e la riscossione delic imposte complementari di successione ed in.v.im. 念 Gli intimati FE non resistevano. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato che il Ministero delle finanza non ha do- cumentato l'avvenuta notifica a mezzo posta del ricorso per cassa- zione, giacché non risultano allegati agli atti gli avvisi di ricevimento dej relativi plichi raccomandati inviati il 29 aprile 1999 agli intimati. Tali avvisi, non esaurendosi la notifica per mezzo del servizio postale con la spedizione dell'atto, ma perfezionandosi con la sua consegna al destinatario, ovvero con l'esaurimento delle formalità della com- piuta giacenza, costituiscono i soli documenti idonei a provare sia Ja consegna c sia l'identità della persona a mani della quale la consegna " è stata eseguita. Ne consegue, essendo stato adottato tale strumento per la notifica del ricorso, che la mancata produzione degli avvisi, non soccorrendo in senso contrario alcuna condotta degli intimati, comporta da un punto di vista processuale l'inesistenza della norificazione, della quale non può neppure essere disposta la rinnovazione consentita in caso di nul- lità dall'art. 291, c.p.c., e la conseguente inammissibilità del ricorso (cfr.: Cass. civ.. sez. I. sent. 4 febbraio 1999, n. 965). Va aggiunto che un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è rinvenibile nella carenza d'interesse derivante dalla mancata im- pugnazione di una delle due ragioni autonome della sentenza, ciascu- na delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la DAA decisione, costituita dalla mancata prova da parte dell'amministra zione finanziaria dell'esattezza e legittimità della liquidazione. L'eventuale accoglimento della censura relativa all'intervenuta pre- scrizione della pretesa fiscale, invero, non potrebbe incidere sull'altra ratio decidendi non censurata, con l'effetto che la sentenza impugna- la resterebbe pur sempre legittimamente fondata su di essa (cfr.: Cass. civ., scz. III, sent. 18 luglio 2000, n. 9449; Cass. civ., sez. lav., sent. 10 maggio 2000, n. 6023; Cass. civ., sez.
1. sent, 28 agosto 1999. D. 9057),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 ottobre 2002. Il presidente Il consigliere est. AMAZIN 3 .103847 g O i g R 2 O 0 D F 0 3 L E C A I A R A O S C N T E O L I I E T N P D d o t t . M a s s i m o O d d o d o t t . E n r i c o P a p a E n r i c o