Sentenza 7 luglio 2001
Massime • 1
L'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione del processo non è, stante la sua natura ordinatoria censurabile con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma solo attraverso la impugnazione della sentenza che ha definito il processo.
Commentario • 1
- 1. La disciplina dell’appalto pubblico alla luce dei recenti chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato.Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2013
Lo scorso 21 ottobre il CDS con le sentenze 5098, 5122 e 5160/13 (i testi sono consultabili tramite i links in calce alla presente nota) ha colmato alcune lacune esegetiche degli artt. 37-39, 46, 49, 53 e 76 e del regolamento di attuazione, affrontando interessanti questioni processuali. In particolar modo ha esplicato le modalità per ravvisare i requisiti di moralità professionale, le modalità di presentazione delle offerte, di scelta del contraente e di impugnazione dell'eventuale sospensione dell'aggiudicazione. I casi. Nel primo caso “il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria indiceva una gara per l'aggiudicazione, con procedura ristretta e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9261 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso l'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO VILLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IA AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l'avvocato GIOVANNA FIORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERANGELA VENTURINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 19 - 22 dicembre 2000 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, dinanzi al quale IT ZI aveva proposto l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità della propria figlia minore SS ZI nel confronti di NZ LI, rigettava l'istanza formulata da quest'ultimo di sospensione del processo per avere egli proposto ricorso per cassazione al sensi dell'art. 111 Cost. avverso la precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 3 - 12 ottobre 2000 di ammissione di consulenza tecnica sul DNA del convenuto. Osservava in motivazione il Collegio che non erano ravvisabili i presupposti per la sospensione del processo, atteso che avverso il provvedimento che aveva disposto la consulenza tecnica non era esperibile ricorso per cassazione. Avverso tale ordinanza il LI ha proposto ricorso per cassazione. La ZI ha resistito con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in entrambe le configurazioni prospettate nella sua intestazione, mediante il duplice riferimento agli artt. 42 c.p.c. e 111 Cost. Ove qualificato come impugnazione ai sensi dell'art. 42 c.p.c., la sua inammissibilità deriva dall'essere esso rivolto avverso un provvedimento negatorio della sospensione del processo. Costituisce invero consolidato orientamento di questa Suprema Corte, ampiamente condiviso dalla dottrina, che il ricorso per cassazione al sensi della norma richiamata è ammissibile solo nel confronti di un provvedimento che abbia concesso la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e non contro un provvedimento che detta sospensione abbia negato (v. Cass. 2000 n. 15843; 1997 n. 3261; 1997 n. 1916; 1997 n. 1010; 1996 n. 2498; 1996 n. 898; 1995 n. 11596). Si è al riguardo rilevato che lo speciale rimedio introdotto dall'art. 42 c.p.c. novellato, che colma il vuoto di tutela esistente nella normativa antecedente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, ha la funzione di apprestare uno strumento immediato a chi subisce il pregiudizio della sospensione del processo a causa di un'errata valutazione dei presupposti di legge, e quindi di ovviare al rischio che l'effettività della tutela giurisdizionale del diritto azionato sia vanificata dalla stasi del processo, e non di offrire alla parte interessata a ritardare l'esito della lite un mezzo utilizzabile a fini dilatori, ottenendo peraltro, attraverso la via indiretta della sospensione automatica ai sensi dell'art. 48 c.p.c., il risultato negatole dal giudice del processo. Si è
altresì opportunamente rilevato che la deroga posta dalla norma in esame al canone generale della non impugnabilità dei provvedimenti di tipo ordinatorio, in ragione della forte incidenza del provvedimento di sospensione sul diritto delle parti alla decisione, osta alla sua applicazione in via analogica a casi non contemplati. Tale soluzione, del tutto aderente alla lettera ed alla ratio della legge e pienamente conforme al principio di concentrazione ed accelerazione cui si ispira la novella di cui alla legge n. 353 del 1990, deve essere in questa sede ribadita.
Quanto all'ulteriore qualificazione del ricorso come impugnazione straordinaria ai sensi dell'art. 111 Cost., la sua inammissibilità trova evidente ragione nella natura dell'ordinanza impugnata, assolutamente priva dei caratteri della decisorietà e definitività. Detto provvedimento invero è stata emesso nell'esercizio del potere meramente ordinatorio del giudice di regolare il rapporto processuale, è sempre revocabile ed è censurabile solo attraverso l'impugnazione della sentenza che definisce il processo, nell'ambito della quale le parti potranno prospettare l'esistenza delle condizioni di legge richieste per la sospensione necessaria (v. sul punto Cass. 1997 n. 1916, cit.; 1996 n. 2498). Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 223.600, oltre L.
4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001