Sentenza 14 gennaio 2003
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- 1. I tagli alle auto di servizio tra esigenza di contenimento della spesa e tutela dell’autonomia di regioni ed enti localiDi Dario Immordino · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Dario Immordino. L'obiettivo è condivisibile ma la legge statale non può imporre vincoli puntuali a specifiche voci di spesa di regioni ed enti locali Le norme sul taglio dei costi delle autovetture di servizio sono rivolte esclusivamente allo Stato e agli enti nazionali e non “obbligano” le regioni e gli enti territoriali. La sentenza n. 144/2012 della Corte costituzionale interviene sulla complessa e delicata tematica del bilanciamento tra autonomia finanziaria di regioni ed enti locali, da un lato, e, dall'altro, esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa di tutti gli enti istituzionali. La vicenda questa volta riguarda la disciplina attraverso la quale la legge …
Leggi di più… - 2. I tagli alle auto di servizio tra esigenza di contenimento della spesa e tutela dell'autonomia di regioni ed enti localiImmordino Dario · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / . R 4 / N T 6 S - 2 I . B G .R A E . I .P L R L R D A A L A . E D T B D 0037 6/03 U A PUBBLIC E I T IB T S 1 N N IA E R 3 E S 1 T S R I . IN NOME DEL PO E E A N T _ A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 14642/00 Dott. Francesco Cron. 713 Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IT, D'AD NN PA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO BERLIRI e ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che li rappresentano e difendono, giusta procura Notaio SCACCIA GIOVANNI di PESCARA, rep. 123.067 del 06.06.2000; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF ENTRATE AVEZZANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente 2002 domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1593 -1- 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
resistente avverso la sentenza n. 62/99 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BERLIRI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TE SC che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Avezzano notificava a LI LO e D'EZ AN LA un avviso di accertamento in rettifica dei redditi dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1991. Il ricorso proposto dai contribuenti avverso tale atto impositivo veniva accolto in parte dalla Commissione Tributaria Provinciale de l'Aquila con sentenza n.65/01/98. Il Giudice adito, da un lato riconosceva la legittimità dell'avviso di accertamento sia sotto il profilo della motivazione che del metodo utilizzato,consistito nell'applicare delle percentuali di ricarico in base al rapporto tra i prezzi di acquisto e quelli di rivendita degli articoli più rappresentativi;
dall'altro, riduceva del 50% la percentuale di ricarico in considerazione del fatto che nell'anno in contestazione erano state effettuate delle vendite a prezzo di realizzo e praticati degli sconti particolari. La sentenza veniva impugnata dal LI e dalla D'EZ, i quali contestavano sia la illegittimità delle presunzioni e del metodo accertativo;
sia il mancato riconoscimento della deducibilità dei costi dichiarati nonchè la mancata considerazione della intervenuta sanatoria delle violazioni contestate dall'Ufficio.Gli appellanti chiedevano inoltre che fosse tenuto conto della sentenza penale del Tribunale di Avezzano in data 23.4.1998 n.53,di assoluzione del LI per insussistenza del fatto contestatogli. Quanto all'Ufficio, lo stesso, costituitosi, oltre a contestare i motivi di appello ex adverso dedotti,e in particolare l'estensibilità al processo tributario 1 dell'ex adverso invocato giudicato penale, impugnava a sua volta la sentenza con appello incidentale, lamentandosi della ingiustificata riduzione della percentuale di ricarico. La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo rigettava entrambe le impugnazioni con sentenza n.62/99 depositata il 28.5.1999. I Giudici di appello ritenevano di condividere la soluzione dei primi Giudici, rilevando,in particolare : in primo luogo, essere inopponibile all'Amministrazione Finanziaria la sentenza penale in questione,non essendo stata l'Amministrazione parte del giudizio;
inoltre, che la circostanza della vendite scontate ed a prezzi di realizzo era emersa dalle deposizioni testimoniali rese in sede penale,la mancata dimostrazione, da parte degli appellanti in via principale, della sussistenza delle condizioni per la deducibilità dei costi ripresi a tassazione;
