Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2004, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGEFER SRL, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Domenico Parente, domiciliato in VIA FRATELLI RUSPOLI 14 ROMA presso lo studio dell'avvocato LUIGI CIATTI, difeso dall'avvocato GIOVANNI LEGNINI, Vico dei Germanesi 2 CHIETI (AVVISO EX ART. 135 d.a. c.p.c.), giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
UFFICIO DISTRETTUALE II DD VASTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 32/00 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 10/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato LEGNINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con ricorso presentato alla C.T.P. di Chieti la COGEFER srl impugnava il provvedimento emesso il 24.6.1996 dall'Ufficio distrettuale II.DD. di Vasto con il quale detto Ufficio aveva respinto l'istanza inoltrata per ottenere l'esenzione decennale dell'IRPEG ex artt. 105 DPR n. 218/1078 e 14, comma quinto, 1. n. 64/1986 e dell'ILOR ex art. 101 DPR n. 218/1978 per essere stata costituita tale società il
4.12,1989 per la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva. La C.T. accoglieva parzialmente il ricorso, statuendo la spettanza dell'esenzione per metà dell'IRPEG e respingendo la domanda relativa all'ILOR. Avverso detta decisione proponevano innanzi alla C.T.R. dell'Abruzzo appello principale la società ed appello incidentale l'Ufficio II.DD., insistendo, la prima, per il riconoscimento dei benefici richiesti ed, il secondo, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta la spettanza parziale dell'esenzione IRPEG. La C.T.R. dell'Abruzzo respingeva il gravame proposto dalla parte privata ed accoglieva quello dell'Ufficio, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'esenzioni richieste.
Avverso detta decisione la COGEFER srl propone ricorso per cassazione nei confronti dell''Ufficio distrettuale II.DD. di Vasto ed a questo notificato, articolando tre motivi;
non risulta costituita l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
DIRITTO
Con il primo motivo la COGEFER srl lamenta l'insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, quinto comma, l. n. 601/1973; 12 d.l. n. 32/1995, convertito in legge n. 104/1972 e succ. modificazioni per essere state interpretate dette disposizioni ai fini dell'esenzione ILOR nel senso che non fosse sufficiente la potenziale produttività dell'opificio, ma che invece fosse necessario il concreto utilizzo dello stesso. Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per Cassazione, tenuto conto della circostanza che il gravame risulta proposto nei confronti dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Vasto ed allo stesso notificato.
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 10 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che "sono parti nel processo dinanzi alla commissioni tributarie, oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle Finanze ... che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso". L'art. 11 del citato D.L.vo (norma che disciplina la capacità di stare in giudizio) dispone al comma 2 che "L'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata". L'art. 52 sempre del citato D.L.vo (norma che individua il giudice competente per l'appello ed il soggetto legittimato all'impugnazione) dispone al comma 2 che "gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate;
gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione compartimentale del territorio".
L'art. 62 del D.L.vo summenzionato al comma 2 dispone che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto".
Infine, l'art. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dispone che "l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle
Commissioni tributarie regionali e dalle Commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione
finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni".
Da questo complesso normativo si ricavano i seguenti principi: gli uffici periferici dell'Amministrazione delle finanze sono legittimati a stare in giudizio soltanto di fronte alle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
il ricorso per cassazione deve essere proposto, invece, dal o nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona del ministro in carica, e nell'ipotesi in cui detto Ministero costituisca la parte resistente, deve essere notificato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 1611/1933.
L'ampio richiamo effettuato al codice di procedura civile dall'art. 62, comma 2, del D.L.vo n. 546/1992, la norma interpretativa di cui all'art. 21 della legge n. 133/1999, relativa alla notificazione delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, il fatto che gli artt. 10 ed 11 del D.L.vo n. 546/92, nel disciplinare legittimatio ad causata e ad processum, fanno riferimento al processo di fronte alle Commissioni tributarie, il fatto che l'art. 52, comma 2, del D.L.vo n. 546/92 subordina la proposizione dell'appello principale alla previa autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate, mentre non è rinvenibile una analoga disposizione per la proposizione del ricorso per Cassazione, sono tutti elementi dai quali è dato logicamente ricavare i su esposti principi.
Pertanto, va confermato il consolidato principio, secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette anziché contro il Ministero delle Finanze è inammissibile, atteso che, essendo l'Ufficio periferico di detto Ministero privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione (la soggettività processuale degli uffici tributari si conclude con il giudizio di appello), tale ricorso non risulta notificato ad alcun legittimo contraddittore (nn. 2807/99, 267/000, 15793, 4101, 1099 e 217/2002 e 9947/2003). Osserva il collegio che, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto non contro il Ministero delle Finanze, notificandolo presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ma contro l'Ufficio distrettuale II.DD. di Vasto e notificato allo stesso, per cui, non essendo stato proposto nei confronti di chi era legittimato a contraddire, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza alcun provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimato costituito in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004