Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, anche per l'istante straniero sussiste l'obbligo di produrre almeno una documentazione equipollente alla certificazione anagrafica circa i redditi familiari e delle persone conviventi. (La Corte ha peraltro affermato che anche l'espatrio clandestino dell'extracomunitario non può essere di per sè indice risolutivo del venir meno di ogni convivenza familiare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2007, n. 40327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40327 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 27/09/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1518
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 47635/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM AS AY, n. in Senegal il 06.05.1974;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 26.05.2006;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con le conseguenti statuizioni. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 26 maggio 2006 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di AM AS AY avverso il provvedimento dello stesso Tribunale in data 1 aprile 2006, col quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Rilevava il giudice della opposizione che "l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio era priva sia dell'indicazione dei componenti della famiglia anagrafica dell'imputato sia dei codici fiscali dell'imputato e dei propri familiari...".
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che, nel rendere il provvedimento impugnato, il giudice della opposizione non aveva considerato che l'istante è cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno;
che, in tal caso, "è ben evidente che non possa parlarsi di famiglia anagrafica..., ne' può farsi riferimento alla famiglia anagrafica del Paese d'origine, il Senegal, non essendo noto se vi sia un Ufficio Anagrafe", avendo "l'imputato, con estrema lealtà e correttezza... dato atto di essere giunto da solo nel territorio italiano, mentre la famiglia d'origine è rimasta in Senegal...:
"egli è emigrato dal paese d'origine, quindi è fuoriuscito dalla famiglia d'origine", e "i codici fiscali, in Senegal, non si sa nemmeno cosa siano...".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Deve, invero, premettersi che, per come risulta dagli atti del procedimento (che si è abilitati a consultare, denunziandosi un vizio in procedendo), nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il ricorrente aveva indicato le sue generalità ed il luogo e la data di nascita ("nato in [...] il [...]"), specificando di essere, quanto alla residenza, "senza fissa dimora";
aveva anche indicato, quanto alla sua famiglia anagrafica ed alla indicazione dei codici fiscali, di essere "unico componente presente sul territorio italiano". Tali indicazioni aveva ripetuto nella sua autocertificazione, dichiarando di "essere disoccupato, di non essere percettore di alcun reddito, ne' italiano ne' estero, di non possedere beni immobili ne' mobili registrati..." e "che tali condizioni attengono anche ai membri della sua famiglia. Stante lo stato di arresto, non si è in grado di produrre certificazione consolare".
L'istanza venne rigettata, sul rilievo che essa non conteneva "nè l'indicazione dei componenti della famiglia anagrafica dell'istante, che si è limitato a dichiarare di non avere familiari conviventi in Italia, ne' il suo numero di codice fiscale"; e tale divisamento è stato confermato dal giudice della opposizione nel provvedimento ora impugnato.
Ciò posto, per quanto riguarda la indicazione del codice fiscale, ha chiarito la Corte Costituzionale (ord. n. 144 del 14.5.2004), richiamando il disposto del D.P.R. n. 605 del 1973, art. 4 e art. 6, comma 2, che "agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero extracomunitario, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero", e tale ultima norma richiede "esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale". Il rilievo gravatorio sul punto si appalesa, quindi, fondato.
Diversamente deve, invece, ritenersi per quanto riguarda la indicazione dei membri della famiglia dell'istante. Vero è che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. b), l'istanza deve contenere "le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...". La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso D.P.R., il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, "costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". Ed ove, trattandosi di cittadino extracomunitario, la legislazione del Paese di origine non preveda una certificazione anagrafica - come, nella specie, prospetta il ricorrente -, deve, nondimeno, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante o di produrre una documentazione equipollente o, comunque, nella impossibilità di adempiere anche a tale onere, almeno di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi. Ed in altre occasioni questa Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini che qui occupano, anche la convivenza more uxorio "realizza una situazione di fatto e non di diritto" e la prova "non può scaturire del tutto formalisticamente, solo dalle risultanze anagrafiche..." (Cass., Sez. 4^, n. 19349/2005; id., Sez. 4^, n. 13265/2004; id., Sez. 6^, n. 4264/1998). In mancanza di tali indicazioni viene del tutto meno la possibilità di accertare la sussistenza della condizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, predetto art. 76, comma 2, per altro verso l'espatrio clandestino non essendo di per sè risolutivo indice del definitivo venir meno della convivenza con gli altri membri della propria famiglia.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007