infine, che la sanatoria invocata dai contribuenti riguardava la definizione di irregolarità formali ai soli fini dell'Iva. Ricorrono per cassazione congiuntamente il LI e la D'EZ,con tre motivi di gravame. L'Amministrazione intimata con atto di costituzione” depositato in data 4.9.2001 ha chiesto di partecipare alla discussione orale del ricorso. Motivi della decisione Con un primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.39 DPR 600/73 nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. -2- R In particolare, lamentano che la contabilità relativa ai ricavi,riportata in dichiarazione,sia stata ritenuta inattendibile, anche se formalmente regolare, in base all'acritica applicazione, al costo del venduto, delle percentuali di ricarico elaborate arbitrariamente dalla Guardia di Finanza con riguardo ad alcuni soltanto ( ed ai meno rappresentativi) degli articoli commercializzati negli anni 1992 e 1993 ed alla ingiustificata estensione di tali percentuali alla determinazione dei ricavi relativi al precedente anno 1991 tali percentuali rappresentando la media aritmetica tra valori del tutto difformi, oltre che relativi ad un ristrettissimo campione di merci. La censura è inammissibile laddove investe la sentenza sostanzialmente in punto di fatto ed è comunque in linea di diritto priva di fondamento. Va premesso che nel caso in cui - come quello in esame - l'amministrazione finanziaria corregga singoli elementi della dichiarazione dei redditi d'impresa sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente ricorre la fattispecie dell'accertamento analitico dell'art.39 del DPR 600/1973 che non cessa di essere tale per il fatto che l'Ufficio,muovendo da elementi certi( quali il costo del prodotto venduto ed i prezzi di vendita verificati) con il medesimo pervenga ad altri dati,quali i ricavi,attraverso il ricorso a parametri induttivi( Cass.8835/2001). Ciò posto,va rilevato altresì che in presenza di violazioni attinenti alla contabilità violazioni nella specie contestate dall'Ufficio ed oggetto di istanza di sanatoria da parte dei contribuenti ) corretto appare il ricorso all'applicazione di percentuali di ricarico,non essendovi alcuna preclusione -3- di legge in ordine al criterio di calcolo da adottare(Cass. 14576/2001) per la rettifica del reddito d'impresa. Deve quindi escludersi la fondatezza del motivo in esame, laddove si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell'art.39 DPR 600/1973,non essendo dato ravvisare alcuna illegittimità nel metodo accertativo utilizzato dall'Ufficio finanziario. Per altro verso,come avvertito,la censura è inammissibile per quel che concerne l'entità delle percentuali di ricarico. Sul punto, dalla impugnata sentenza si desume che i Giudici di appello hanno inteso recepire in toto le conclusioni dei primi Giudici che come si - evidenzia nella sentenza stessa avevano ritenuto corretto il metodo di - calcolo operato dall'Ufficio,avuto riguardo al rapporto tra prezzi di acquisto e di rivendita dei prodotti più rappresentativi,e tuttavia ridotto della metà la misura delle percentuali di ricarico,in considerazione delle comprovate vendite a prezzo di realizzo e degli sconti praticati nell'anno in contestazione. A questa stregua,in presenza cioè di una sia pur implicita ma chiara valutazione di adeguatezza delle percentuali di ricarico,così come ridimensionate dalla CTP,la diversa interpretazione e valutazione che delle risultanze prospettano i ricorrenti costituisce censura in fatto non consentita in questa sede. Del resto,la inammissibilità della censura si rende evidente anche sotto il profilo della sua genericità, posto che dal ricorso ora in esame non è dato desumere quali concreti elementi,in base ai quali si sarebbe dovuto pervenire -4- R ad un diverso calcolo delle percentuali di ricarico per il 1991( anno in contestazione), sarebbero stati sottoposti all'esame del medesimo Giudice e da questi ingiustificatamente non presi in considerazione. Ancora,i ricorrenti si dolgono del fatto che non sia stato tenuto conto delle risultanze,del tutto favorevoli al contribuente,quanto alla inesistenza di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati,acquisite in sede penale e di cui alla sentenza 20.5.1994 del GIP del Tribunale di Avezzano, di non doversi procedere nei confronti del LI ed alla sentenza assolutoria dibattimentale n.53/1998 con la formula perchè il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Avezzano( a seguito dell'avvenuta impugnazione della prima decisione da parte del PM). Anche tale censura è priva di fondamento. I Giudici di appello da un lato hanno correttamente rilevato, in sintonia con le previsioni dell'art.654 cpp (che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in “altri giudizi civili o amministrativi” e cioè nei giudizi,come quello tributario, diversi da quelli specificamente regolati,ai medesimi fini, dagli artt.651,652 e 653 del codice di rito penale ),la non opponibilità all'Amministrazione Finanziaria del giudicato rappresentato