Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
Il termine stabilito in favore del difensore per proporre la richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, in mancanza della notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., decorre comunque dal momento in cui il medesimo riceve la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il procedimento nel quale è stato emesso il titolo custodiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2013, n. 51483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51483 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 06/12/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 3960
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 39309/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NI GI N. IL 15/01/1968;
avverso l'ordinanza n. 856/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 21/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA LUCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 21.8.2013 il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo quale giudice del riesame, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da UR EN AN avverso l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura cautelare perché proposta il 13.8.2013 e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 3. Riteneva che in mancanza della notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 293 c.p.p., comma 3, nella specie, il termine per l'impugnazione del difensore deve ritenersi decorso a far data dal 7.6.2013, quando il difensore ha ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., in relazione al procedimento nel quale è stato emesso il titolo custodiale impugnato.
A ragione richiamava la decisione di questa Corte (Sez. U. n. 18751 del 26/02/2003, Mario, rv. 224183 alla luce della quale l'avviso anzidetto garantisce la certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento al pari della notifica dell'avviso di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, consentendo la conoscibilità di tutti gli elementi sui quali si fonda l'accusa.
Evidenziava, altresì, che il 29.7.2013 era stata celebrata l'udienza preliminare all'esito della quale l'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato con conseguente formale conoscenza di tutti gli atti del procedimento.
2. Avverso il citato provvedimento il UR ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, denunciando la violazione di legge e di norma processuale prevista a pena di nullità ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 293 c.p.p., comma 3, art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 e art. 415 bis c.p.p., Lamenta che il tribunale, pur ammettendo l'omessa notifica al difensore dell'avviso di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, non ha applicato correttamente la legge avendo considerato equipollente a detto avviso, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 3, quello di cui all'art. 415 bis c.p.p., facendo decorrere dallo stesso il termine per proporre istanza di riesame. Ad avviso del ricorrente tale applicazione è contraddetta dal dictum delle Sez. U, n. 18751 del 26/02/2003, Mario, che hanno escluso che ai fini della decorrenza del termine in oggetto possa essere considerato equipollente altro atto e che non è possibile applicare la sanzione della decadenza dall'esercizio del diritto di impugnazione fuori dai casi previsti dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il ricorso non è fondato.
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 3. Tale avviso di deposito è specificamente disciplinato all'art. 293 c.p.p., comma 3, che prevede che le ordinanze che dispongono le misure cautelari personali dopo la notificazione o esecuzione sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa.
Non vi è dubbio che con la decisione delle sezioni unite di questa Corte - richiamata tanto dal tribunale del riesame che dal ricorrente - sia stato affermato il principio secondo il quale il predetto termine non può decorrere della partecipazione del difensore all'interrogatorio di garanzia, previsto dall'art. 294 c.p.p., o da altro evento che faccia presumere la conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento cautelare da impugnare (Sez. U, n. 18751 del 26/02/2003 - dep. 17/04/2003, Mario e altri, Rv. 224183). Sono state, infatti, indicate compiutamente le ragioni della esclusione della equipollenza tra l'avviso del deposito degli atti di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3 ed altri eventi dai quali si possa desumere la conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento cautelare.
Diversamente, invece, la Corte ha precisato come equivalga alla notifica dell'avviso di deposito qualsiasi atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento, esonera il giudice dal dovere di accertare la conoscenza reale, da parte del destinatario di esso, di tutto quanto è oggetto di deposito. In ragione di tale chiara indicazione del giudice di legittimità il tribunale del riesame ha affermato che, all'evidenza, la notifica al difensore dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., non può che essere equiparato a quello di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, svolgendo funzione indiscussa della certezza di accessibilità agli atti del procedimento dalla quale deriva la presunzione di conoscenza di tutti gli atti depositati.
Tale corretta conclusione è, quindi, perfettamente in linea con il ragionamento svolto dalle sezioni unite di questa Corte per escludere, invece, la equipollenza di altri atti.
Del resto, in un passaggio della motivazione della richiamata pronuncia viene fatto esplicito riferimento alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., che rappresenta l'atto formale della più ampia discovery degli atti del procedimento al termine delle indagini preliminari. Infatti, la Corte rileva come sia "incontroverso che il deposito di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, cui fa riferimento l'art. 309 c.p.p., comma 3, assolve nel procedimento incidentale di libertà l'esigenza di consentire al difensore, ai fini della proposizione della richiesta di riesame, di raffrontare previamente gli argomenti di difesa al ragionamento svolto dalla parte avversa nel richiedere la misura, a stregua di quanto documentato e perciò sottratto al segreto, come nel procedimento principale ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2, alla conclusioni delle indagini preliminari".
Avendo il tribunale del riesame ritenuto decorso il termine per l'impugnazione del difensore a far data dal 7.6.2013, quando il difensore ha ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., in relazione al procedimento nel quale è stato emesso il titolo custodiale impugnato, pur in mancanza della notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 293 c.p.p., comma 3, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013