Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2013, n. 51483
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Sentenza 6 dicembre 2013

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Il termine stabilito in favore del difensore per proporre la richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, in mancanza della notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., decorre comunque dal momento in cui il medesimo riceve la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il procedimento nel quale è stato emesso il titolo custodiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2013, n. 51483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51483
    Data del deposito : 6 dicembre 2013

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