Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7995 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
A N IA L ITA ICA BL B I O D . T A R T I S A N O G P R O M I A D A E 0 7.995/02 E R D I NOME DEL POPOLO ITALIANO T , E R E S O T O R L T N A S E I O S G E T Oggetto E T P I R IR A D R Risoluzione SEZIONE TERZA CIVILE E O P affitto O agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2033/00 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. RA TRIFONE Dott. Bruno DURANTE Consigliere Cron.22012 Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere Rep. Ud. 07/12/01 Dott. BE TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UD AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO VETERE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
UD MO, UD BE;
intimati - avverso la sentenza n. 4/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione specializzata agraria, emessa il 2001 09/01/99 e depositata il 22/01/99 (R.G. 398/98); 2124 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24.9.1997 DI Save- rio esponeva: che con scrittura privata dell'1.9.1977 DI RA [padre] aveva concesso in affitto a Bru- SCO RT e RE, figli naturali, che erano stati successivamente riconosciuti [da DI RA (comune genitore)] assumendo il nome di DI RE e RT, il fondo rustico con annessi fabbricati in agro di S. Mar- co Argentuno, c. da Corso;
che alla morte di DI Fran- cesco nel rapporto d'affitto erano subentrati;
figli legittimi DI BE, NA, RO, UI, AL, FA ed esso ER;
che nel 1978 FA gli aveva venduto un appezzamento di На 5 del detto fondo Corso e che il rapporto di affittanza in riferimento a tale apprezzamento era intercorso tra esso DI ER e DI RE e RT;
che questi ultimi erano in mora nel pagamento del canone per complessive L. 700.000; ciò premesso, e premesso altresì di avere adempiuto agli incombenti previsti dalla legge n. 203/1982, evo- 2 cava DI RE e DI RT dinanzi alla Sezione spe- cializzata agraria del tribunale di Cosenza per sentir dichiarare risolto il contratto di affitto per morosità degli affittuari, con condanna dei medesimi al rilascio del fondo ed al pagamento dei canoni in ragione di L. 700.000, oltre accessori, ovvero, in subordine, per sentir dichiarare cessato il contratto, per intervenuta scadenza, alla data del 10.11.1997, con ogni consequen- ziale statuizione. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la domanda, in particolare deducendo che al contratto tra loro ed il padre “era da attribuirsi solo valore formale", nonché deducevano l'esistenza di rap- porti di divisione ereditaria e di comproprietà indivi- sa tra i coeredi, già oggetto di separato giudizio. Con sentenza del 3.4.1998 l'adita Sezione, ritenuta l'irrilevanza nel giudizio all'esame di detti rapporti, dichiarava la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento [ovvero per morosità dei conduttori] con la condanna di costoro al rilascio del fondo e al pagamento della somma di L. 700.000, oltre accessori, per canoni scaduti. Proposto da DI RE appello, cui resisteva DI ER, che spiegava altresì appello incidentale af- finchè, ove non fosse stata ravvisata la morosità dei 3 conduttori, fosse ordinato а costoro il rilascio del fondo per l'intervenuta scadenza del contratto al - Sezione 10.11.1997, la Corte d'appello di Catanzaro specializzata agraria con sentenza del 9.1.1999, in ri- forma della decisione di primo grado, rigettava la do- manda proposta da DI ER con il ricorso del 24.9.1997, restando assorbito l'appello incidentale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso DI ER con cinque motivi. Gli intimati DI RE e RT non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Ha osservato la Corte territoriale che con il primo motivo di appello DI RE [odierno intimato in una al fratello DI RT] sosteneva l'inesistenza del de- dotto contratto di affitto -oltre che per il valore me- ramente formale dello stesso perché stipulato tra padre [DI RA] e figli naturali [essi DI RE e Ro- berto, poi riconosciuti] - per non avere, in ogni caso, DI ER [attuale ricorrente] mai instaurato alcun legittimo e valido rapporto di affitto con esso appel- lante DI RE per mancanza di titolo legittimante. La Corte ha, quindi, ritenuto accogliendo il moti- vo- che risultava pacifico tra le parti in causa che il terreno oggetto del rapporto di affitto era stato tra- sferito da DI FA al germano DI ER sul 4 presupposto che con il testamento olografo il padre Nu- di RA avesse disposto la divisione dei beni ca- duti in successione tra i vari figli ed eredi attri- buendo a DI FA il terreno oggetto dell'atto di vendita per OT De SA