dalla sentenza penale assolutoria del LI,per non essersi detta Amministrazione costituita parte civile circostanza questa non contestata dai ricorrenti.Per altro verso, hanno deciso la controversia sul punto in base a dei mezzi di prova ( anche presuntiva) consentiti in materia tributaria ed acquisiti agli atti pervenendo nell'esercizio di quel potere di prudente - apprezzamento delle prove( pur se raccolte in un diverso giudizio, giusta il -5- Ц consolidato orientamento di legittimità ex plurimis, Cass.ss.uu.898/1999; Cass. 16069/2001;8585/1999;623/1995 )che l'art. 116 cpc impone al giudice ad enucleare elementi favorevoli ai contribuenti quanto alla effettiva esistenza di vendite scontate e a prezzi di realizzo nell'anno in contestazione elementi ritenuti tali da giustificare la riduzione delle percentuali di ricarico operata dai primi Giudici. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 52,74 e 75 DPR 917/1986 e 39 e 67 DPR 600/73; nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia e in particolare circa la contestata ripresa a tassazione di talune spese di gestione per l'acquisto di uno spazio pubblicitario su un quotidiano e per spese natalizie) - la cui inerenza all'attività d'impresa sarebbe stata invece documentata e di costi per £.28.091.000 costi,questi ultimi, che sarebbero - stati indicati in bilancio come fiscalmente indeducibili e che avrebbero anche formato oggetto di variazione in aumento del reddito d'impresa in sede di dichiarazione dei redditi( sicchè la relativa ripresa a tassazione rappresenterebbe una vera e propria illegittima duplicazione d'imposta). La censura così come formulata,risulta generica e perciò non ammissibile, poiché nel ricorso non sono individuati tutti gli atti processualmente rilevanti(in tesi contenenti i rilievi ora in contestazione) il cui esame indebitamente sarebbe stato pretermesso dai Giudici del merito. Di conseguenza, non è dato a questa Corte di verificare in concreto la denunciata inadeguatezza della motivazione resa sul punto dalla impugnata -6- R sentenza e la sussistenza o meno delle denunciate violazioni di legge, in cui secondo i ricorrenti sarebbero incorsi i Giudici di secondo grado. Con un terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 19 bis DL 41/1995 convertito con modificazioni in L. n.85/1995,in materia di sanatoria delle violazioni formali e correlativo vizio di motivazione, quanto alla ritenuta non applicabilità della relativa disciplina alla materia delle imposte dirette ma solo dell'Iva. Ad avviso dei ricorrenti al riguardo i Giudici di appello avrebbero equivocato tra estensione della sanatoria(prevista anche per le irregolarità commesse in sede di dichiarazione dei redditi) e individuazione dell'Ufficio (quello dell'Iva) cui la domanda di sanatoria andava materialmente inoltrata. La censura è fondata. Invero,sul punto la sentenza perviene al rigetto del motivo di gravame osservando che con riferimento alla sanatoria delle violazioni 66 formali, questa riguardava la definizione di irregolarità formali ai fini IVA". L'assunto non può essere condiviso,non essendo dato rinvenire nel dato normativo alcuna limitazione della sanatoria alle violazioni formali in materia di IVA. Invero, l'art. 19 bis della indicata fonte normativa prevede espressamente la sanatoria per le irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni Iva, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'Iva, commesse fino al 31.12.1994 anche se,per ragioni di evidente carattere organizzativo interne all'Amministrazione, è stabilito che l'istanza -7- va presentata entro il 30 giugno 1995 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale dell'interessato alla data di presentazione dell'istanza stessa. 13-27l'interpretazione della stessa -Pertanto stante la chiarezza della norma data dai Giudici di appello si rivela priva di giuridico fondamento. Il motivo va dunque accolto,e conseguentemente deve essere cassata la sentenza impugnata : con rinvio occorrendo all'evidenza ulteriori - accertamenti di fatto non consentiti in questa sede in ordine all'effettivo contenuto della istanza di sanatoria de qua ed alla sua conformità al modello legale, anche per quanto concerne la tempestività e la congruità dei versamenti richiesti per la sanatoria stessa ad altra sezione della CTR ESENTE DA REGISTRAZIONE dell'Abruzzo,che provvederà pure sulle spese del presente giudizio. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 TRIBUTARIA
PQM
MATERIA La Corte,accoglie il terzo motivo del ricorso;
rigetta gli altri;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2002 E Il Presidente Il Consigliere estensore U Q ватьnella rest I R T IL CANCELLIERE C1 AR SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 GEN. 2003 IL CANCELLIERE CT AR SA яюць