Sentenza 19 gennaio 1998
Massime • 1
La simulazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro integra il delitto di tentata truffa, in quanto costituisce atto idoneo diretto in modo non equivoco ad indurre in errore, con l'artificio delle false dichiarazioni, gli enti previdenziali ed assistenziali allo scopo di procurarsi l'ingiusto profitto delle prestazioni da questi erogate. Ed invero la falsa rappresentazione della costituzione di un rapporto di lavoro dipendente - presupposto indispensabile per il godimento delle prestazioni della previdenza ed assistenza sociale - effettuata mediante comunicazione all'ufficio competente, presenta all'evidenza l'attitudine a far conseguire dette prestazioni e quindi a determinare l'evento del reato di truffa, sicché deve considerarsi integrato il requisito dell'idoneità degli atti; e poiché, non potendo essere fine a sè stessa, la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento, secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza, risulta integrato anche il requisito dell'univocità degli atti, che sono tali quando, considerati in sè medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo l' "id quod plerunque accidit", l'intenzione dell'agente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di domande da parte dell'interessato dirette ad ottenere una qualche prestazione previdenziale, aveva escluso la sussistenza del tentativo ritenendo la falsa prospettazione della costituzione di un rapporto di lavoro atto meramente preparatorio)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/1998, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 19.1.1998
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giacinto Ciancaglini " N. 495
Dott. Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco De Chiara " N. 33965/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI FROSINONE avverso la sentenza in data 12.4.1997 del giudice per le indagini preliminari presso detta pretura;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
letta la requisitoria del pubblico ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12.4.1997 il giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Frosinone, su richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna, proscioglieva TI LL e RO LA ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato dal delitto di truffa tentata, per avere in concorso e previo accordo, TI LL e RO LA, simulando un rapporto di lavoro tra la prima e la seconda, rispettivamente datrice e prestatrice di lavoro, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore, con l'artificio di false dichiarazioni, l'INPS e gli altri enti previdenziali e assistenziali, al fine di procurare alla RO l'ingiusto profitto delle prestazioni previste dalle leggi a sostegno deì rapporti agricolì, evento non verificatosi per l'intervento degli organi ispettivi.-
Il giudice riteneva non configurabile nella specie il tentativo in mancanza di domande da parte dell'interessata dirette ad ottenere una qualche prestazione previdenziale, realizzando l'assunta falsa prospettazione di un rapporto di lavoro un atto meramente preparatorio.-
Ricorre per cassazione il Procuratore circondariale, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, non risultando dagli atti le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. e con un secondo motivo la violazione dell'art. 640 c.p. e l'illogicità della motivazione, poiché erroneamente il giudice ha ritenuto che gli atti posti in essere dalle imputate non fossero idonei al conseguimento del profitto, omettendo poi di prendere in considerazione l'ulteriore elemento del delitto tentato, l'univocità degli atti, ravvisabile nella specie sulla base delle norme di esperienza e dell'id quod plerumque accidit.-
Rileva la Corte che a prescindere dall'erroneità della formula di proscioglimento adottata, che avrebbe dovuto essere "perché il fatto non sussiste", il rilievo formulato dal ricorrente con la prima doglianza non può condividersi, in quanto, allorquando il giudice rileva l'insussistenza di un elemento della fattispecie criminosa contestata non con riferimento a circostanze di fatto, ma per ragioni, queste essendo pacifiche, di mero diritto, ricorre indiscutibilmente l'ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.. È quanto è avvenuto nel caso in esame, ond'è che il giudice correttamente, ai sensi dell'art. 459 3^ comma c.p.p., ha pronunciato sentenza di proscioglimento.-
Merita invece accoglimento il secondo motivo. È ben noto l'abbandono da parte del legislatore del 1930 della distinzione, accolta nel codice penale abrogato, tra atti preparatori e atti esecutivi ai fini della determinazione dei confini del delitto tentato, e il diverso criterio, recepito dal codice vigente, della idoneità ed univocità degli atti quali condizioni necessarie per la configurabilità del tentativo. Nel valutare la fattispecie in esame il giudice di merito si è invece ancorato al precedente criterio, inquadrando peraltro correttamente la creazione del fittizio rapporto di lavoro tra gli atti preparatori e peraltro erroneamente escludendo che essa fosse di per se idonea al conseguimento del profitto, il che non è, poiché, essendo il rapporto di lavoro dipendente il presupposto indispensabile per il godimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla vigente legislazione, la sua falsa rappresentazione, mediante comunicazione all'ufficio competente, presenta con tutta evidenza l'attitudine a far conseguire quelle prestazioni, determinando l'evento del reato di truffa.- Sull'altra condizione richiesta per il tentativo, l'univocità degli atti, non presa in considerazione dal GIP, evidentemente perché ritenuta ultronea a seguito dell'esclusione della prima, puntualì sono le osservazioni del ricorrente, che, richiamandosi al principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale gli atti sono univoci, quando, considerati in sè medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per loro natura ed essenza rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quodo plerumque accidit, l'intenzione dell'agente, ha evidenziato che la simulazione di un rapporto di lavoro dipendente da parte delle imputate non poteva essere fine a se stessa, ma non aveva altro scopo se non quello di assicurarsi le prestazioni previdenziali ed assistenziali che da tale rapporto scaturivano, secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza tratta dalla ben nota diffusione di condotte truffaldine di tal genere.-
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Pretura circondariale di Frosinone per nuovo esame con l'osservanza dei principi suesposti.-
P. Q . M.
la Corte, visto l'art. 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura circondariale di Frosinone per nuovo esame.- Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 19 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 1998