del 5.9.1978; che la tesi, condivisa dal Tribunale di Cosenza con la sentenza non definitiva in data 13.3-30.4.1985, era stata disattesa dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 3.10.1990, passata in giudicato, con la quale era stato invece ritenuto che DI RA con il testamento olografo del 4.11.1974, pubblicato in data 21.11.1977, non aveva diviso i suoi beni tra gli eredi ma stabilito le norme per la divisione ereditaria ai sensi dell'art. 733 c.p.c.; che, pertanto, doveva inferirsi dal giudi- cato che l'atto per notar De SA 5.9.1978 non poteva essere ritenuto valido, essendosi con esso disposto il trasferimento di beni ricadenti nella comunione eredi- taria e, quindi, non appartenenti a DI FA [ven- ditore] uti singulus. Con il primo motivo di ricorso -ora- DI ER deduce vizio di extrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. Sostiene che DI RE, per paralizzare la domanda contro di lui proposta, non aveva eccepito la nullità del contratto di acquisto del terreno oggetto del rapporto agrario da parte di DI ER, ma SO- 5 stanzialmente aveva fatto valere una eccezione di usu- capione. Assume, quindi, che la Corte di merito, acco- gliendo invece l'appello per avere ritenuto la nullità dell'atto pubblico, con il quale DI ER aveva ac- quistato da DI FA in data 5.9.1978 il fondo per è incorsa conseguentemente nel denunciatocui è causa, vizio di extrapetizione. La censura si palesa fondata. L'esame diretto degli atti -consentito in questa sede per il tipo di vizio denunciato- permette di rile- vare che DI RE in primo grado, con la comparsa di costituzione non ha proposto l'eccezione opposta, con il primo motivo, in appello, avendo invero dedotto spe- cificatamente di avere posseduto pacificamente ed inin- terrottamente, per oltre venti anni, lo spezzone di terreno posto nelle vicinanze della sua abitazione, do- ve ha edificato e creato piantagioni ed un pozzo, ag- giungendo che intendeva rilasciare, appena eseguito il raccolto, il terreno "che non è di sua proprietà, anche se potrebbe essergli assegnato in sede di divisione". Altresì deducendo -con chiaro collegamento a tale aspetto che non essendosi proceduto ancora alla divi- sione ereditaria di tutti i beni già di DI RA, per la quale pendeva giudizio, e non sapendosi ancora quali immobili e in quale misura sarebbero stati asse- 6 gnati a ciascun erede, ogni rapporto tra ciascuno dei resistenti in relazione ad ogni spezzone dei 100 ettari di cui al contratto di affitto era stato regolato in modo diverso, ed in epoche diverse, con ciascun coerede a seconda delle varie particolari posizioni. Della nuova questione o "nuova eccezione" prospet- tata in appello da DI RE risulta -poi- che l'attuale ricorrente DI ER si è tempestivamente doluto, avendo questi espressamente dedotto con la me- moria di costituzione in appello che ci si "trova [va] di fronte ad eccezione improponibile, perché fatta valere, per la prima volta, in grado di appello" (p. 7, ma numerata 21, della memoria). den E' di palese evidenza, dunque, che la Corte terri- toriale, ritenendo la nullità dell'atto pubblico con il quale DI ER aveva acquistato da DI FA in data 5.9.1978 il fondo per cui è causa, è incorsa nel denunciato vizio di extrapetizione, che, come è noto, si sostanzia nell'attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Il primo motivo va pertanto accolto, restando as- sorbiti gli altri motivi di ricorso (relativi: alla ri- tenuta carenza di legittimazione attiva di DI ER e a travisamento di fatto [2° motivo]; alla negata va- lidità, efficacia ed esistenza del rapporto locativo 7 [3° motivo]; alla declaratoria d'ufficio come non vali- do dell'atto di compravendita del 5.9.1978 [4° motivo]; alla ritenuta non legittimazione di DI ER uti singulus all'azione di risoluzione [5° motivo]). Conse- guentemente, la sentenza impugnata va cassata in rela- zione al motivo accolto con rinvio, anche in ordine al- le spese del presente giudizio di legittimità, alla agraria della Corte stessa Sezione specializzata d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbiti gli altri motivi. Cassa e rinvia, an- che per le spese del presente giudizio di Cassazione, alla Sezione specializzata agraria della Corte di Ap- pello di Catanzaro. Così deciso, il 7.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE donuts Calature вобли Мате I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T L T , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A - I D T 8 N I S - S G 1 O N 1 O P E A S M E I D I G E A A , G D O O E Dak 3.06.0 2 E T R L T T T I S N I R A E I G L S 1 CAN D E L E R E O D 8